Il Tirreno

Capitolo 17

Varie & eventuali

Antonio Scuglia
Varie & eventuali

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Costa 7.500 euro un incidente fra biciclette

La bici è un mezzo ecologico e ottimo per la città. Ma non è detto che sia anche economico, anzi. Il fatto che non sia obbligatorio assicurarsi contro i danni verso terzi a volte gioca dei brutti scherzi. Ne sa qualcosa un ciclista condannato dal giudice di pace a pagare ben 7.500 euro dopo un incidente con un'altra bici.
La donna che gli ha fatto causa chiedeva oltre 6mila euro denunciando  un grave infortunio occorsole mentre, a bordo della propria bicicletta, veniva urtata da quella condotta dal convenuto, che avrebbe omesso di cedere la precedenza.
«La domanda attrice - rileva il giudice - appare meritevole di accoglimento».
L'unico testimone ha raccontato in udienza che l'urto tra le due biciclette avvenne appena imboccata una rotatoria che l'uomo stava sorpassando a sinistra la donna e la spalla destra di lui toccò quella sinistra della signora: entrambi caddero e lei si lussò un gomito. «E' ricavabile - scrive il giudice - la circostanza che il convenuto, nell'effettuare il sorpasso, non si è tenuto ad adeguata distanza laterale dall'altro veicolo in maniera tale da non creare pericolo o intralcio». Il sinistro quindi, secondo la sentenza, si verificò per il comportamento colposo dell'uomo, dovendosi pertanto escludere il concorso di colpa dell'attrice.
I calcoli del danno hanno portato a quantificare lo stesso in 5.200 euro, un migliaio in meno di quanto chiesto dalla donna, ma l'altro ciclista dovrà pagare anche le spese legali: 2.200 euro più Iva e Cap. (DB 474/2010)

«Ricorso fai da te? Ahi, ahi, ahi». Il giudice: non basta andare su Internet per farsi annullare le multe

Internet è un'utilissima fonte di informazioni, ma quando si va dal giudice di pace bisogna prendere con il beneficio di inventario le scorciatoie e i trucchi che si trovano su siti, blog e forum. Perché ogni ricorso è un caso a sé. Il concetto viene ribadito dal giudice che respinge il ricorso di una automobilista contro una multa.  La donna contestava un verbale d'accertamento sostenendo che questo doveva essere annullato perché notificato dalla Società cittadina delle entrate, una  Spa che appartiene per il 100% al Comune  ma è pur sempre ente di diritto privato, «svolgendo a tal proposito - annota il magistrato - tutta una serie di eccezioni di cui internet è grande fornitore". Ma nessuna di queste eccezioni andava bene per il caso specifico.
L'uso del web per scaricare i moduli necessari e studiare le strategie processuali per i ricorsi contro le sanzioni stradali è effettivamente un fenomeno di vastissime proporzioni: basta digitare su www.google.it "opposizione alle multe" e si otterranno qualcosa come 223mila risultati! Solo che poi in questa giungla di suggerimenti bisogna sapersi orientare. Per esempio, quando si trova la citazione di una sentenza favorevole per un caso simile a quello che ci interessa, non è detto che poi non vi siano state sentenze esattamente contrarie e... non segnalate su quel sito. (ES  954/2010)

Assegni postdatati ? La buona fede è inutile

Gli assegni postdatati non sono un "mostro". Molte persone perbene li emettono, sporadicamente o abitualmente: anche professionisti, confidando che chi li riceve... ne faccia buon uso, ovvero non li presenti all'incasso prima della data fissata. Però non sono regolari. E chiunque li emetta, se le cose vanno storte, paga dazio: inutile invocare la buona fede.
Il giudice ha respinto  il ricorso di un uomo contro un'ordinanza-ingiunzione della Prefettura che gli comminava una maximulta di oltre 2500 euro e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni.    Il ricorrente ha affermato in giudizio di avere acquistato la quota del 50% di una associazione, versando il corrispettivo di 25.000 euro in contanti ed il resto con assegni postdatati, il cui importo, in base agli accordi, sarebbe stato coperto dai proventi a lui spettanti dall'attività dell'associazione; solo successivamente si era reso conto di essere stato vittima di una truffa. Ma l'opposizione è stata respinta: «Il fatto che potesse esistere un accordo tra le parti non è rilevante, in quanto con la consegna di tali assegni il ricorrente ha di fatto accettato il rischio che gli stessi venissero negoziati, fatto che poteva avvenire, così come avvenuto, anche a distanza di tempo». (FC 701/2010)

Plico non consegnato, Poste condannate

Poste Italiane condannate per la mancata consegna di un plico: quando la vittima è un avvocato non è difficile che si arrivi fino al giudice. 
Il legale chiedeva di accertare la responsabilità di Poste Italiane Spa nella mancata consegna di un plico contenente le agende 2009 e condannarla a risarcire i danni subiti. Secondo l'avvocato, un plico a lui destinato era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, senza che venisse lasciato alcun avviso: il pacco conteneva 4 agende legali 2009.
Il professionista chiedeva il rimborso della somma (11 euro) spesa per ottenere un nuovo invio del pacco, nonché un ulteriore risarcimento dei danni, quantificato in 200 euro, per il dispendio di tempo ed i disagi conseguenti alla ritardata consegna delle agende.
Il giudice non ha calcato la mano sul danno non patrimoniale.  Il danno reale, ha stabilito, era di soli 11,10 euro più gli interessi legali «per compensare il creditore della mancata disponibilità delle agende». Ma le Poste sono state comunque condannate. In tutto 322 euro. (AS 381/2010).

Multe per i manifestini abusivi  anche se non si è colti sul fatto

Confermate dal giudice di pace  le sanzioni emesse dalla polizia municipale contro le affissioni abusive di volantini nel centro storico.
Il rappresentante di una associazione, raggiunto dal verbale che gli contestava l'affissione abusiva di manifestini pubblicitari, aveva presentato ricorso al sindaco sostenendo che il verbale era illegittimo perché né lui, né altri da lui delegati, erano stati colti nell'atto di affiggere quel materiale. Poi si è rivolto al giudice, che però ha sentenziato che il verbale era perfettamente legittimo e che i vigili non avevano bisogno, per sanzionare l'affissione abusiva, di cogliere sul fatto l'artefice di quella condotta vietata.
È stato sufficiente infatti, e il giudice lo ha ribadito, risalire a chi è oggettivamente responsabile del fatto e cioè il rappresentante dell'associazione che intendeva pubblicizzare uno spettacolo. Una pubblicità costata molto cara: ben 800 euro dovranno adesso essere versati nelle casse comunali da parte del ricorrente soccombente in giudizio.

«Mio marito è morto, non pago» . Respinto il ricorso di una donna: le multe le aveva prese lei

«Io quelle quattro multe non le pago: l'auto era di mio marito, che è morto quattro anni fa». E la donna, comparendo davanti al giudice, ha allegato al suo ricorso il certificato di morte del defunto. Il magistrato però non è stato dello stesso avviso, ad ha confermato tutte le sanzioni per un totale di 208 euro. La donna si doleva di quattro contravvenzioni per violazioni al codice stradale rilevate dalla polizia municipale fra il 2007 e il 2008: «Chiedo l'annullamento delle multe perché il veicolo sanzionato era di proprietà di persona deceduta». Rileva il giudice, non senza una certa sorpresa: «A prescindere dal fatto che l'opposizione è tardiva, il ricorso non può certo trovare favorevole accoglimento:  dopo la morte del de cuius*... il veicolo ha continuato a circolare ». (MC 148/09)
*= formula contratta di "his de cuius hereditate agitur",  ovvero la persona della cui  eredità si dibatte.

www. Di cosa parli?. it

Gli appassionati del Dottor House capiranno subito quale possa essere la simpatia - si fa per dire - di un professionista per i clienti, pazienti o altro che si presentano con le loro richieste e... le risposte già pronte "perché ho trovato già tutto su Internet". Che in effetti è un pozzo di informazioni, ma molto spesso viene gestito con un po' di leggerezza.
Non deve aver ragionato in modo molto dissimile il giudice di pace, che si è visto piovere sulla scrivania un ricorso scaricato pari pari dal web, senza che la donna che lo ha proposto ritenesse opportuno quantomeno  descrivere il fatto specifico.
La donna chiedeva l'annullamento di una contravvenzione «per mancata contestazione della violazione e per irregolarità del verbale dal punto di vista formale, sussistendo inoltre gravi motivi familiari». Ma non vi sono motivi per poter prendere il buona considerazione il ricorso, rileva il giudice: «Leggendo lo scritto si ha la netta sensazione di un "copiato" pedissequo di qualche "elucubrazione" edita su Internet. La stessa mancanza di dati costitutivi denota l'esercizio di copiatura effettuato dalla ricorrente ed anche i motivi di pseudo necessità appaiono inconsistenti. Lo stesso corpo della doglianza è improntato alla massima confusione indicando ragioni vaghe di nullità e comprendendosi a stento quale sanzione, agli occhi dell'opponente, sembrerebbe non avere i crismi della legalità».   (MC 2007)

Il Comune grazia donna troppo povera: non aveva pagato 800 euro per i servizi scolastici del figlio

Una donna viene sanzionata perché non ha pagato i servizi scolastici. Due multe, per complessivi 800 euro. Davvero troppi per le sue esauste finanze. E fa ricorso al Giudice di pace. A volte il magistrato si trova nell'imbarazzante situazione di decidere una causa secondo la legge o secondo un principio di giustizia concreta: che fare quando viene punita una persona colpevole soprattutto di essere povera e di non poter fare fronte alle spese per l'educazione dei figli? Un caso del genere è capitato davanti al Giudice di pace, che si è trovato  fronte a un caso sociale: due ingiunzioni di pagamento di un Comune, una per 285 euro e l'altra per 533 euro. Dichiarava la donna che all'epoca dei fatti (una decina di anni fa) lei viveva con il marito e la figlia, ma l'uomo aveva poi abbandonato il tetto coniugale e non aveva mai versato l'assegno di mantenimento. Inoltre la donna era disoccupata e non era in grado di pagare. La bambina infine era ammalata. A togliere le castagne dal fuoco di ha pensato per fortuna lo stesso Comune che, informato delle difficoltà della famiglia, ha proceduto di sua iniziativa all'annullamento delle due ingiunzioni. (DB e FC 2006)

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