Il dolore
Stop al doppio incarico nelle partecipate
Il parere dell’Autorità anticorruzione si adatta al caso dell’amministratore della Patrimonio
VIAREGGIO. Amministratore unico della Viareggio Patrimonio su incarico dell’ex sindaco Leonardo Betti e amministratore delegato della Sepi, società di riscossione a Pisa: ma la norma lo vieta, dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 39 del 2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”), datato 8 aprile dello stesso anno. Lo stabilisce l’Autorità nazionale anti corruzione (Anac) che, con un recente chiarimento, rafforza l’orientamento fissato nel rispondere al quesito presentato sul caso dell’amministratore unico di Sapna Spa e Asia Spa, società a totale partecipazione pubblica, rispettivamente della Provincia di Napoli e del Comune di Napoli.
L’Autorità ha chiarito che «ai fini del contesto normativo di riferimento, le società interessate, che svolgono servizi pubblici locali analoghi in favore delle amministrazioni di riferimento, rientrano nella nozione di “Enti di diritto privato in controllo pubblico", di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 39/2013. Inoltre, l'incarico di amministratore unico già rivestito presso la società istante e quello ulteriore da conferire, contemplanti l'attribuzione delle deleghe in entrambe le compagini, rientra altresì nella nozione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", secondo la definizione di cui alla successiva lettera l), dell'articolo 1, dello stesso decreto, ai fini della valutazione della conferibilità ai sensi dell'articolo 7».
L'Autorità ha precisato che «le finalità perseguite dal legislatore impongono un'interpretazione restrittiva circa la possibilità di conferire gli incarichi a coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente o amministratore delegato in Enti controllati da Enti locali della stessa regione».
In base a questi chiarimenti, che non lasciano ombra di dubbio sulla normativa, «non può essere nominato amministratore di una società partecipata da Enti locali un soggetto che sia già membro del consiglio di amministrazione di un altro organismo partecipato da Enti locali della stessa regione». Un orientamento, quello dell’Anac, del quale il prossimo candidato sindaco non potrà non tenere conto nell’attribuzione di tutti gli incarichi nelle società partecipate. Per quanto forte possa essere la tentazione di cercare i nominativi fuori Viareggio... (d.f.)
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