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Clamorosa decisione del Tar: accoglie il ricorso avanzato dai residenti della zona e annulla gli atti del Comune
VIAREGGIO
Ricorso accolto e delibera del Comune, impugnata dalla Bell-F.Im, annullata. Doccia gelata sui lavori di piazza Mazzini per la costruzione degli appartamenti super lusso nell’area oggetto del Piano di recupero numero 8 adottato dal Comune con deliberazione consiliare numero 50 del 16 aprile 2009. Un progetto, quello per la costruzione di due edifici a destinazione residenziale ma con spazi pubblici, che l’amministrazione Lunardini si era ritrovata come scomoda eredità dai predecessori (Giunta Marcucci). Sullo sfondo incombeva - così si è sempre detto - un contenzioso che alle casse comunali troppo sarebbe costato. Inevitabile, dunque - così la tesi dell’assessore all’urbanistica Roberto Bucciarelli - dare il via libera ai lavori. Per eseguire i quali la società “Via Regia Srl” si è impegnata a versare al Comune, oltre agli oneri di urbanizzazione dovuti, anche un milione e mezzo, cifra con la quale l’amministrazione Lunardini ha sempre ritenuto di poter eseguire altri interventi sulla Passeggiata, in particolare su qualla piazza Mazzini esclusa dai fondi Piuss con i quali il salotto buono si sta rifacendo il look.
La “Via Regia Srl” ha già portato la gru nell’area adibita a cantiere. Cosa accadrà oggi che il Tar ha annullato l’atto amministrativo che autorizza la costruzione dei due edifici di appartamenti super lusso con vista mare, non è dato a spersi.
Ma una certezza c’è: nessuna delle argomentazioni che il Comune ha contrapposto a quelle dell’avvocato Giuseppe Morbidelli, difensore della Bell-F.Im Spa è stata accolta dai giudici del Tribunale amministrativo (Maurizio Nicolosi, Gianluca Bellucci, Silvio Lomazzi.
L’approvazione del progetto - questa la prima obiezione dell’avvocato Morbidelli - «è stata effettuata senza procedere alla verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio». La società ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni al Comune «contestando la scelta di non effettuare la verifica». Ma l’atto era andato in consiglio comunale per approvazione come niente fosse.
Il Comune, nell’opporsi al ricorso, ha sostenuto che vi fosse «carenza di interesse» da parte della società proprietaria dell’immobile di piazza Mazzini al civico 5 «sull’assunto che non ha dato contezza dele ragioni per cui l’attuazione del contestato progetto potrebbe danneggiarla». Un rilievo che il Tar ha giudicato «infondato», così argomentando che il «criterio della cosiddetta “vicinitas”» è «applicabile ad ogni attività di trasformazione del territorio, comprese quelle previste nel piano si recupero». In questo senso - argomenta il Tar - vanno i recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato il quale ha affermato che è legittimato ad impugnare una concessione edilizia prima di tutto «il proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione». E basta la «semplice prossimità».
Il Comune di Viareggio - si legge nella sentenza - tra le obiezioni portate ha provato a sostenere anche che «il Regolamento urbanistico adottato ha recepito (ma all’epoca della presentazione del ricorso, tra l’altro, così non era, ndr) senza variazione il Piano di recupero «ed ha operato la valutazione integrata sull’intero territorio comunale, desumendone un ulteriore profilo di improcedibilità». Un assunto che il Tar ha giudicato «infondato», così spiegando: «Il Regolamento urbanistico recepisce le risultanze del Piano di recupero per come approvato con l’impugnata deliberazione. Inoltre, il Regolamento stesso è stato adottato, ma non ancora approvato in via definitiva».
Nel ricorso è entrata anche la questione della valutazione integrata alla quale, in base alla legge regionale numero 1 del 2005 è possibile soprassedere solo nelle ipotesi - ricorda il Tar - stabilite nel Piano strutturale. «Orbene - si legge nella sentenza - non v’è previsione del Piano strutturale del Comune di Viareggio che deroghi all’obbligo generale della valutazione integrata, con la conseguenza che nel procedimento testo all’approvazione del contestato Piano di recupero l’amministrazione ha illegittimamente pretermesso la fase istruttoria imposta dal legislatore». Ovvero ha “saltato” passaggi che erano dovuti per legge.
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