Sicurezza
Casette mobili, il Tar le autorizza
Il camping Bosco Verde ha vinto il ricorso contro il Comune Che aveva negato nel 2015 l’autorizzazione paesaggistica
VIAREGGIO. «Non si tratta di installare nuove volumetrie, bensì case mobili senza permanente ancoraggio al suolo», come «espressamente disciplinato» dalla normativa regionale e statale: si esprime così il Tar ed il Comune di Viareggio perde il ricorso amministrativo presentato dal Camping Bosco Verde di Torre del Lago. Ennesimo passaggio di una vicenda che nasce anni fa quando la Procura di Lucca contesta la presenza delle strutture considerate - soprattutto per la loro abbondanza - vere e proprie lottizzazioni abusive. All’epoca i camping indagati si difesero spiegando di essere in regola con le autorizzazioni di Comune e Parco, atti che la stessa Procura (il pm Antonio Mariotti che delegò alle indagini la polizia municipale del comandante Vasco Comaschi) contestò.
Nel caso del ricorso al Tar del “Bosco Verde”, i titolari dell’attività contestavano il diniego ricevuto dal dirigente del Comune, Franco Allegretti, nell’estate 2015: “Diniego di autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria” per 45 “Mobile home” montate su telai metallici dotati di ruote, su altrettante piazzole del camping.
Le strutture - viene ricordato nella sentenza dei giudici amministrativi - nel febbraio dello stesso anno aveva ottenuto il nulla-osta dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Ma - si legge ancora - «il Comune di Viareggio, dopo il parere favorevole con prescrizioni della Commissione per il paesaggio, dopo la proposta di provvedimento di accoglimento del responsabile del procedimento, ed il parare positivo della Soprintendenza, negava l’autorizzazione paesaggistica con decreto dirigenziale del 6 luglio 2015». Quando - va ricordato - la vicenda giudiziaria era aperta da tempo e già un camping aveva patteggiato.
Il Tar ha accolto il ricorso ed annullato il diniego rilasciato dall’Ente pubblico contestando al Comune di Viareggio di non aver «tenuto conto, sotto più profili, dei rilievi formulanti dall’istante in sede procedimentale, avendo concluso il procedimento con il diniego di autorizzazione paesaggistica senza motivare sulle osservazioni svolte dall’odierna ricorrente, ancorché le stesse fossero pertinenti all’oggetto del procedimento». L’amministrazione - continua la sentenza - «non ha preso in considerazione gli argomenti sottoposti al suo esame dalla parte istante». Tanto che «nel provvedimento non si affronta la questione del nulla-osta rilasciato dall’Ente Parco (e della relativa competenza a vagliare il rispetto della normativa propria del Parco)».
Il Tar ricorda, inoltre, uno dei punti che è al centro della contesa giudiziaria: il Piano del Parco, parlando dei campeggi «afferma che essi comprendono le strutture di cui alle leggere regionale 79/81, sostituita dalla legge regionale 42/2000».
Il “confronto” camping-Comune si è ora spostato sul risarcimento danni richiesto dall’attività turistica.
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