Sicurezza
Nessuna "giustificazione" per le omelie
Nelle pagine del codice penale italiano e in quelle del Concordato Stato-Chiesa non esiste salvacondotto per le parole e le azioni di un parroco durante lo svolgimento delle sue funzioni
Basta sfogliare le pagine del codice penale e quelle del Concordato Stato-Chiesa, del 1985, per scoprire che non esiste alcun salvacondotto per le parole e le azioni di un parroco durante lo svolgimento delle proprie funzioni. C’è solo uno spicchio di legge completamente nelle mani della Chiesa, ed è quella che riguarda la possibilità di annullare i matrimoni quando le coppie si rivolgono alla Sacra Rota. Poi ci sono alcune “zone franche”, come il palazzo della Cancelleria a Roma o lo Stato del Vaticano.
Ma se un parroco dall’altare dice qualcosa che possa in qualche modo ferire i parrocchiani, allora ecco che può scattare la querela come nel caso di don Luigi Corsi.
Per i preti poi, non esiste nemmeno la causa di giustificazione che invece è prevista ad esempio per gli avvocati che in qualche modo possono calcare la mano, sfiorando anche i reati come quello delle ingiurie, se le parole utilizzate sono attinenti alla causa che stanno seguendo. L’unica attenzione riservata al clero riguarda la perquisizione: per quella è necessario avvertire il vescovo.
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