Sicurezza
Causa Pucciniano: la risposta di Colombini
«Non corrisponde al vero quanto scrivono Dati e Leo sul fatto che io sia debitore della Fondazione»
TORRE DEL LAGO. Causa Festival Pucciniano-Andrea Colombini, interviene l’avvocato di quest’ultimo - Chiara Bimbi – contestando quanto scritto in questi giorni da Giuseppe Dati e Simone Leo, legali del Pucciniano. “La vertenza nasce da lontano, quando nel 2005 la Fondazione Festival Pucciniano promosse nei confronti dell'associazione culturale "The Caledonian Academy of Tuscany" un'azione per la tutela del marchio "Festival Puccini". Il procedimento dinanzi al Tribunale dei Marchi e Brevetti si svolgeva nella contumacia dell'associazione chiamata in giudizio, che non aveva mai ricevuto gli atti processuali e non aveva potuto svolgere le proprie difese. Nel provvedimento, il Giudice afferma che il termine "Festival" e il termine "Puccini" non sono di per sé tutelabili, ma l'utilizzo associato della dizione "Festival Puccini" avrebbe potuto creare confusione nei probabili clienti. Il provvedimento veniva emesso nei confronti della sola associazione Caledonian e non nei confronti di Andrea Colombini, il quale peraltro non è mai stato il legale rappresentante della predetta associazione. La Fondazione pertanto era perfettamente a conoscenza dell'estraneità di Andrea Colombini, tanto che nel medesimo periodo ha notificato gli atti processuali successivi, alla Caledonian Academy in persona del suo presidente Luciano Colombini. Nonostante la piena consapevolezza di questo, la Fondazione querelava volontariamente e personalmente Andrea Colombini per non aver ottemperato il provvedimento giudiziale”. Il Tribunale di Lucca – prosegue il legale – “fraintendendo completamente il dettato normativo e non considerando minimamente che Andrea Colombini non fosse il legale rappresentante dell'associazione predetta, riteneva sussistente il reato. La sentenza veniva impugnata dinanzi la Corte di Appello di Firenze, la quale ribaltava l'esito del giudizio, assolvendo Colombini e dichiarando peraltro che la violazione del divieto di non concorrenza non rientrava nella fattispecie di reato. La Fondazione non ha impugnato la sentenza assolutoria”. Bimbi scrive che «non corrisponde al vero che Colombini sia debitore della Fondazione. Non solo infatti la Corte di Appello ha revocato qualsiasi statuizione inerente al risarcimento danni affermando che nulla era dovuto da Colombini alla Fondazione, ma Colombini Andrea non può rispondere neppure in nome e per conto della associazione Caledonian, non essendone mai stato il legale rappresentante. Ero convinta che la Corte di Appello avesse messo la parola fine a questa vicenda, portata avanti in modo strumentale contro la persona di Andrea Colombini, ma purtroppo le dichiarazioni di questi giorni, dimostrano che non è ancora finita. Chiaramente, in proposito - conclude Bimbi - non intendendo sopportare oltremodo attacchi infondati, il mio cliente si riserva di promuovere le azioni giudiziarie in sede civile e penale a tutela della propria immagine e reputazione».
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