Il Tirreno

Versilia

Ricette dei farmaci, dal 1º ottobre si cambia

Addio alle autocertificazioni: agli sportelli dell’Asl va fatta la verifica del reddito familiare

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VIAREGGIO. Dal 1° ottobre 2014 non sarà più possibile autocertificare la propria fascia di reddito sulla singola ricetta, né in farmacia né presso gli ambulatori aziendali. Con il passaggio alla ricetta elettronica la posizione economica riportata sulla ricetta è ricavata direttamente dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps e i dati indicati in ricetta non possono essere modificati.

Ad oggi se il codice della fascia economica riportato sulla ricetta è corretto, non è necessario fare niente. Invece, se il codice non è presente o non è corretto, deve essere fatta l’autocertificazione rivolgendosi, con la carta sanitaria elettronica attivata, agli sportelli dell’Asl 12 Versilia, nei totem "Punto Sì" oppure direttamente, on line, su www.regione.toscana.it.

L’autocertificazione è necessaria, sicuramente, per coloro che non presentano dichiarazione dei redditi, ma anche per i bambini nati dopo il 31 dicembre 2012, a meno che non ci si avvalga dell’Isee, avendo presentato relativa domanda all’Inps.

Al fine di individuare la corretta fascia di reddito di appartenenza è necessario ricordare che il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti del nucleo nel corso dell’anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati, inclusa la prima casa. Inoltre, il reddito assoggettato a cedolare secca concorre alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.

Il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Il nucleo familiare fiscale è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all’anno precedente. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Sono considerati a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi. Per maggiori ed ulteriori informazioni può essere consultato il sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

www.regione.toscana.it/-/domande-frequenti-sulle-fasce-economiche-per-i-ticket-sanitari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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