La manifestazione
Capitolo 11
Strade di fuoco. O comunque insidiose
Antonio Scuglia
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Strada allagata, l’incuria costa cara al Comune
Piove a dirotto e qualche strada cittadina diventa un lago. Fra queste, un tratto nei pressi di un passaggio a livello, tanto che un'auto viene quasi sommersa dall'acqua, col guidatore e i passeggeri a bordo. Il danno alla vettura, un'Opel Astra, ammonta a 932 euro. Ma di chi è la responsabilità? La richiesta di risarcimento al Comune non ha esito, e così la storia finisce davanti al giudice di pace.
Che alla fine sancirà proprio la responsabilità dell’ente pubblico, tenuto alla manutenzione in quanto proprietario della strada. Cosicché per quel danno il Comune non dovrà pagare solo quei 932, euro ma anche altri 2500 euro di spese legali. È indubbio, rileva il giudice, che il ristagno dell'acqua, per la sua entità, tale da aver determinato il blocco dell'autovettura, costituisce prova del fatto che, al momento del passaggio del mezzo, la strada non era in condizioni di normale efficienza, che invece deve essere garantita agli utenti della strada (art. 14 cds). L'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito: «Nella fattispecie in esame non sussistono elementi per affermare l'esistenza di tale causa di esclusione della responsabilità. La presenza di ristagni d'acqua non risultava segnalata». (AS 1192/2010)
Il cartello cade, il Comune dovrà pagare 3mila euro
Cade un cartellone pubblicitario installato nello spartitraffico e rompe il lunotto posteriore di un'Honda Civic. Il danno è di 800 euro, il Comune non risponde alla richiesta del padrone dell'autovettura e si va in causa. Risultato: la collettività di euro ne dovrà pagare quasi tremila. La vittima del danno ha dimostrato in giudizio la responsabilità del Comune. Quest’ultimo aveva chiamato a sua volta in causa la ditta incaricata di installare i cartelloni, ma questa ha a sua volta negato (con successo) ogni responsabilità propria. Il giudice ha accolto la domanda dell'automobilista nei confronti del Comune, in quanto proprietario della strada, «non essendo stato provato alcun evento atmosferico eccezionale», per cui la caduta «è stata causata da un difetto di installazione o da una non corretta manutenzione». (FC 896/2010)
Risarcita una donna: era caduta a causa di una buca in un marciapiede
In centro città il Comune è tenuto a controllare lo stato delle strade e dei marciapiedi, anche se per caso non fossero di sua proprietà. E tutti i danni riconducibili a una non adeguata cura e manutenzione lo rendono colpevole. Il giudice condanna l'amministrazione a pagare i danni, «quale ente proprietario del tratto di strada e, comunque, quale responsabile della sua custodia» a una donna che era caduta ad un incrocio: «L'accesso alla strada interessata al sinistro risulta consentito a chicchessia, senza interdizione alcuna né in ordine alla asserita proprietà privata (non esiste alcuna apposita segnaletica atta ad indicarlo). Il Comune, come accertato, addirittura, periodicamente, ha provveduto ad eseguire la periodica manutenzione. Circostanza, questa, tale da generare un rapporto di custodia». E ancora, «in caso di centro urbano abitato l'Ente non può esimersi dall'esercizio del potere di controllo». (MTC 847/2010)
Incidente in autostrada, l’ente gestore condannato a causa del viadotto difettoso
In autostrada pago, e ho diritto a fruire di una manutenzione adeguata. Dunque, se subisco un incidente a causa della strada sconnessa o di un ostacolo non rimosso da chi di dovere, è giusto che l'ente proprietario mi risarcisca. E se mi costringe ad andare per vie legali, che paghi anche le spese.
Un automobilista ha citato in giudizio una società autostradale, chiedendo un indennizzo di 922 euro per un sinistro avvenuto all'altezza di un viadotto: la sentenza ha dato pienamente ragione al cittadino.
Come ha ricordato il giudice, secondo la Cassazione (20754/2009), una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada, l'ente proprietario è responsabile a meno che non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno e che quindi si sia trattato di un caso fortuito. In occasione di quell'incidente non fu così, scrive il giudice: «La congiunzione del viadotto presentava un evidente distacco di elementi metallici tale da costituire un pericoloso ostacolo ai veicoli». Mentre «non vi è prova di una condotta negligente del conducente del veicolo», essendosi al contrario dimostrato che «il distacco delle congiunzioni metalliche e la fuoriuscita dalla loro sede era dipeso dal pessimo stato di manutenzione e fonte di evidente pericolo non segnalato». La società autostradale è stata dunque condannata a pagare il danno (922 euro più interessi) e le spese di giudizio: altri 1533 euro. (DB 450/2010)
Il Comune si salva in corner: la strada “sgarrupata” era provinciale
Le strade sono spesso tenute male. E la cattiva manutenzione può causare incidenti, per i quali è giusto che chi subisce un danno sia risarcito dalla pubblica amministrazione. Ma attenzione a chi chiamate in causa: altrimenti non solo non vedrete una lira, ma dovrete anche pagare le spese degli avvocati, il vostro e quello dell'avversario. Lo ha scoperto a proprie spese un automobilista, che davanti al giudice di pace chiedeva al Comune di Pisa il risarcimento dei danni in seguito a un incidente stradale causato dal manto stradale sconnesso.
Il Comune ha avuto partita vinta facendo valere la carenza di legittimazione passiva. In parole povere ha detto in giudizio: quella strada non è mia, cosa vuoi da me? E ha ragione: «Spetta all'attore chiamare in causa i soggetti legittimati a rispondere, - ricorda il giudice. - Nel nostro caso era suo compito accertare la proprietà della strada e quindi citare in giudizio l'ente responsabile, cioè la Provincia di Pisa, trattandosi della strada provinciale numero 58 del Biscottino». Le spese di causa (1.831 euro), per il principio della soccombenza, sono state poste a carico dell'automobilista, ma i suoi avvocati hanno convinto il giudice a compensarle al 50%. L'uomo dovrà pagare quindi 900 euro. (ES 452/2010).
Piove a dirotto e qualche strada cittadina diventa un lago. Fra queste, un tratto nei pressi di un passaggio a livello, tanto che un'auto viene quasi sommersa dall'acqua, col guidatore e i passeggeri a bordo. Il danno alla vettura, un'Opel Astra, ammonta a 932 euro. Ma di chi è la responsabilità? La richiesta di risarcimento al Comune non ha esito, e così la storia finisce davanti al giudice di pace.
Che alla fine sancirà proprio la responsabilità dell’ente pubblico, tenuto alla manutenzione in quanto proprietario della strada. Cosicché per quel danno il Comune non dovrà pagare solo quei 932, euro ma anche altri 2500 euro di spese legali. È indubbio, rileva il giudice, che il ristagno dell'acqua, per la sua entità, tale da aver determinato il blocco dell'autovettura, costituisce prova del fatto che, al momento del passaggio del mezzo, la strada non era in condizioni di normale efficienza, che invece deve essere garantita agli utenti della strada (art. 14 cds). L'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito: «Nella fattispecie in esame non sussistono elementi per affermare l'esistenza di tale causa di esclusione della responsabilità. La presenza di ristagni d'acqua non risultava segnalata». (AS 1192/2010)
Il cartello cade, il Comune dovrà pagare 3mila euro
Cade un cartellone pubblicitario installato nello spartitraffico e rompe il lunotto posteriore di un'Honda Civic. Il danno è di 800 euro, il Comune non risponde alla richiesta del padrone dell'autovettura e si va in causa. Risultato: la collettività di euro ne dovrà pagare quasi tremila. La vittima del danno ha dimostrato in giudizio la responsabilità del Comune. Quest’ultimo aveva chiamato a sua volta in causa la ditta incaricata di installare i cartelloni, ma questa ha a sua volta negato (con successo) ogni responsabilità propria. Il giudice ha accolto la domanda dell'automobilista nei confronti del Comune, in quanto proprietario della strada, «non essendo stato provato alcun evento atmosferico eccezionale», per cui la caduta «è stata causata da un difetto di installazione o da una non corretta manutenzione». (FC 896/2010)
Risarcita una donna: era caduta a causa di una buca in un marciapiede
In centro città il Comune è tenuto a controllare lo stato delle strade e dei marciapiedi, anche se per caso non fossero di sua proprietà. E tutti i danni riconducibili a una non adeguata cura e manutenzione lo rendono colpevole. Il giudice condanna l'amministrazione a pagare i danni, «quale ente proprietario del tratto di strada e, comunque, quale responsabile della sua custodia» a una donna che era caduta ad un incrocio: «L'accesso alla strada interessata al sinistro risulta consentito a chicchessia, senza interdizione alcuna né in ordine alla asserita proprietà privata (non esiste alcuna apposita segnaletica atta ad indicarlo). Il Comune, come accertato, addirittura, periodicamente, ha provveduto ad eseguire la periodica manutenzione. Circostanza, questa, tale da generare un rapporto di custodia». E ancora, «in caso di centro urbano abitato l'Ente non può esimersi dall'esercizio del potere di controllo». (MTC 847/2010)
Incidente in autostrada, l’ente gestore condannato a causa del viadotto difettoso
In autostrada pago, e ho diritto a fruire di una manutenzione adeguata. Dunque, se subisco un incidente a causa della strada sconnessa o di un ostacolo non rimosso da chi di dovere, è giusto che l'ente proprietario mi risarcisca. E se mi costringe ad andare per vie legali, che paghi anche le spese.
Un automobilista ha citato in giudizio una società autostradale, chiedendo un indennizzo di 922 euro per un sinistro avvenuto all'altezza di un viadotto: la sentenza ha dato pienamente ragione al cittadino.
Come ha ricordato il giudice, secondo la Cassazione (20754/2009), una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada, l'ente proprietario è responsabile a meno che non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno e che quindi si sia trattato di un caso fortuito. In occasione di quell'incidente non fu così, scrive il giudice: «La congiunzione del viadotto presentava un evidente distacco di elementi metallici tale da costituire un pericoloso ostacolo ai veicoli». Mentre «non vi è prova di una condotta negligente del conducente del veicolo», essendosi al contrario dimostrato che «il distacco delle congiunzioni metalliche e la fuoriuscita dalla loro sede era dipeso dal pessimo stato di manutenzione e fonte di evidente pericolo non segnalato». La società autostradale è stata dunque condannata a pagare il danno (922 euro più interessi) e le spese di giudizio: altri 1533 euro. (DB 450/2010)
Il Comune si salva in corner: la strada “sgarrupata” era provinciale
Le strade sono spesso tenute male. E la cattiva manutenzione può causare incidenti, per i quali è giusto che chi subisce un danno sia risarcito dalla pubblica amministrazione. Ma attenzione a chi chiamate in causa: altrimenti non solo non vedrete una lira, ma dovrete anche pagare le spese degli avvocati, il vostro e quello dell'avversario. Lo ha scoperto a proprie spese un automobilista, che davanti al giudice di pace chiedeva al Comune di Pisa il risarcimento dei danni in seguito a un incidente stradale causato dal manto stradale sconnesso.
Il Comune ha avuto partita vinta facendo valere la carenza di legittimazione passiva. In parole povere ha detto in giudizio: quella strada non è mia, cosa vuoi da me? E ha ragione: «Spetta all'attore chiamare in causa i soggetti legittimati a rispondere, - ricorda il giudice. - Nel nostro caso era suo compito accertare la proprietà della strada e quindi citare in giudizio l'ente responsabile, cioè la Provincia di Pisa, trattandosi della strada provinciale numero 58 del Biscottino». Le spese di causa (1.831 euro), per il principio della soccombenza, sono state poste a carico dell'automobilista, ma i suoi avvocati hanno convinto il giudice a compensarle al 50%. L'uomo dovrà pagare quindi 900 euro. (ES 452/2010).
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