Sicurezza
Passeggiata, negozi senza vincoli
Il Tribunale amministrativo dà torto al Comune: non si è adeguato alla liberalizzazione
VIAREGGIO. Non c’è vincolo all’apertura di nuove attività commerciali, quali che siano, anche in Passeggiata. Lo ha stabilito la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale ha dato torto al Comune di Viareggio che si opponeva al ricorso presentato dalla società “Caffé Margherita” che intende sostituire il cinema “Eolo”, chiuso da tempo, con un megastore di abbigliamento. Non ci sono altri vincoli - è scritto nero su bianco nella sentenza contro la quale l’amministrazione Betti ha annunciato di non voler ricorrere - se non quelli relativi alla tutela della salute e dell’ambiente, «ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali». Insomma, a meno di non cambiare il volto all’edificio storico in contrasto con la tutela dello stesso e della Passeggiata, al posto dell’ “Eolo” potrà essere aperto qualsiasi negozio/attività commerciale.
Il Tar - nella propria decisione - richiama espressamente due normative nazionali che hanno messo il punto sulla liberalizzazione in Italia: il decreto legge numero 201 del 2011 e l’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge numero 1 del 2012. «Si tratta di atti legislativi - scrivono i giudici della terza sezione del Tar toscano - che non dispongono solo per il futuro, ma contengono previsioni attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere anche sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle Regioni e agli Enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata a superare previsioni disciplinari che non siano più compatibili con le nuove norme». Uno di questi strumenti è proprio quel Piano particolareggiato della Passeggiata al quale il Comune si appellò per negare la trasformazione del cinema dopo avere, invece, rilasciato l’autorizzazione ai lavori in un primo momento.
Per poter far pesare il Piano particolareggiato e le sue previsioni, il Comune di Viareggio avrebbe dovuto adeguare la normativa alle prescrizioni nazionali entro il 30 settembre 2012. Così non è stato. Ed oggi, dunque, alla normativa nazionale deve adeguarsi. Là dove viene stabilito che «prescrizioni di carattere esclusivamente urbanistico non possono più impedire l’apertura di nuovi esercizi commerciali, trattandosi peraltro - nella specie - di attività d’impresa la cui ammissibilità è stata valutata positivamente dalla delibera di Giunta numero 422 del 2011, mai annullata dall’amministrazione».
Se il Comune di Viareggio avesse adeguato la propria normativa entro il termine fissato, avrebbe potuto «prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». La sentenza del Tar è molto chiara su questo aspetto: «Solo attraverso l’integrale sviluppo, in sede locale, anche di queste previsioni applicative, potrà aversi l’equilibrata attuazione dei principi di liberalizzazione, così come voluti dal legislatore statale, anche in attuazione di opzioni emerse in sede europea». Chi non agisce in base a quanto disposto in materia di liberalizzazione delle attività economiche va incontro alla «perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, incompatibile con i principi dettati». La previsione di far valere quanto previsto dal Piano particolareggiato della Passeggiata nel caso dell’ “Eolo” e della sua trasformazione, «si pone in rotta di collisione con il decreto legge 201 là dove afferma, quale “principio generale dell’ordinamento nazionale”, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
