Il Tirreno

Versilia

Truffa e falso: bagno assolto per la costruzione della casa di guardianaggio

Luca Cinotti
Truffa e falso: bagno assolto per la costruzione della casa di guardianaggio

La sentenza potrebbe aprire nuovi scenari per una serie di processi contro gli stabilimenti

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Un punto (e che punto...) a favore dei balneari nella partita giudiziaria che li vede sul banco degli imputati per la questione della facile o difficile rimozione: ieri il giudice monocratico Valeria Marino ha assolto Guglielmo Polacci e Angelo Cecchi (rispettivamente concessionario e progettista del bagno Marconi) dall'accusa di falso e truffa per la loro casa di guardianaggio.  Una vicenda che (come spieghiamo nel box a finaco) non è isolata: proprio poche settimane fa, infatti, è comiunciata una tranche di processi-fotocopia davanti al giudice Gerardo Boragine, e altri ne arriveranno in futuro. Secondo l'assunto della Procura di Lucca, infatti, i bagni avrebbero presentato una dichiarazione con la quale classificavano le strutture che stavano costruendo «di facile rimozione».

In questa maniera - ragiona l'accusa - si metterebbero al riparo dall'incameramento alla fine del periodo concessorio e pagherebbero un canone assai minore allo Stato (da qui l'ingiusto profitto che giustifica l'imputazione di truffa). Gli accertamenti su questi fatti risalgono al periodo 2006-2007 e nacquero da un esposto presentato dai concessionari del Cristallo di Lido, uno dei pochi stabilimenti della nostra costa effettivamente incamerati al patrimonio dello Stato.  Una ricostruzione smontata dagli avvocati Adarosa Ruffini (che con la dottoressa Laura Silvestri difendeva Polacci) e Lodovica Giorgi (che tutelava Cecchi). Che non hanno basato la loro strategia difensiva su questioni di fatto (vale a dire se l'opera è o non facilmente rimovibile o se le verifiche da parte di vigili e capitaneria sono state effettuate con perizia), ma piuttosto sul versante del diritto. 

«Abbiamo contestato - spiega l'avvocato Ruffini - le basi dell'imputazione: a nostro avviso le categorie da considerare non sono quelle di facile o difficile rimozione, ma di amovibilità o inamovibilità».  Secondo l'avvocato Ruffini, anche le circolari sulle quali si è basata l'accusa sono illegittime, nelle parti in cui confliggono con il codice della navigazione.  Questioni solo apparentemente di diritto, solo apparentemente "nominalistiche", visto che - alla fine - hanno portato all'assoluzione con formula piena dei due imputati: il giudice, infatti, ha accolto in pieno la ricostruzione presentata dalle difese.

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