La manifestazione
Cambiano le tasse sulle compravendite
Modificate le imposte di registro, ipotecarie e catastali: penalizzati i soggetti con partita Iva
VIAREGGIO. Dal 1º gennaio è cambiata radicalmente anche la tassazione sulle compravendite immobiliari.
L’imposta di registro (che aveva prima l’aliquota del 7% per i fabbricati, dell’8% per le aree fabbricabili e del 15% per i terreni) è stata unificata al 9% per tutti gli immobili (con un importo minimo di 1.000 euro). Tolte le imposte ipotecarie e catastali (prima del 2% e 1%) e l’imposta di bollo (che era di 230 euro). Con la conversione in legge del decreto 104/2013 le imposte ipotecarie e catastali sono state fissate in 50 euro ciascuna.
Per l’acquisto della prima casa l’imposta è stata ridotta dal 3% al 2% (sempre col minimo di 1.000 euro). Quindi - in linea di principio - la tassazione da questo punto di vista è più favorevole. Aumentano invece per le partite Iva le imposte di registro e ipocatastali, dovute in maniera fissa, che crescono da 168 a 200 euro.
Tuttavia il nuovo regime di tassazione comporterà un aggravio di imposta in alcuni casi. La stessa norma (articolo 10 D.Lgs n 23/2011) prevede infatti l’eliminazione di tutte le esenzioni e agevolazioni precedenti, ad eccezione di quelle previste per l’acquisto della prima casa. Pertanto dal 1° gennaio 2014 cessano - ad esempio - i trattamenti di favore previsti per i trasferimenti a favore coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (prima esenti da imposta); per chi acquista immobili compresi in piani di ricupero o aree edificabili inserite in piani urbanistici particolareggiati (ieri all’01%); per chi acquista immobili di interesse storico-artistico (prima al 3%); per chi acquista immobili situati all’estero (ieri imposta fissa di 168 uero); per gli acquisti effettuati dalle Onlus (prima imposta fissa di 168 euro), per i trasferimenti di immobili effettuati dai coniugi in sede di separazione e divorzio; per i trasferimenti di immobili ricadenti in Comunità montane e per quelli a favore di Consorzi industriali, dello Stato o di Enti territoriali.
Questi atti sconteranno anch’essi l’imposta con l'aliquota del 9%; poiché tuttavia l’imposta minima non potrà essere inferiore a 1.000 euro, è evidente che saranno penalizzati i trasferimenti che abbiano un prezzo effettivo (per i terreni) o un valore catastale (per le case di abitazione e pertinenze) inferiore a 11.000 euro che - comunque - pagheranno 1.00 euro di imposta di registro.
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