Italia
Tutti i quesiti della sentenza sulle sezioni da riesaminare
VIAREGGIO. Vale la pena rileggere come il Tar, nella sentenza del 20 gennaio scorso, descrive le proprie perplessità sulle nove sezioni viareggine per le quali ha disposto il riconteggio/verifica. A...
VIAREGGIO. Vale la pena rileggere come il Tar, nella sentenza del 20 gennaio scorso, descrive le proprie perplessità sulle nove sezioni viareggine per le quali ha disposto il riconteggio/verifica. A cominciare da quella sezione 28 per la quale l’Ufficio centrale elettorale, il 3 giugno 2015, ha messo in evidenza - come scrivono i giudici amministrativi - come risulti che «il presidente della sezione, appositamente convocato (dall’Ufficio centrale elettorale, ndr) ha compilato la pagina 27 del verbale sezionale nella parte relativa ai votanti “con dati in suo possesso”. Sono stati poi precisati i dati relativi ai voti validi per le liste e per i candidati alla carica di sindaco: nell’allegato, peraltro, si fa riferimento a cifre (506, 582, 532) contraddittorie tra di loro e rispetto al dato dei votanti; né la comunicazione numero 7 inviata dalla sezione al Comune fa piena chiarezza sul punto, per cui si rende necessaria in proposito una verificazione».
Per la numero 35, contata e ricontata prima della decisione della Prefettura di rimettere un quesito specifico al Tar, lo stesso Tribunale scrive: «Sussiste la prospettata contraddittorietà tra i dati relativi ai voti validi espressi in favore dei candidati alla carica di sindaco (pagina 50 del verbale di sezione) e il totale dei voti di lista validi riportato a pagina 52. Nel riepilogo a pagina 89 i voti validi solo per i candidati alla carica di sindaco risultano 39, mentre risultano 37 a pagina 50. Quest’ultimo dato, a sua volta, è stato ottenuto sommando i voti espressi in favore dei singoli candidati, come riportati nella medesima pagina 50».
Nel caso della 38, ancora da verificare, i giudici rilevano: «Il verbale di sezione riporta a pagina 50, tra i risultati dello scrutinio, esclusivamente i voti espressi solo in favore dei candidati alla carica di sindaco e non anche i voti validi attribuiti ai diversi candidati in quanto espressi in favore di liste collegate. L’Ufficio centrale ha corretto il dato attribuendo a ciascun candidato, in aggiunta ai voti già riportati, “la somma dei voti di lista riportati nel medesimo verbale” a pagina 51. Nel ricorso si sostiene che in tal modo il predetto Ufficio avrebbe omesso di considerare l’espressione del voto disgiunto che avrebbe potuto determinare la modifica del risultato. La tesi non appare del tutto priva di fondamento e rende quantomeno opportuna una verificazione sul punto».
Tra le sezioni ancora da esaminare in Prefettura c’è anche la numero 51. E qui la sentenza del Tar si fa complessa. «Non tornano - scrive il Tar - i dati relativi ai voti di lista validi e ai voti validi espressi solo in favore dei candidati alla carica di sindaco che, sommati alle schede bianche (4) e alle schede nulle (13), portano a risultati non univoci. In particolare:nel verbale (pagine 50-52) i voti di lista risultano 366, mentre 26 sono i voti espressi solo per il candidato sindaco; il totale è però indicato in 382, anziché 392; nel verbale dell’Ufficio centrale i voti di lista validi sono indicati in 356, fermo restando il dato di 26 voti espressi solo per il candidato sindaco: il totale e quindi di 382; nella comunicazione numero 7 inviata all’ufficio elettorale del Comune i voti di lista risultano 366, mentre si riducono a 16 (per effetto di una correzione operata a mano) i voti espressi solo per il candidato sindaco. E il totale dei voti validi di 382. Le incertezze evidenziate rendono necessaria una verificazione».
Se l’Ufficio centrale elettorale non avesse “navigato” in queste acque, il ricorso di Massimiliano Baldini sarebbe stato uno dei tanti ad impolverarsi tra i meandri della giustizia. (d.f.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
