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I giudici: i vertici di Rfi non videro i pericoli

I giudici: i vertici di Rfi non videro i pericoli

Gli ex ad, Moretti ed Elia, sono stati condannati a 7 anni e a 7 anni e 6 mesi Secondo la difesa la sentenza del tribunale è «seriamente disattenta»

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VIAREGGIO. «Situazioni di pericolo perduranti nel tempo, derivanti da carenze strutturali e relative ad impostazioni di carattere generale, nonché a scelte di politica aziendale, che non dovevano e non potevano sfuggire all’ad Mauro Moretti e all’ad Michele Mario Elia. E di cui comunque entrambi erano (o potevano o dovevano essere) a conoscenza». Sono le parole scelte dai giudici del Collegio di Lucca per descrive il contestato che ha portato alle condanne dei due manager di Ferrovie che si sono susseguiti nella carica di amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi). In primo grado Moretti è stato condannato a 7 anni; per Elia, invece, la condanna è stata di 7 anni e sei mesi.

Secondo l’avvocato Armando D’Apote, difensore storico di Moretti, la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca «è seriamente disattenta nella parte in cui motiva su presunte responsabilità degli amministratori delegati di Rfi, ponendo entrambi sullo stesso piano». Senza considerare - continua l’appello di D’Apote - «l’impresa titanica portata a termine dall’amministratore delegato nel periodo 2001-2006, proprio nelle materia della sicurezza infrastrutturale e dell’esercizio, oltre che nell’opera di risanamento finanziario della società».

Tesi ascoltata ripetutamente in aula, ogni volta che D’Apote ha magnificato l’opera del “ferroviere d’Italia”. Tesi che, però, non ha convinto prima la Procura di Lucca e poi il Collegio giudicante. Tanto che, nelle motivazioni della sentenza, si fa riferimento a «situazioni di pericolo create da omissioni colpose - espressione di condotte certamente imprudenti e negligenti quanto a scelte organizzative, strutturali, aziendali direttamente riconducibili all’amministratore delegato - sulle quali, peraltro, nessuno dei due era adeguatamente e tempestivamente intervenuto. Come richiesto dal dovere di controllo, di diretta attivazione e di eventuale intervento sostitutivo facente capo al vertice dell’azienda (in cui si identifica in questi casi l’imprenditore/datore di lavoro) nonostante i chiari segnali in ordine alle criticità emerse e alla inadeguatezza delle risposte fornite dai soggetti delegati ed alla strutture incaricate».

Decisamente di avviso molto diverso l’argomentazione che l’avvocato D’Apote presenta ai giudici della Corte d’Appello di Firenze. Nella sua opera in Rfi «Moretti superò di gran lunga quanto sarebbe stato capace di fare l’“homo eiusdem professionis” (persona scrupolosa che opera secondo i criteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento, ndr) che si fosse trovato nelle sue medesime condizioni».

Eppure - così le motivazioni della condanna - «le violazioni contestate non riguardano condizioni manifestatesi in maniera occasionale e contingente in relazione al disastro del giugno 2009. Ma sono il riflesso di un aspetto strutturale e permanente dell’attività imprenditoriale relativa al trasporto merci pericolose. Non sottoposto ad adeguata considerazione, né in concreto preso in esame nelle opportune sedi». (d.f.)

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