Il Tirreno

Versilia

Passeggiata, Italia nostra perde il ricorso

Passeggiata, Italia nostra perde il ricorso

E’ il secondo, relativo alla vendita dei diritti di superficie decisa dall’amministrazione Marcucci

2 MINUTI DI LETTURA





VIAREGGIO. Era il 2007 quando Italia Nostra, associazione ambientalista presieduta da Antonio dalle Mura, presento il secondo ricorso contro la vendita dei diritti di superficie della Passeggiata deciso dall’amministrazione allora in carica, quella del sindaco Marco Marcucci. Con quell’atto Italia Nostra impugnava la delibera di Giunta nella parte in cui il Comune di Viareggio conferiva alla propria società "in house" Viareggio Patrimonio, ai fini della successiva alienazione, la proprietà superficiaria dei terreni su cui insistono le abitazioni poste sulla Passeggiata.

Oggi il Tar ha respinto il ricorso: «Considerato - si legge nella sentenza depositata in segreteria il 12 marzo - che relativamente a detti beni non è ravvisabile alcun profilo di tutela storica e ambientale, sicché l'associazione ricorrente appare all'evidenza sfornita di legittimazione al ricorso, né d'altra parte viene evidenziato alcun profilo direttamente o indirettamente lesivo del bene ambiente eventualmente conseguente all'attuazione della deliberazione impugnata». Il tar dichiara così il ricorso inammissibile, condannando Italia Nostra «al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Viareggio nella misura di 5mila euro.

Italia Nostra, inoltre, aveva chiesto di poter essere ammessa al gratuito patrocinio. Che il Tar ha negato, così motivando: «Considerato inoltre, quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente, che l'Agenzia delle entrate di Firenze, con nota 8 aprile 2009 prot. 20863, ha segnalato che non sussistono in capo alla stessa le condizioni reddituali per l'accoglimento della richiesta; e considerato l'articolo 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve interpretarsi unitariamente con le sue restanti disposizioni, nel senso che il beneficio è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purchè rientrino, però, nei parametri reddituali di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. 115/2002 (Tar Toscana II, n. 569/2011)».

Ritenuto pertanto di disporre la revoca dell'ammissione dell'associazione ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nella causa in esame il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione prima), «definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile e revoca l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato».

Sui ricorsi pendenti in merito alla vendita dei diritti di superficie della Passeggiata vie ra molto attesa: anche la Giunta Lunardini, infatti, non ha mai escluso di poter procedere con il completamento della vendita, estendendo la possibilità anche ai terreni sui quali si trovano i negozi della Passeggiata.

Donatella Francesconi

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa