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Versilia

Ricorso sulle elezioni a Viareggio: nove sezioni alla prova “pallottoliere”

di Donatella Francesconi
Ricorso sulle elezioni a Viareggio: nove sezioni alla prova “pallottoliere”

Per il riconteggio ci sono 60 giorni di tempo. Respinte le eccezioni del sindaco Del Ghingaro e del Comune

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VIAREGGIO. Saranno riconteggiati dalla Prefettura di Lucca i voti di nove sezioni su 63 totali: è la parola definitiva del Tar Toscana sul ricorso presentato dall’avvocato Massimiliano Baldini, già candidato sindaco nella tornata elettorale per le amministrative della scorsa primavera. Che per soli 27 voti non è andato al ballottaggio con Luca Poletti (centrosinistra).

C’è un giudice - non a Berlino per il mugnaio che contro il sopruso di un nobile arrivò a Federico II il Grande - ma a Viareggio. Città che ha diritto ad un risultato elettorale senza ombre. Questo assicurano i giudici del Tar (sezione seconda, Saverio Romano presidente con Carlo Testori e Luigi Viola) che danno mandato alla Prefettura affinché effettui il riconteggio ed entro sessanta giorni consegni al Tribunale l’esito delle operazioni.

Sgombrato il campo dalle eccezioni presentate dal sindaco Giorgio Del Ghingaro (assistito dall’avvocato Leonardo Masi) la cui costituzione in giudizio è stata giudicata «irricevibile» causa la «tardività», il Tar è andato dritto nel merito delle richieste di Baldini. Stabilendo che le irregolarità rilevate nelle sezioni 2, 3, 32 e 34 non hanno un peso formale e giuridico tale da annullare le elezioni.

Diverso è il quadro per quanto riguarda la richiesta di riconteggio. Che sarà effettuato - lo stabilisce il Tar - per le sezioni 2, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, e 51. Non per la numero 46, invece. In questo caso il Tribunale respinge la richiesta «perché generica e non supportata da alcun concreto elemento,».

Stabilito che non di un commissario prefettizio ha bisogno Viareggio (così sarebbe stato se si fosse subito tornati a votare), ma di un pallottoliere, le parole utilizzate dai giudici per motivare la scelta del riconteggio sono forti e nette: «Tenuto conto delle incertezze che le irregolarità riscontrate determinano in ordine al corretto svolgimento delle operazione elettorali relative al primo turno e del limitatissimo scarto di voti che ha impedito al ricorrente di essere ammesso al ballottaggio, occorre disporre una articolata verificazione».

Alla domanda su cosa si sia realmente espresso il Tar della Toscana ieri si risponde con l’articolo 49 della Costituzione, in basa al quale «Il diritto di voto non può essere limitato». Neppure dal dubbio che il voto esercitato non abbia poi avuto un esito limpido. Magari perché in un verbale (sezione 29) «va rilevata la contraddittorietà del dato relativo alle schede nulle, che risultano indicate in 23 nel paragrafo 25 a pagina 38 e in 21 nel riepilogo a pagina 89». Oppure (sezione 35) «sussiste la prospettata contraddittorietà tra i dati relativi ai voti validi espressi in favore dei candidati alla carica di sindaco (pagina 50 del verbale di sezione) e il totale dei voti di lista validi riportato a pagina 52». Due esempi, tra quelli illustrati nella sentenza, dei fatti che saranno sul tavolo delle commissione prefettizia per il riconteggio.

D’altra parte chi assistette ai primi del giugno scorso alle verifiche di rito dell’Ufficio elettorale centrale non ha dimenticato il volto esterrefatto del giudice del Tribunale di Lucca, Carlo Annarumma (tra i più esperti e considerati a Palazzo di giustizia) che di fronte al turbinio di verbali con irregolarità si espresse con «è un disastro totale».

Oggi che Viareggio è un po’ meno “free lex” di quanto di solito si ritenga, vale la pena di coltivare la speranza di arrivare ad avere quella «città normale» di cui ha parlato recentemente il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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