Sicurezza
Impianti sportivi senza vincoli e vendibili
Patrimonio, le motivazioni del giudice che ha respinto il reclamo del sindaco contro la cessione dei beni
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VIAREGGIO. Tre pagine fitte di motivazioni. È il provvedimento con il quale il giudice Giacomo Lucente (Tribunale fallimentare di Lucca) ha respinto il reclamo del sindaco Giorgio Del Ghingaro (assistito dall’avvocato Leonardo Masi) contro il Piano di liquidazione della Viareggio Patrimonio messo a punto dal curatore Donato Bellomo. Piano di liquidazione che altro non è che l’elenco dei beni da mettere in vendita, con le relative stime e la tempistica.
A fondamento del reclamo - lo ricorda il giudice Lucente - il Comune pone «l’assunto che i beni in questione facciano parte del patrimonio indisponibile comunale, e siano quindi inalienabili, come sancito da più delibera comunali a partire dal 2006».
Tra i principali beni in questione sono il Centro congressi Principe di Piemonte e stabilimento balneare annesso, gli appartamenti dell’emergenza abitativa, compresi quelli all’ex ospedale Tabarracci, quattro impianti sportivi (piscina comunale, Palasport, Centro Polo, Campo scuola Del Chiaro). Proprio sugli impianti sportivi, il giudice così si esprime: «Nell’atto di conferimento di detti impianti nella Viareggio Patrimonio non si fa cenno ad alcun vincolo di indisponibilità o di inalienabilità, garantendosi addirittura l’insussistenza di vincoli e gravami». Ciò verificato, «anche ove la gestione degli impianti sportivi fosse ricomprendibile tra i servizi pubblici, ciò non escluderebbe l’alienabilità, con vincolo di destinazione a soddisfacimento dell’uso pubblico». Insomma: si possono vendere.
Per gli immobili destinati all’emergenza abitativa - ricorda il provvedimento del giudice - «gli appartamenti furono acquistati dalla Viareggio Patrimonio direttamente da terzi e con risorse proprie. Ciò escludere in radice che i beni possano considerarsi parte del patrimonio indisponibile dell’ente locale, e manca di conseguenza il presupposto per qualsiasi limitazione alla alienabilità senza vincoli dei beni». Non sono state certo scelte dell’amministrazione in carica, ma che il reclamo (l’incarico al legale ammonta a 16.000 euro pagati dal Comune) si inseriva in questo quadro era talmente noto che lo stesso Del Ghingaro, nell’ultimo consiglio comunale, ha esplicitamente annunciato che in Tribunale non sarebbe finita a favore del Comune. Ma che l’Ente pubblico si era così assicurato di poter ricorrere in Cassazione.
Niente da ridire neppure sulla vendita del Principino, la cui asta scade a breve. «Il complesso immobiliare - si legge nel provvedimento - fa parte dell’azienda di stabilimento balneare (ramo di proprietà della Viareggio Patrimonio) e di ristorante-bar e attività congressistica (rami di proprietà della fallita Viareggio Versilia Congressi) affittate a terzi imprenditori che operavano sul mercato (come risulta dallo stesso atto di conferimento nella Patrimonio). Si tratta delle attività più tipiche dell’imprenditoria privata versiliese, per cui difetta palesemente l’elemento oggettivo della concreta destinazione a servizio pubblico».
Ne deriva da tutto ciò la «conferma» del Piano di liquidazione della Patrimonio.
A fondamento del reclamo - lo ricorda il giudice Lucente - il Comune pone «l’assunto che i beni in questione facciano parte del patrimonio indisponibile comunale, e siano quindi inalienabili, come sancito da più delibera comunali a partire dal 2006».
Tra i principali beni in questione sono il Centro congressi Principe di Piemonte e stabilimento balneare annesso, gli appartamenti dell’emergenza abitativa, compresi quelli all’ex ospedale Tabarracci, quattro impianti sportivi (piscina comunale, Palasport, Centro Polo, Campo scuola Del Chiaro). Proprio sugli impianti sportivi, il giudice così si esprime: «Nell’atto di conferimento di detti impianti nella Viareggio Patrimonio non si fa cenno ad alcun vincolo di indisponibilità o di inalienabilità, garantendosi addirittura l’insussistenza di vincoli e gravami». Ciò verificato, «anche ove la gestione degli impianti sportivi fosse ricomprendibile tra i servizi pubblici, ciò non escluderebbe l’alienabilità, con vincolo di destinazione a soddisfacimento dell’uso pubblico». Insomma: si possono vendere.
Per gli immobili destinati all’emergenza abitativa - ricorda il provvedimento del giudice - «gli appartamenti furono acquistati dalla Viareggio Patrimonio direttamente da terzi e con risorse proprie. Ciò escludere in radice che i beni possano considerarsi parte del patrimonio indisponibile dell’ente locale, e manca di conseguenza il presupposto per qualsiasi limitazione alla alienabilità senza vincoli dei beni». Non sono state certo scelte dell’amministrazione in carica, ma che il reclamo (l’incarico al legale ammonta a 16.000 euro pagati dal Comune) si inseriva in questo quadro era talmente noto che lo stesso Del Ghingaro, nell’ultimo consiglio comunale, ha esplicitamente annunciato che in Tribunale non sarebbe finita a favore del Comune. Ma che l’Ente pubblico si era così assicurato di poter ricorrere in Cassazione.
Niente da ridire neppure sulla vendita del Principino, la cui asta scade a breve. «Il complesso immobiliare - si legge nel provvedimento - fa parte dell’azienda di stabilimento balneare (ramo di proprietà della Viareggio Patrimonio) e di ristorante-bar e attività congressistica (rami di proprietà della fallita Viareggio Versilia Congressi) affittate a terzi imprenditori che operavano sul mercato (come risulta dallo stesso atto di conferimento nella Patrimonio). Si tratta delle attività più tipiche dell’imprenditoria privata versiliese, per cui difetta palesemente l’elemento oggettivo della concreta destinazione a servizio pubblico».
Ne deriva da tutto ciò la «conferma» del Piano di liquidazione della Patrimonio.
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