Il Tirreno

Versilia

IL CASO

Revocato il fallimento dell’Hangar

Revocato il fallimento dell’Hangar

Il locale fu chiuso per una bolletta, la Corte d’Appello dà ragione al titolare

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PIETRASANTA. Una vicenda per certi kafkiana, che è costata alla discoteca Hangar la chiusura forzata per diverse settimane e addirittura il fallimento della società Lorenz proprietaria del locale. La storia, nata da una bolletta telefonica di 75mila euro mai pagata, è finita davanti alla Corte di Appello di Firenze che, accogliendo l’istanza del titolare della Lorenz Cristiano Cosignani, ha revocato la sentenza con cui il tribunale di Lucca nell’ottobre dell’anno scorso aveva dichiarato appunto il fallimento della srl.

Cosignani aveva scoperto dall’oggi al domani - perché non gli era mai stato notificato alcun decreto ingiuntivo - che al tribunale di Lucca la società Lorenz risultava insolvente per il mancato pagamento di 75 mila euro di traffico telefonico. Debito che però il titolare della Cosignani ha sempre sostenuto di non avere contratto: «La mia società e il sottoscritto mai hanno stipulato quei contratti telefonici, mai hanno fatto quelle telefonate contestate».

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2013, quando la Lorenz riceve, da una nota compagnia telefonica, la maxi bolletta perché risultava intestataria di una cinquantina di contratti e quindi referente delle chiamate effettuate. Cosignani, assistito dall’avvocato Sandro Guerra, risponde presentando una denuncia alla procura per accertare le responsabilità del debito con cui niente ha aveva che fare, sollecita spiegazioni dagli amministratori precedenti della Lorenz (Cosignani aveva rilevato le quote dal predecessore che, a sua volta, le aveva acquisite nel 2011 dal primo referente della Lorenz). La situazione registra una svolta con la sentenza del tribunale che nel frattempo, proprio per il mancato pagamento della maxi bolletta, dichiara il fallimento: una sentenza che coglie Cosignani competamente di sorpresa perché non aveva ricevuto alcun decreto ingiuntino né alcuna notifica relativa all’udienza fallimentare.

A quel punto non gli è rimasto altro da fare che presentare reclamo contro la sentenza, contestando sia il merito del debito che gli veniva attribuito sia la nullità degli atti di notifica a lui mai consegnati.

Il giudice di appello gli ha dato ragione, annullando il fallimento e condannando la compagnia telefonica che aveva innescato l’iter giudiziario al pagamento di metà delle spese processuali a favore di Cristiano Cosignani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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