Italia
Polo nautico, il Tar boccia il no al frazionamento
Le aziende del consorzio nautico vincono il ricorso contro il diniego dell’Autorità portuale nel gennaio 2015
VIAREGGIO. Quando il Tribunale amministrativo regionale, a fine 2014, ha detto chiaramente che non c’era altro tempo da perdere e che l’Autorità portuale avrebbe dovuto decidere in fretta in merito al frazionamento delle concessioni di Polo Nautico, il Comitato portuale ha dato parere negativo. Il consorzio delle imprese della nautica nato dal fallimento della storica Sec è tornato al Tar, impugnando davanti ai giudici amministrativi la deliberazione del Comitato numero 2 del 27 gennaio 2015 con la quale è stato dato diniego di autorizzazione all'istanza di subentro con frazionamento presentata il 13 settembre 2013. Ed il Tar - con sentenza del 22 novembre scorso (terza sezione) - ha accolto il ricorso delle aziende di Polo Nautico (attraverso lo studio Righi-Morbidelli) in particolare per la parte relativa alle contestazioni su come si è svolto il procedimento.
«Il Collegio - si legge nella sentenza - ritiene di dover dare la precedenza nella trattazione alla denunciata violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo, ndr) atteso che dal suo accoglimento potrebbe scaturire una nuova valutazione della Autorità portuale in ordine alla situazione industriale ed occupazionale che verrebbe a determinarsi con il subentro alla luce di un piano che la Polo Nautico e le altre società ricorrenti si sono dimostrate disponibili a presentare».
Il provvedimento dell’Autorità portuale regionale guidata dal segretario Fabrizio Morelli, a detta del Tar, «richiedeva un’istruttoria partecipata volta ad acquisire tutti gli elementi utili ad appurare la idoneità tecnica ed economica dei subentranti, anche con riferimento alla loro capacità di assicurare (compatibilmente con il contesto socio economico di riferimento) il mantenimento dei precedenti livelli produttivi ed occupazionali. In modo tale che il frazionamento della originaria concessione non incida in senso deteriore sul quadro degli interessi pubblici valutati al momento del rilascio della concessione originaria. In tale contesto non pare potersi ragionevolmente dubitare della la necessità che tutti gli elementi che, a giudizio dell’amministrazione, possano orientare in senso negativo la sua valutazione finale debbano essere formalmente comunicati alle controparti affinché queste possano non solo controdedurre ma anche, in limine, adeguare le condizioni che stanno alla base della propria istanza».
Le argomentazioni di Authority e Fiom-Cgil a questo proposito non sono state considerate valide dai giudici amministrativi che hanno accolto il ricorso contro il provvedimento emesso, condannando entrambe le parti al pagamento delle spese.
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