Toscana
Buoni delle Poste, l’ex direttore vince la causa con l’azienda
di Matteo Tuccini
Va allo sportello per incassare 1.500 euro e l’operatore lo gela «Le spetta solo la metà». Il giudice di pace gli ha dato ragione
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VIAREGGIO. Va a riscuotere il buono postale preso quindici anni prima, convinto di incassare poco meno di 1.500 euro. Ma una volta allo sportello l’operatore lo gela: «Guardi che le spetta la metà». E alla fine l’utente, che non è un utente qualsiasi visto che si tratta di un ex direttore delle stesse Poste, decide di rivolgersi al giudice. Che gli dà ragione: riceverà l’importo totale, oltre che il risarcimento per le spese legali.
Protagonista della vicenda è, come detto, un funzionario delle Poste oggi in pensione, Giancarlo Ghiselli, ex direttore di ufficio a Viareggio. Il buono postale era stato acquistato nel 1999 per un milione di lire: la condizione, indicata nello stesso buono, è che l’importo da riscuotere successivamente raddoppi dopo nove anni e sei mesi e addirittura triplichi dopo quattordici anni, «al lordo delle ritenute erariali».
Nel 2014, perciò, Ghiselli si reca in un ufficio postale per la riscossione del buono: facendo un calcolo approssimativo, al netto delle ritenute è convinto di mettersi in tasca tra i 1.400 e i 1.500 euro, tenuto conto che il milione di lire messo nel 1999 è più o meno un terzo di quella cifra. Ma la risposta dell’operatore lo gela: secondo quanto riportato nella causa di fronte al giudice di pace, l’addetto spiega che si tratta di un errore e che il buono postale è di un’altra categoria. Con il risultato che può essere rimborsata al contribuente una cifra di gran lunga inferiore: 677 euro, circa la metà di quanto previsto. A quel punto Ghiselli decide di rivolgersi agli avvocati Gabriele Parrini e Gabriele Tomei. Scatta così la causa di fronte al giudice di pace di Lucca.
Il contenzioso si gioca sue due diverse interpretazioni del buono postale: secondo le Poste fanno fede i decreti ministeriali che sovrintendono l’emissione di questi buoni. E che indicano i termini e i tassi d’interesse di riferimento per il pagamento dei buoni stessi. Secondo gli avvocati Parrini e Tomei, invece, una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 13979 del giugno 2007) dà l’indicazione su quale sia il comportamento da tenere sui buoni postali. Le condizioni sovrimpresse sul titolo stesso sono, a detta della Suprema Corte, vincolanti: il contribuente non è tenuto a sapere se siano avvenute modifiche, dal momento che sul titolo sono riportati gli importi promessi dopo le scadenza di nove e quattordici anni. Il giudice di pace di Lucca ha dato ragione ai due legali e condannato le Poste a versare a Ghiselli i 740 euro mancanti per la riscossione del buono datato 1999.
@matteotuccini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Protagonista della vicenda è, come detto, un funzionario delle Poste oggi in pensione, Giancarlo Ghiselli, ex direttore di ufficio a Viareggio. Il buono postale era stato acquistato nel 1999 per un milione di lire: la condizione, indicata nello stesso buono, è che l’importo da riscuotere successivamente raddoppi dopo nove anni e sei mesi e addirittura triplichi dopo quattordici anni, «al lordo delle ritenute erariali».
Nel 2014, perciò, Ghiselli si reca in un ufficio postale per la riscossione del buono: facendo un calcolo approssimativo, al netto delle ritenute è convinto di mettersi in tasca tra i 1.400 e i 1.500 euro, tenuto conto che il milione di lire messo nel 1999 è più o meno un terzo di quella cifra. Ma la risposta dell’operatore lo gela: secondo quanto riportato nella causa di fronte al giudice di pace, l’addetto spiega che si tratta di un errore e che il buono postale è di un’altra categoria. Con il risultato che può essere rimborsata al contribuente una cifra di gran lunga inferiore: 677 euro, circa la metà di quanto previsto. A quel punto Ghiselli decide di rivolgersi agli avvocati Gabriele Parrini e Gabriele Tomei. Scatta così la causa di fronte al giudice di pace di Lucca.
Il contenzioso si gioca sue due diverse interpretazioni del buono postale: secondo le Poste fanno fede i decreti ministeriali che sovrintendono l’emissione di questi buoni. E che indicano i termini e i tassi d’interesse di riferimento per il pagamento dei buoni stessi. Secondo gli avvocati Parrini e Tomei, invece, una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 13979 del giugno 2007) dà l’indicazione su quale sia il comportamento da tenere sui buoni postali. Le condizioni sovrimpresse sul titolo stesso sono, a detta della Suprema Corte, vincolanti: il contribuente non è tenuto a sapere se siano avvenute modifiche, dal momento che sul titolo sono riportati gli importi promessi dopo le scadenza di nove e quattordici anni. Il giudice di pace di Lucca ha dato ragione ai due legali e condannato le Poste a versare a Ghiselli i 740 euro mancanti per la riscossione del buono datato 1999.
@matteotuccini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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