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la sentenza

Perla del bosco, il Tar da ragione alla Pro loco contro il Comune

TORRE DEL LAGO. La struttura ricreativa “Perla del bosco” deve essere assegnata alla Pro loco di Torre del Lago. Lo ha deciso il Tar Toscana accogliendo il ricorso presentato dall’associazione...

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TORRE DEL LAGO. La struttura ricreativa “Perla del bosco” deve essere assegnata alla Pro loco di Torre del Lago. Lo ha deciso il Tar Toscana accogliendo il ricorso presentato dall’associazione presieduta dall’avvocato Giuliano Pardini che -per contrastare l’esclusione decretata da Comune - si è rivolta all’avvocato Carlo Lazzerini. Il ricorso era contro la mancata assegnazione della struttura alla Pro Loco che era risultata assegnataria nel bando promosso dal Comune. Il dirigente Vincenzo Strippoli, infatti, dopo mesi di attesa aveva reso note le assegnazioni di alcuni spazi comunali, compresa la Perla del Bosco che interessava anche al’Auser Filo d’argento Torre del Lago. Ma aveva poi bloccato l’assegnazione contestando alla Pro loco il mancato pagamento di una annualità di tassa dei rifiuti. Novanta euro in tutto, mancanti per un disguido e prontamente saldati.

Ma non è bastato, Il Comune, infatti, ha ritenuto che ciò bastasse per escludere la Pro loco dall’assegnazione. «Il provvedimento di esclusione impugnato - scrivono i giudici della terza sezione del Tar Toscana - deve ritenersi illegittimo in quanto la clausola del bando, interpretata secondo il suo tenore letterale, si riferisce esclusivamente alla regolarità nel pagamento di "canoni", ossia di entrate afferenti rapporti di diritto pubblico o privato che hanno, tuttavia, un carattere di corrispettività in relazione ad un bene concesso in godimento ad un privato. La tassa di smaltimento rifiuti non rientra nell'ambito di tale nozione in quanto essa ha natura tributaria e, ancorché trovi causa nell'espletamento di un servizio pubblico, è determinata secondo criteri stabiliti in via astratta dalla legge che non sono in rapporto di sinallagmaticità con la prestazione ricevuta dal soggetto passivo». Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese per circa tremila euro. (d.f.)

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