Vince causa contro l’Inps per curare la figlia malata
Dipendente della Mover si vede negare i permessi della legge 104 ma fa ricorso in Tribunale tramite il patronato: il giudice gli dà ragione
VIAREGGIO. Una battaglia con l’Inps durata oltre due anni per ottenere la possibilità di accudire la figlia malata. E alla fine per un dipendente della Mover, che si era rivolto all’avvocato Carla Genovali tramite il patronato Inca, arriva una vittoria decretata con una sentenza del giudice del Lavoro Luigi Nannipieri. La vicenda comincia nel 2010 quando l’uomo, in base alla legge 104 del 1992 che va incontro alle esigenze di chi ha familiari ammalati o non autosufficienti, chiede la possibilità di avere tre giorni di permesso mensili dal lavoro. In particolare il dipendente della società partecipata del comune di Viareggio ha bisogno di tempo per accudire la figlia afflitta da una grave forma di disabilità. Ma dall’Inps arriva un rifiuto perché la ragazza è ricoverata presso una struttura specializzata e quindi, secondo l’ente previdenziale, ha già chi se ne prende cura quotidianamente. L’uomo si rivolge a quel punto al patronato Inca e all’avvocato Genovese. Il dipendente Mover segnala infatti che la figlia dal lunedì al venerdì è occupata nelle attività della struttura in cui è ricoverata. E che il sabato e la domenica potrebbe essere portata a casa con i suoi familiari. Ma che nella particolare situazione familiare dell’uomo questo non è possibile.
Il suo lavoro lo obbliga infatti a turni anche durante il fine settimana. E anche la moglie, come risulta da una serie di documenti, è ammalata. «Senza i permessi - spiega l’uomo - avrei potuto vedere mia figlia pochissime volte al mese. Per lei stare con i genitori è una foterapia». Inoltre spesso la ragazza ha bisogno di visite mediche o terapie. E quindi deve essere accompagnata da un familiare. Così è partito il ricorso che è stato accolto dal giudice del lavoro del tribunale di Lucca. La legge 104 permette infatti la possibilità di fruire tre giorni di permesso «alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di minore con handicap, nonché a chi assiste una persona con handicap parente o affine fino al terzo grado”. Poi la norma precisa «a meno che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno». Su quest’ultimo punto si era basato il pronunciamento dell’Inps. Ma una serie di sentenze e pronunciamenti riconoscono che se il ricovero deve essere interrotto per visite mediche o altro allora la possibilità di avere i permessi è concessa comunque. Per il giudice Nannipieri anche la permanenza in famiglia in un caso come quello in esame può essere ritenuta una “interruzione” ammessa del ricovero. E quindi ha accolto il ricorso dell’avvocato Genovese.
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