Italia
La Capitaneria: la determina ci sarà
Per l’avvocato Servetti il procedimento seguito dal Comune è irregolare
VIAREGGIO. «Alla procedura di affidamento, provvisoria vista l'urgenza e la necessità di far celermente partire il servizio di pubblica utilità, nonché condizionata al rilascio delle eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ed alla verifica d'ufficio dei presupposti di legge, seguirà determina dirigenziale»: così si esprime la Capitaneria di porto (per voce di Federico Giorgi), ente al quale non spetta emanare la determina, sul caso dell’affidamento da parte del Comune della striscia di spiaggia libera tra molo e bagno Flora. L’obiezione è inevitabile: basta consultare, su qualsiasi bando (anche del tipo in questione) il sito del Comune di Viareggio. Si vedrà che, come in tutta Italia, anche l’aggiudicazione provvisoria avviene attraverso determina. E non a mezzo lettera, come nel caso in questione. Lettera nella quale, peraltro, il dirigente Riccardo Raffaelli non fa menzione alcuna al carattere di provvisorietà dell’affidamento.
Avvocato che tratta diritto amministrativo, all'ex assessore Laura Servetti abbiamo chiesto un parere tecnico sullo strano caso dell'affidamento della spiaggetta. «Comincerei - risponde - dalla costatazione che nell'avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune non sono indicate le finalità dello stesso. La pubblica amministrazione ha l'obbligo giuridico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge numero 241/1990 di motivare sempre e comunque i propri atti». Ed inoltre: «Non sono indicati i destinatari dell'avviso, ovvero non è possibile capire, dall'avviso medesimo, quali caratteristiche debba possedere chi intenda presentare la domanda di affidamento». Tanto che nell'intestazione dell'avviso "frettoloso" si legge “a chiunque abbia interesse”. Per ciò che riguarda, invece, il termine di pubblicazione, Servetti ricorda che «l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici richiede che sia previsto un termine di pubblicazione di almeno 15 giorni. Qui il termine è di solo 10. Ciò sarebbe stato possibile solo indicando, con estremo dettaglio, le ragione dell'urgenza del provvedere». Nello stesso avviso, infine, «non è indicato l'oggetto. Si legge solo: "Per l'affidamento del tratto arenile". Potrebbe trattarsi sia di un utilizzo finalizzato alla creazione di una spiaggia dove sono ammessi, ad esempio, anche i cani.. o anche dell'utilizzo della spiaggia per feste serali. L'indeterminatezza dell'oggetto, giuridicamente, rende l'atto fortemente attaccabile sotto il profilo della violazione di legge. E non sono indicati i contenuti della domanda, ovvero quali elementi è sufficiente siano autocertificati e per quali, invece, è necessario presentare documentazione scritta».
Ciò detto, all'avviso fa seguito - unico atto dell'amministrazione - la lettera di affidamento. «Faccio notare - commenta ancora l'avvocato - che la pubblica amministrazione, quando agisce all'esterno iure privatorum, con la stipula appunto di atti convenzionali, deve farlo attraverso motivati atti amministrativi. In questo specifico caso, non poteva essere utilizzata la forma della lettera, a doppia firma per intervenuta accettazione: vera e propria aberrazione giuridica. L'unico atto in grado di dare valore giuridico e, soprattutto, opponibilità ai terzi era la determinazione dirigenziale». A migliorare le cose, non servirebbe la definizione della lettera come atto provvisorio: «Di tale carattere di provvisorietà non vi è traccia. Ma ribadisco, anche alla luce del principio inderogabile di tipicità degli atti amministrativi, l'atto da emanarsi in tale ipotesi non poteva che essere una determinazione dirigenziale che avrebbe avuto i caratteri del provvedimento amministrativo sottoposto a condizione». (d.f.)
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