La protesta
Carbonaie, la parola al legale: «La Bicicchi non ha mai inquinato»
VIAREGGIO. «Non corrisponde a realtà, né processuale né sostanziale, la circostanza secondo cui la Bicicchi Felice Srl “sversava il liquido della discarica in uno specchio acqueo che andava nel lago”:...
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VIAREGGIO. «Non corrisponde a realtà, né processuale né sostanziale, la circostanza secondo cui la Bicicchi Felice Srl “sversava il liquido della discarica in uno specchio acqueo che andava nel lago”: interviene così l’avvocato Emilio Soppelsa, difensore dell’impresa nel 2016 condannata in primo grado ed in Cassazione per una vicenda relativa ai lavori di bonifica all’ex discarica delle Carbonaie. «La Procura continua l’avvocato - ha accertato né, tanto meno, contestato una qualsivoglia forma di inquinamento delle acque né, a maggior ragione, del Lago di Massaciuccoli nella vicenda in oggetto». Nel ricostruire la vicenda, Soppelsa ricorda: «L’originaria contestazione di “immissioni di rifiuti liquidi in acque superficiali” era stata ritenuta insussistente già dal giudice di primo grado, il quale aveva riqualificato il fatto nella residuale, meno grave e priva di offensività concreta per l’ambiente (trattandosi di reato di pericolo astratto) ipotesi di “inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni”, legittimamente possedute dalla Bicicchi nell’esecuzione dei lavori in appalto. Mai l’operato della Bicicchi ha recato un danno all’ambiente».
La condanna - prosegue il legale - «verte su una mera inosservanza formale di una prescrizione senza qualsivoglia forma di inquinamento riscontrata. La difesa aveva cercato di far emergere come la violazione della prescrizione fosse stata esclusivamente imputabile ad un contingente stato di necessità riconducibile a fattori esterni eccepiti anche dal Gestore dell’impianto di depurazione del Comune, in ordine al quale i giudici non hanno ritenuto di individuare il fatto scriminante».
La vicenda che ha portato in Tribunale la Bicicchi Srl prendere le mosse da un accertamento del 26 novembre 2012. Accertamento «di routine», scrive Soppelsa, frutto di «un’iniziativa del tutto autonoma e indipendente dai precedenti iniziative investigative che mai hanno riguardato la Bicicchi Felice”. E tra queste «neppure gli accertamenti Arpat del marzo 2012».
In conclusione, «la condotta sanzionata alla Bicicchi, società da sempre contraddistinta da correttezza, diligenza e professionalità, nel caso di specie aveva ad oggetto una mera inosservanza formale. Che non ha avuto alcun effetto offensivo e dannoso per l’ambiente».
La condanna - prosegue il legale - «verte su una mera inosservanza formale di una prescrizione senza qualsivoglia forma di inquinamento riscontrata. La difesa aveva cercato di far emergere come la violazione della prescrizione fosse stata esclusivamente imputabile ad un contingente stato di necessità riconducibile a fattori esterni eccepiti anche dal Gestore dell’impianto di depurazione del Comune, in ordine al quale i giudici non hanno ritenuto di individuare il fatto scriminante».
La vicenda che ha portato in Tribunale la Bicicchi Srl prendere le mosse da un accertamento del 26 novembre 2012. Accertamento «di routine», scrive Soppelsa, frutto di «un’iniziativa del tutto autonoma e indipendente dai precedenti iniziative investigative che mai hanno riguardato la Bicicchi Felice”. E tra queste «neppure gli accertamenti Arpat del marzo 2012».
In conclusione, «la condotta sanzionata alla Bicicchi, società da sempre contraddistinta da correttezza, diligenza e professionalità, nel caso di specie aveva ad oggetto una mera inosservanza formale. Che non ha avuto alcun effetto offensivo e dannoso per l’ambiente».
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