Sicurezza
Palestini: svista dei revisori del Comune
Il membro del cdi del Pucciniano contesta, carte alla mano, il parere sulla patrimonializzazione
TORRE DEL LAGO. Parla di «sviste clamorose in cui cade l'organo di revisione del Comune» nell’affrontare le questioni relative al Pucciniano. Interviene così Andrea Palestini, membro del consiglio di indirizzo (per il Comune) della Fondazione. «I revisori - scrive Palestini - affermano che l'atto di costituzione del diritto di superficie a favore del Pucciniano sui terreni destinati alla costruzione del teatro (rogato dal notaio Rizzo nel 2006), non sarebbe stato previamente autorizzato dal consiglio comunale. Mi sono premurato di controllare: e, dunque, il rogito indica chiaramente che l'atto stesso costituisce esecuzione della delibera di consiglio comunale numero 20 del 2006 la quale è reperibile sul sito del Comune. Ma i revisori l'hanno letto davvero il rogito notarile concernente la costituzione del diritto di superficie? E se l'hanno letto perché non si sono accorti di una cosa così evidente?».
Inoltre, a detta di Palestini, «i revisori confondono l'atto di costituzione del diritto di superficie con la convenzione che regola i rapporti inerenti l'uso del teatro prescritta dall'articolo 207, comma 3, Testo unico Enti locali ai fini della fidejussione comunale. Infatti, affermano che il diritto di superficie avrebbe durata decennale riferendosi erroneamente alla durata della suddetta convenzione che nulla ha a che fare con il diritto di superficie. Quest'ultimo ha in realtà durata trentennale come risulta sia dal rogito notarile che dalla delibera consiliare di autorizzazione. È vero che la convenzione che disciplina l'uso del teatro ha una durata (10 anni) disallineata con quella del diritto di superficie (30 anni) ma ciò non inficia la legittima costituzione del diritto di superficie e si può agevolmente riallineare».
Quanto alla delibera consiliare 39/2013, «mi permetto di richiamare l'attenzione sul fatto che le aree ed i manufatti oggetto di conferimento sono adiacenti e distinti dal teatro per cui il contrasto con l'articolo 207, comma 3, Testo unico Enti locali, in relazione alla fidejussione prestata dal Comune non sussiste. Aggiungo che il ministero dei beni culturali ha dichiarato che l'alienazione è coerente con il vincolo d'interesse storico-artistico che li tutela». Inoltre, «la delibera 39, anche qualora fosse affetta da eventuali vizi procedurali, esiste e produce effetti (incluso il legittimo affidamento dei terzi) i quali possono essere annullati o revocati solo adottando oggi una delibera di annullamento o revoca fondata sull'accertamento di un interesse pubblico attuale all'annullamento o alla revoca. Cosa della quale dubito fortemente». Palestini conclude: «Se per assurdo i revisori avessero ragione nel sostenere che il diritto di superficie sulle aree del Parco della musica non si è costituito legittimamente, tali aree sarebbero nella piena proprietà del Comune. Così come il teatro. Per la Fondazione sarebbe una manna. Per il Comune non credo. Tertium non datur. Occorre decidersi prima di causare danni irreversibili».
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