Sicurezza
Il “Balena” verso il fallimento Revocato il concordato
VIAREGGIO. Il Tribunale di Lucca, «rilevato che dalla relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo “Balena 2000”emergono circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 173 della legge...
VIAREGGIO. Il Tribunale di Lucca, «rilevato che dalla relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo “Balena 2000”emergono circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 173 della legge fallimentare fissa per la comparizione delle parti l’udienza e manda in cancelleria per la comunicazione al pubblico ministero». È l’atto datato 17 dicembre con il quale viene superata la procedura aperta di concordato preventivo per l’attività che comprende stabilimento balneare, palestra, centro benessere, bar-ristorante. Concordato per il quale il commissario giudiziale, Alessandro Sisti, ha depositato il 16 dicembre la propria istanza per la revoca dell’ammissione al concordato (ex articolo 173 della legge fallimentare). L’udienza è fissata per il 10 gennaio a Lucca. L’articolo cui fa riferimento il commissario giudiziale per motivare la decisione di revoca dell’ammissione al concordato, recita: «Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. All’esito del procedimento, il Tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18».
Insomma, nel futuro dell’attività balneare-ricreativa più in vista della Passeggiata viareggina sembra esserci il fallimento. Nel dettagliare le responsabilità dello stadio nel quale si trova la vicenda, il commissario giudiziale sottolinea come parte delle responsabilità siano da attribuire ad altri che non ai titolari dell’impresa turistica.
Per poi aggiungere: «Si ritiene opportuno precisare che anche in relazione a quanto emerso a seguito di colloquio con l’ufficio del demanio marittimo, in caso di fallimento della società non scatterebbe automaticamente la revoca della concessione demaniale. Ma lo Stato potrebbe trasferire la stessa in capo al curatore fallimentare con obbligo da parte della procedura al pagamento dei canoni. Successivamente l’eventuale acquirente aggiudicatario dell’azienda fallita dovrà essere beneviso dal Demanio marittimo che a quel punto gli trasferirà l’atto formale di concessione». (d.f.)
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