Il Tirreno

Versilia

La Fondazione Carnevale è ente pubblico

D.F.
La Fondazione non ha natura privatistica: Santini (foto piccola) perde in Cassazione
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La Fondazione non ha natura privatistica: Santini (foto piccola) perde in Cassazione

Le motivazioni della sentenza della Cassazione arrivata a luglio

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 VIAREGGIO. «Aspettiamo di leggere la sentenza...». Così dichiarava al "Tirreno", nel luglio scorso, il presidente della Fondazione Carnevale, Alessandro Santini. L'attesa era tutta per il dispositivo con il quale la Cassazione diceva la parola definitiva sulla natura interamente pubblica della Fondazione. Oggi la sentenza c'è e vale davvero la pena di leggerla con attenzione.  La storia è quella del ricorso al Tar che Rossella Disposito presentò in merito agli atti con i quali (siamo nel 1997) la Fondazione aveva scelto il contraente e stipulato l'appalto per la realizzazione, ad opera del privato Michele Canova, di 27 opere di mascherate di gruppo per il Carnevale 1998.  Il Tribunale amministrativo della Toscana respinse il ricorso sull'assunto che la Fondazione avesse natura privata e come tale non fosse destinataria delle norme sull'evidenza pubblica. Che avrebbero richiesto un bamndo pubblico di selezione.  La sentenza venne appellata al Consiglio di Stato che, con decisione del 12 ottobre 2010, rinviò al Tar per la decisione in merito. Ravvisando, però, nella Fondazione i profili dell'organismo di diritto pubblico. La Fondazione, assistita dagli avvocati Calogero Narese e Piero Narese, ha presentato ricorso in Cassazione nel dicembre 2010. Ricorso al quale Rossella Disposito, assistita dall'avvocato Carlo Andrea Gemignani, ha notificato controricorso. La partita è finita con il ricorso della Fondazione rigettato e la natura pubblica della Fondazione confermata nelle argomentazioni della Corte.  Tra le motivazioni portate dalla Fondazione Carnevale per sostenere il contrario - si legge nella sentenza - anche quella che «per statuto la contribuzione del Comune fosse né abituale né prevalente, ma solo iniziale. E che i fondi fossero costituiti anche dai proventi della gestione». Un argomento che non ha convinto la Cassazione, che scrive: «Si rammenta che il fondo in dotazione della Fondazione proviene dal Comune di Viareggio che anche versa contributi annulai che concorrono, unitamente ai contributi di altri soggetti pubblici o privati ed ai proventi di gestione, al finanziamento annuale dell'attività. Di nessun rilievo apaprendo la notazione svolta dalla Fondazione sulla "variabilità" e "modestia" del contributo annuale del Comune». Attestato - va ricordato - intorno ai 2 milioni di euro.  Se non bastasse il capitolo finanziamenti, continua le sentenza, «l'articolo 8 dello statuto della Fondazione prevede che i sette membri dell'organo di gestione dela stessa (il Cda) siano nominati dall'organo comunale. Nè appare di alcun rilievo il fatto che a termini dell'articolo 15 dello statuto eventuali nuovi soggetti (pubblici o privati) possano aderire alla Fondazione ed in tal veste ottenere dal Comune la nomina nel Cda della Fondazione stessa di propri rappresentanti all'uopo designati, posto che è all'organo comunale che spetta comunque la nomina totalitaria. E che l'eventualità di una designazione di soggetti privati non è neanche previsto possa attingere la prevalenza numerica del consiglio né è dedotto che abbia avuto mai luogo».  Ed infine: risalta «sia la generalità dell'interesse promosso dalla Fondazione, sia l'assenza di un ambiente concorrenziale al quale correlare il carattere commerciale della iniziativa.

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