Sicurezza
Sulla Fervet il Tar dà ragione a Balducci contro il Comune
Ora è l’imprenditore della Darsena che detta le regole per far proseguire il secondo lotto dell’asse di penetrazione
VIAREGGIO. L’accordo che il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Chiara Romanini, nei mesi scorsi ha dichiarato di aver in tasca con Giuseppe Balducci, storico imprenditore della nautica viareggina, oggi è davvero solo un foglio di carta. Situazione più difficile perché il Tribunale amministrativo regionale, sezione prima, presidente Paolo Buonvino, consiglieri Alessandro Cacciari e Pierpaolo Grauso, ha dato ragione a Balducci nel sentenziare sui numerosi ricorsi che hanno attraversato una vicenda che parte dal 1998. Il Tar ha compensato le spese della cause riunite, ma ha condannato l’amministrazione comunale (difesa dagli avvocati Corrado Buccheri e Maria Lidia Iascone, mentre Balducci si è affidato all’avvocato Riccardo Righi) a rifondere la porzione residua di spese: 6mila euro oltre gli accessori di legge.
Storia complessa, nella quale si mescolano prescrizioni urbanistiche contesta da Balducci (quelle relative alla sottozona DR5, contenute nella variante al Piano regolatore “per il recupero del patrimonio edilizio esistente e di adeguamento degli standard urbanistici”), l’ordinanza di demolizione del capannone sull’area Fervet (emessa dal dirigente del settore urbanistica-edilizia privata del Comune), i Piani di recupero (l’ultimo dei quali datato 2007) presentati dalla proprietà e sempre respinti dall’Ente.
La disciplina urbanistica - scrive il Tar - della sottozona DR5, ancora in vigore (in conseguenza del fatto che il Regolamento urbanistico è “saltato”) «subordina la ristrutturazione dell’area ex Fervet ad un Piano di recupero unitario condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, prima fra tutte quella delle destinazione del 40% dell’intera superficie a spazi pubblici». Comprensivi anche di quella viabilità che oggi si pone come intervento prioritario per il Comune. L’ipotesi era che a fronte del 40% ad uso pubblico, 7mila metri quadrati di spazio potessero essere destinati a residenza e attività e terziarie con un limite di volumetria aggiuntiva di 15mila metri cubi», secondo un modello «di urbanistica perequativo/compensativa compatibile con lo statuto costituzionale della proprietà, ancorché disegnato in modo che l’acquisto gratuito della disponibilità di suolo in capo al Comune si realizzasse senza compromissione della capacità edificatoria già in atto sull’area, bensì quale misura condizionante i possibili incrementi futuri di superficie e volumetria edificabili». In sede di approvazione della Variante del 1997 questi contenuti non furono confermati. Così che - si legge nella sentenza - «l’abbandono del progetto iniziale ed il venire meno della previsione di nuove destinazioni edificatorie nell’area ex Fervet rende non più immediatamente apprezzabile la valenza compensativa della disciplina urbanistica impugnata, nella misura in cui al prelievo di suolo in favore del Comune non corrisponde alcun premio volumetrico incentivante per il privato proprietario». Le criticità più evidenti - continuano i giudici - «investono la previsione di un contributo, in termini di suolo, da destinare all’uso pubblico, richiesto in misura fissa e avulsa dai contenuti concreti del Piano di recupero, trattandosi dunque di una prestazione imposta che non solo prescinde dalla volontà del proprietario ma è indipendente dal reale impatto urbanistico dell’intervento di ristrutturazione». Al punto da indurre il Tar a ritenere che si possa essere in presenza di un «esproprio sostanziale».
Tesi che vale anche per le aree da destinarsi a viabilità, considerate dal Comune un anticipo sulla cessione del 40% «illegittimamente imposto». Ancora una volta l’obbligo di cessione «non trova corrispondenza nel riconoscimento di facoltà aggiuntive a favore della proprietà e neppure è commisurato alla effettiva consistenza urbanistica degli interventi che vi sono subordinati». Così che questa parte della previsione urbanistica è annullata. Così come tutti gli atti del Comune relativi al respingimento dei Piani di recupero e dispone che debbano essere esaminate le domande di sanatorie presentate per il capannone oggetto dell’ordinanza di demolizione.
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