Sicurezza
La Suprema Corte: ricorso immediato
Una sentenza del 2010 stabilisce che il principio di base è il diritto del candidato a non essere danneggiato
VIAREGGIO. Può un candidato escluso dalla partecipazione al ballottaggio proporre ricorso per essere ammesso alla competizione decisiva? Il “Tirreno” ha girato la domanda all’avvocato Alessandro Del Dotto, amministrativista e dottore di ricerca alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Pisa. «Un brillante studente di diritto amministrativo - premette Del Dotto - avrebbe facile via di uscita, appellandosi alla confusione che regna fra quanto contenuto, da un lato nei principi costituzionali e, dall'altro lato, nelle leggi un po' sbilenche del Parlamento».
Il Codice di riferimento è quello che regola il processo amministrativo. Che sembra, però, avere un “buco”...
«Il 5 luglio 2010, 3 giorni dopo che il consiglio dei ministri aveva approvato quel Codice, con la sentenza 236 la Corte Costituzionale tuonò contro un sistema nel quale la tutela del candidato escluso da una competizione elettorale era tutta spostata alla fase successiva alla proclamazione degli eletti. In altre parole, i giudici costituzionali dichiararono costituzionalmente illegittimo un impianto normativo che non consentiva ai candidati esclusi di tutelarsi da una eventuale illegittima esclusione, proponendo ricorso prima della data della consultazione popolare. E questa, ad opinione di molti, è cosa buona e giusta: basti pensare - scrive la Corte - al fatto che "è interesse del candidato … di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale". Per cui "ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l'esecuzione del provvedimento illegittimo" (di esclusione, ndr)) "abbia nel frattempo prodotto un pregiudizio"».
Il Codice è stato quindi modificato nel senso indicato?
«Il legislatore nel 2012, con un blitz, ha modificato l'articolo 129 del Codice del processo amministrativo. Ma la formulazione adottata è ancora infelice e, peraltro, per nulla giuridica. Mentre avrebbe potuto scrivere letteralmente quel che la Corte aveva detto nel 2010, il Parlamento si arrampica sugli specchi e, a denti stretti, approva una modifica che consente la tutela prima delle consultazioni solo per quei "provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio". Una simile scelta aiuta ma, dopo tre anni, continua a non chiarire. Certo è che, oggi, la pronuncia costituzionale pesa come un macigno sulla testa di chi non ritenga ammissibili i ricorsi giurisdizionali proposti sulla base dell'articolo 129 cpa. Per di più, chi è escluso non "può" bensì "deve" proporre ricorso, pena rendere inammissibile qualsiasi ricorso avverso la successiva proclamazione degli eletti (in argomento, aiuta la sentenza del Tar Lombardia, 1450/2014)».
Siamo da capo...
«Due gli scenari. Il primo si avvera qualora venga promosso ricorso dagli esclusi entro tre giorni dalla data della comunicazione e il giudice lo dichiari inammissibile, interpretando la legge nel senso di dover attendere la proclamazione degli eletti. In questo caso, sarà impugnata la proclamazione degli eletti e l'eventuale pronuncia di accoglimento del successivo ricorso avrà l'effetto di far decadere chi è in carica, senza escludere che questo tipo di fattispecie - come denunciano alcuni studiosi - alimenta il rischio di "ricatti politici" nelle frenetiche giornate di trattative che precedono, per esempio, i ballottaggi. Il secondo si avvera laddove il ricorso "preliminare" sia ammissibile: in tal caso, rispettando il dettato della Corte Costituzionale, potrebbe accadere che l'escluso resti tale o che venga sostituito, il tutto nei tempi brevissimi che sono stabiliti dalla legge per i processi amministrativi in materia elettorale, preordinati a definire il quadro "preparatorio" delle consultazioni elettorali di primo turno o di ballottaggio. In ogni caso, un cosa è certa per gli elettori: la serenità del loro voto dipenderà, ancora una volta, dalla corretta interpretazione che i giudici faranno della legge e, soprattutto, della Costituzione.
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