Trasporti
Capitolo 10
Sosta, fermata e multa assicurata
Antonio Scuglia
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Un record: donna multata prima ancora che scatti il divieto
Come nel racconto e nel film Minority Report, la legge arriva in anticipo sul luogo del delitto, in questo caso della banale contravvenzione. E lo punisce. Cosa vuol dire in anticipo? Vuol dire… prima ancora che avvenga il fatto.
Ma il cittadino ancora ha qualche spazio per difendersi. Una donna ha fatto ricorso al giudice di pace contro una sanzione amministrativa che le era stata comminata nel febbraio del 2009 per aver parcheggiato l'auto «nonostante il divieto imposto da segnaletica verticale di spazzamento dalle ore 9.30 alle 10.20». Il giudice le ha dato ragione, annullando la multa. «Il verbale contestato - scrive il magistrato - presenta un'incongruenza che il Comune, stante la sua contumacia, non ha provveduto a sanare a mezzo di chiarimenti in corso di istruttoria». Qual è l'incongruenza? La multa fu fatta addirittura alle 8.10, quasi un'ora e mezza prima che iniziasse il divieto. (RB 446/2010)
Multato mentre dà l'estrema unzione: aveva lasciato l'auto in divieto per confortare un parrocchiano gravemente malato
Chiamato d'urgenza al capezzale di un malato grave per somministrargli l'estrema unzione, il sacerdote, quando è uscito per fare ritorno alla propria parrocchia, ha trovato la spiacevole sorpresa di un foglietto rosa sul parabrezza della sua autovettura. Chi ha firmato la multa, la polizia municipale, aveva ragione: il vigile vede un veicolo parcheggiato sul marciapiede e agisce di conseguenza, mica può sapere di chi sia e perché sia stato lasciato lì.
Una volta chiariti i fatti, però, il parroco ha pensato che il Comune avrebbe compreso le sue ragioni e avrebbe ritirato di buon grado la multa. Cosa che invece non si è verificata. Di qui la decisione di contestare la sanzione davanti al giudice di pace, che gli ha dato ragione benché la controparte chiedesse «il rigetto del ricorso per correttezza del verbale». (MC 1248/2010)
Sanzionato mentre era in fila al parchimetro: multa annullata
Va bene pagare negli stalli blu, ma non posso mica spostare di peso chi mi sta davanti al parchimetro. Il giudice di pace ha annullato una contravvenzione a un automobilista, multato da un vigilino per non aver pagato in tempo il parcheggio.
Spiegava il ricorrente: «Ho lasciato l'auto nel parcheggio e mi sono recato alla cassa automatica, che oltre a essere poco vicina, era già impegnata da altri utenti: il tempo trascorso tra la sosta e l'esposizione del tagliando acquistato era stato di pochi minuti». L’uomo ha allegato al ricorso il tagliando utilizzato per la sosta nel parcheggio a pagamento, che di per sé non costituisce una valida prova documentale in quanto esso può - ovviamente - essere predisposto anche dopo l'accertamento di una violazione, ma «ciò non toglie che le circostanze dedotte dal ricorrente e gli elementi acquisiti in giudizio consentono di ritenere che il veicolo sia stato sprovvisto del dispositivo di controllo della durata della sosta per il tempo resosi necessario al conducente per recarsi alla cassa automatica per, attendere che la stessa si liberasse, ritirare il tagliando e ritornare al veicolo. Non si comprende, d'altronde, come l'utente della strada possa fare, non avendo a disposizione altri sistemi di pagamento, per usufruire dei posteggi a pagamento, se non posteggiare l'auto nell'apposito spazio libero ed andare a pagare”. (DB 1603/2010)
Parcheggi a pagamento: multa illegittima se è troppo veloce 10 minuti sono un tempo ragionevole per munirsi del biglietto
Parcheggio l'auto in centro, vado al parchimetro a fare il biglietto, torno per metterlo sul cruscotto e... in quei pochi istanti ho già beccato la multa. E' possibile? E' possibile eccome. Se il vigile o l'ausiliario è ancora lì, posso mostrargli lo scontrino e confidare sulla sua comprensione. O alle brutte fare ricorso al giudice di pace, che con tutta probabilità accoglierà le mie rimostranze e annullerà la sanzione.
Può succedere anche che io non abbia gli spiccioli e debba andare al tabaccaio più vicino per comprare il gratta e sosta o per cambiare i soldi. O semplicemente che faccia una fermata velocissima per comprare le sigarette. Se nel frattempo mi multano, devo pagare o posso scamparla?
A queste domande non c'è una risposta da parte del codice della strada. Una serie di pronunce del giudice di pace, però, sta fornendo un'indicazione chiara: fino a una decina di minuti fra la fermata e il pagamento (o la ripartenza) sono tollerabili, di più no. Si tratta di sentenze che non “fanno legge”, ma possono indicare una strada da seguire in caso di dubbio sulla legittimità della multa.
In un ricorso un cittadino lamentava: «Non disponendo di soldi spicci mi ero allontanato dalla vettura per potermi munire di moneta, ma al ritorno ho trovato la contestazione già elevata». Spiega il giudice: «Non può essere persa in valida considerazione la motivazione addotta dal ricorrente: la contravvenzione risulta elevata alle 15.53, mentre dalla documentazione prodotta si rileva che il ticket è stato emesso alle 16.07. Per dar modo agli utenti della strada di potersi munire di valido tagliando si è convenuto il tempo massimo di 10 minuti, mentre nel presente caso il ritardo è stato di 14 minuti». Di qui la conferma della multa. Mentre recentemente un altro automobilista aveva avuto partita vinta. «Ero andato alla macchinetta più vicina - sosteneva il ricorrente - e, dopo aver rinvenuto la moneta spiccia, avevo ottenuto il bigliettino alle 18.57; ritornato alla macchina per esporlo avevo trovato la multa effettuata soli sei minuti prima». Il giudice ha accolto il ricorso. (2006)
Ritira la bici dai vigili e viene multato. Il magistrato gli dà ragione: ausiliario troppo veloce
Va dai vigili a riprendersi la bicicletta rimossa e mentre la “riacquista” viene multato. E' il regalo di Natale alla rovescia per un anziano, che il 24 dicembre scorso aveva lasciato l'auto nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo. L'uomo, un ottantaduenne con difficoltà di deambulazione, si è rivolto al Giudice di pace e ora il magistrato gli ha dato ragione. «Non avevo effettuato una sosta ma solo una fermata - ha detto il ricorrente, - per il tempo strettamente necessario a ritirare la bici, rimossa dai vigili urbani, e caricarla in automobile».
Il giudice, annullando la sanzione, ha anche considerato «troppo precipitoso» l'ausiliare del traffico nell'elevare la sanzione, e «discutibile» il fatto che gli stessi ausiliari non possono avere la facoltà di annullare una sanzione «quando si accorgano di avere erroneamente elevato la sanzione stessa». (GC 2006)
Parchimetri, non vale il verbale superveloce . Ma in caso di contrasti è decisiva la testimonianza del “vigilino”
Parcheggio l'auto, vado a comprare il ticket, torno in pochi minuti e... la multa è già appiccicata al parabrezza. Se le cose stanno così posso sperare che l'ausiliario del traffico, se presente, capisca la situazione. E che, alle brutte, ci pensi il Giudice di pace a salvarmi in corner. Ma le cose devono stare davvero così.
Il giudice ha respinto il ricorso di un cittadino che affermava: «Non avendo moneta spicciola mi ero recato presso un negozio per cercare un “gratta e sosta”; tornato all'auto ho trovato l'ausiliare del traffico che aveva appena staccato il biglietto della contravvenzione e a suo dire non la poteva più togliere».
Comparse e ascoltate le parti, il giudice ha respinto il ricorso. L'agente accertatore, sentito come teste, ha infatti dichiarato che «prima che redigessi il verbale sono sicuramente trascorsi più di dieci minuti dall'inizio della sosta; l'opponente prima ha detto che sarebbe subito andato via e poi quando si è reso conto della contravvenzione ha chiesto di toglierla; solo dopo si è recato ad acquistare il “gratta e sosta”». L'agente accertatore, ricorda il giudice, è un pubblico ufficiale: il suo verbale già di per sé gode di fede privilegiata, e «la decisione di questo giudice “è obbligata” e non può quindi che essere quella di confermare il verbale impugnato». Diversamente ha disposto in una causa (solo in apparenza) simile un altro giudice. Una signora era stata sanzionata perché il tempo del ticket era scaduto, ma ha spiegato, scontrini alla mano: «Scaduto il primo prepagato, ero andata alla colonnina di pagamento per farne un secondo, ma tornata all'auto ho trovato la contravvenzione già fatta». I ticket le hanno dato ragione: messi insieme coprivano l'intero periodo di sosta». E il magistrato ha usato lo stesso metro di giudizio nei confronti di un uomo multato mentre era andato a cambiare una banconota in monete per azionare il parchimetro: erano passati 10-15 minuti dall'accertamento, rilevava l'agente, e il giudice ha stabilito che «non può essere negato all'utente un lasso di tempo di 10-15 minuti per procurarsi la moneta necessaria». (CS 2006, GC 2006)
Sosta e fermata sono cose molto diverse
La differenza fra fermata e sosta? Non è un argomento di filosofia ma una questione molto pratica. Il giudice di pace conferma la validità di una sanzione comminata a un automobilista. L'art. 157 codice della strada, spiega il giudice, qualifica come fermata “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita e la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”. Qualifica invece come sosta “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. In quella circostanza l'uomo si era allontanato «per espletare un'esigenza, sia pure di brevissima durata». Multa valida, quindi. (FC 817/2010)
Occhio al parcheggio: l'errore degli altri non è un'attenuante
Non tutti lo sanno, ma dove non c'è il marciapiede, anche in assenza del segnale di divieto di sosta si rischia la multa, se non si lascia uno spazio di almeno un metro per il passaggio dei pedoni. Una donna ha contestato davanti al giudice la multa ricevuta e la rimozione forzata della sua auto: «Anche altri veicoli - ha affermato in giudizio - erano in linea con la mia autovettura, ma invece sono stata punita solo io». Ma il magistrato legge alla mano, ha respinto il ricorso: «La circostanza non esclude la responsabilità». (AS 1430/2010)
Sanzione valida anche senza spazzamento: il divieto di sosta negli orari indicati dai cartelli va rispettato comunque
Quando il Comune mette i segnali di divieto di sosta per lo spazzamento delle strade, se un automobilista non li rispetta sarà punito. Anche se poi la pulizia non è stata effettuata. Una donna ha fatto ricorso al giudice di pace per chiedere l'annullamento di una sanzione e un teste ha confermato che quel giorno nessuno passò a pulire la strada.
Niente da fare: «Le ragioni addotte dal ricorrente - rileva il giudice - non possono ritenersi valide ed efficaci: anche se lo spazzamento della strada non è avvenuto, vi è stata la violazione della norma». (MTC 1429/10)
I lungarni sono “zona di pregio”. Niente parcheggi gratis? E' legittimo
I lungarni del centro cittadino sono una zona di particolare rilevanza urbanistica e per questo il Comune ha tutto il diritto di limitare e fare pagare il parcheggio, senza l'obbligo di prevedere stalli gratuiti nelle immediate vicinanze. Una sentenza respinge il ricorso di un cittadino contro una multa da 38 euro. Una sentenza significativa, anche perché lo stesso Ufficio del giudice di pace, in altre pronunce, non ha mai lesinato le critiche al Comune per la carenza di parcheggi gratuiti in centro. Il ricorrente era stato multato per non aver pagato una sosta. E nel suo ricorso, oltre ad evidenziare la minima durata della sosta (appena 17 minuti), eccepiva in particolare la mancanza, in tutte le vicinanze, di aree di sosta gratuita: tutta quella zona urbana presenta solo stalli di colore blu, indicanti cioè la possibilità di sosta esclusivamente a pagamento. E una sentenza della Cassazione (16/2007) impone ai Comuni di riservare adeguate aree gratis vicino a quelle a pagamento. Ma il codice della strada prevede delle eccezioni, fra le quali il giudice ha ricompreso i lungarni centrali. Quella zona, ha rilevato, «è con evidenza “lapalissiana” (e quindi prima ancora di esserlo anche “ufficialmente” e “formalmente” definita e ritenuta) “zona di particolare rilevanza urbanistica”, da ciò deriva la legittimità del provvedimento impugnato». (CG 893/10)
Auto rimossa e multata… in due strade diverse
In una zona della città le portano via la macchina, in un'altra (e nello stesso momento) gliela multano. Alla donna non è rimasto che andare dal giudice di pace, che almeno la seconda sanzione gliel'ha annullata. «Le chiedo di annullare la sanzione - scrive la donna - perché la vettura era in parcheggio in altra zona della città, ove ha anche subito la rimozione forzata».
La Clio della ricorrente era stata multata nella zona nord-ovest della città mentre... era in sosta vietata esattamente dalla parte opposta, ove aveva subito la rimozione forzata. Provate le vostre ragioni, ha detto il giudice alla donna e al Comune. Alla fine si è ripresentata la sola ricorrente: a corredo delle sue asserzioni ha depositato una certificazione scolastica da cui si evince la partecipazione a un seminario di studi presso un istituto scolastico nella zona sud-est, nonché… il verbale di autorizzazione alla restituzione del veicolo poche ore dopo. (MC 2006)
Motorino “salvato a metà”
Se i vigili trovano il mio motorino parcheggiato in piena zona pedonale, io sono sicuramente in difetto. Ma solo per divieto di sosta: non è detto che lì ci sia arrivato a... motore acceso. Il giudice ha accolto il ricorso di un uomo contro una delle due multe che gli erano state comminate per violazione del divieto di transito e di sosta in zona pedonale. L'uomo, parcheggiato il motorino a suo dire in zona “lecita”, lo aveva ritrovato in zona pedonale con la doppia multa attaccata al parabrezza. Dovrà pagare quindi la sanzione per il parcheggio ma non per la guida in zona vietata. (MTC 1246/2010)
Sosta vietata? Il permesso invalidi non vale ovunque
Le persone provviste di permesso auto invalidi non possono, solo per questo, parcheggiare ovunque. Recenti pronunce del giudice di pace hanno ammesso la facoltà di parcheggiare gratis negli stalli blu se si trovano occupati i posti riservati ai disabili, ma in altri posti, come gli spazi per la fermata dei mezzi pubblici, proprio non si può.
Lo ha ricordato il giudice, respingendo il ricorso di una donna che spiegava: «Ero stata costretta a lasciare la macchina in sosta temporanea in quanto gli stalli riservati erano occupati da veicoli senza permesso». «Quanto asserito - spiega il magistrato - pur essendo comprensibile da un punto di vista umano, non può inficiare la chiarificazione effettuata». (MC 3863/2009)
Non paga la sosta: costo finale 450 euro anziché 0,50
Ha preso l’auto a noleggio, l’ha parcheggiata senza pagare la sosta e poi l’ha restituita. Solo che ora, invece dello 0,50 euro del parchimetro o dei 38 euro della multa, ne dovrà pagare 450. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace ed era stata intentata da una ditta di autonoleggio nei confronti del cliente, che è rimasto contumace. (AS 2009)
Divieto-trappola, la multa non è valida. Il cittadino non può essere tenuto a cercare i cartelli
I segnali di divieto devono essere chiari e facilmente rintracciabili. Altrimenti come fa il cittadino a sapere che comportandosi in un certo modo, ad esempio parcheggiando e pagando, si trova in difetto? Se il divieto si trasforma in una trappola o richiede una specie di caccia al tesoro, multare l'automobilista diventa ingiusto. E la multa deve essere annullata. Così ha deciso il giudice di pace accogliendo un ricorso contro una sanzione amministrativa. L’opponente, una donna che abita fuori città, era stata multata per aver parcheggiato in una via del centro in un giorno e un orario in cui è previsto lo spazzamento. Aveva percorso tutta la strada senza vedere nessun segnale di divieto e aveva pagato la sosta al parchimetro: tornata dopo 20 minuti aveva trovato il foglietto rosa sul parabrezza , “datato” 4 minuti dopo l’effettuazione del pagamento. Il giudice le ha dato ragione: l’unico cartello esistente era lontanissimo, e né sul parchimetro né nelle vicinanze esiste un cartello o comunque una segnalazione precisa che indicasse il giorno e le ore dello spazzamento. «È inconcepibile – dice la sentenza - lasciare nell'incertezza e nel vago il “comando-divieto” che si intende imporre». La soluzione per il futuro? Chi di dovere, scrive il giudice (amministrazione comunale o chi per essa) «provveda a disattivare l'apparecchio erogatore» quando il parcheggio non è consentito, o almeno il cartello lo metta lì accanto «in modo che all'utente l'indicazione sia visibile prima che egli paghi il ticket» (CS, 2661/08)
Gratta e sosta, il giudice annulla la multa: caro Comune, ti avevamo avvertito
Multata dai vigilini per non aver pagato la sosta, una cittadina ha fatto ricorso al giudice di pace dicendo: io avevo pagato, ecco il “gratta e sosta” che lo dimostra. In passato un Comune aveva avuto buon gioco nei casi simili, spiegando semplicemente che l'automobilista poteva aver compilato il tagliandino solo dopo aver ricevuto la multa. Ma stavolta le cose sono andate diversamente e il giudice ha annullato la sanzione. Spiega la sentenza: «L'orario in cui è stata elevata la sanzione risulta coperto dal gratta e sosta prodotto. Tale strumento, se viene messo a disposizione dell’utenza da parte del Comune , deve ritenersi essere anche idonea prova del pagamento effettuato per il giorno e l'orario indicato, e questo non soltanto al controllo degli agenti, ma anche successivamente per ogni ulteriore occorrenza probatoria».
«Nell’ipotesi contraria - argomenta il magistrato - si avrebbe uno strumento ingannevole per l'utente, in quanto non lo tutelerebbe da errori o sviste degli accertatori. Se poi lo strumento viene ritenuto dal Comune che lo ha prodotto passibile di frode, spetta al medesimo Comune ritirarlo dalla circolazione e sostituirlo con strumenti che ritiene più affidabili. Avendo dunque provato il ricorrente il pagamento della sosta l'accertamento qui opposto deve essere annullato». Si tratta di una sentenza che farà scalpore, e che però non giunge come un fulmine a ciel sereno. Nel settembre del 2006 infatti il Comune aveva ricevuto un chiarissimo avviso da un altro giudice di pace. La multa è legittima, ma moralmente scorretta, aveva sanzionato il magistrato. Nella sentenza 1927/2006 il giudice confermò la sanzione comminata a un cittadino, ma inviò gli atti all'amministrazione comunale invitandola a considerare la sostanziale slealtà di tutta questa vicenda. (GC 2008)
Il foglietto sul parabrezza si può contestare? Ammesso il ricorso di un cittadino che aveva già pagato l'ingiunzione
Il ricorso al giudice di pace contro le multe riguardanti il codice della strada si può fare anche senza aspettare la notifica: il fogliettino lasciato dal vigile sul parabrezza è già un atto amministrativo. E cade un'altra barriera: in alcuni casi può fare ricorso anche il cittadino che abbia già pagato l'ingiunzione dell’agenzia delle entrate del Comune. Le due decisioni arrivano dal giudice di pace .
Un cittadino ha fatto ricorso contro una multa per divieto di sosta. Il Comune sosteneva che il ricorso era inammissibile perché c'era stato sì il rilevamento dell'infrazione, però non era stato ancora spedito alcun verbale. Il giudice ha spiegato invece che «l'accertamento di violazione apposto al parabrezza costituisce atto amministrativo a tutti gli effetti». Il ricorso era quindi ammissibile, ma il giudice ha condannato lo stesso l'automobilista a pagare il minimo della sanzione: la multa... era giusta.
Nell'altro caso l’agenzia delle entrate aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 204bis Cds perché comunque il cittadino aveva pagato l'ingiunzione. Il giudice non è stato d'accordo: «La norma si riferisce al pagamento in misura ridotta, con il quale l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento di responsabilità, ma non è estensibile il pagamento dell'ingiunzione, in quanto l'interessato in questo caso ha già in corso un contenzioso amministrativo e quindi non ha dimostrato alcuna acquiescenza». (GC, 391 e 203/2008).
Sosta o fermata? Ecco quando il cittadino ha ragione e quando invece deve pagare la multa
Fermo l'auto, magari per andare in edicola o al bar, e con l'intenzione di ripartire subito. O magari sono solo andato a cercare il parchimetro o un posto dove cambiare la moneta. Nel frattempo però il vigilino mi fa la multa: posso contestarla oppure no? Vediamo alcuni casi affrontati dal giudice.
Respinto il ricorso di un automobilista multato per aver sostato senza pagare il ticket. Inutili le sue proteste: l'infrazione è stata accertata in assenza del ricorrente, per cui «non di fermata si era trattato bensì di sosta (ancorché breve)». (GC 1025/07) Una donna era stata multata “perché sostava in uno spazio riservato ai mezzi pubblici”. Non di sosta, lamentava la ricorrente, ma di fermata, in quanto il conducente era rimasto a bordo del veicolo, e inoltre, che pur essendo a bordo non era stata fatta la contestazione immediata. Circostanza peraltro confermata dal verbale: il giudice ha quindi accolto il ricorso e annullato la contravvenzione (GC 1030/07).
Un automobilista, multato, sostiene di aver pagato regolarmente il ticket per parcheggiare. Il ricorso finisce sul tavolo del giudice chi era in auto con me può testimoniare, dice l'automobilista. Ma in udienza l'agente accertatore conferma: ho guardato attentamente l'interno del veicolo, ma non ho trovato nulla. Il giudice quindi ha respinto il ricorso: se il biglietto non si trova, la versione dell'agente ausiliario del traffico ha fede privilegiata. (MC 845/07).
Davanti al giudice è arrivato il ricorso di una donna multata per non aver pagato il parcheggio in zona blu. «Ma che ci potevo fare? - si difende la donna: - entrambe le macchinette situate nelle vicinanze dell'area di parcheggio erano guaste, dove dovevo arrivare per pagare?». Il giudice le ha dato ragione: la donna infatti ha provato, mediante la produzione del registro guasti parcometri del Comune, che il giorno della multa entrambi quei parcometri erano guasti. (GC 638/07)
Un caso curioso: ad essere multato sulle strisce blu è stato un motociclista. Che nel ricorso affermava: «Ho pagato la sosta, ma non ho potuto esporre il tagliando sulla moto. L'ho conservato per 60 giorni, poi l'ho gettato perché non mi è arrivata nessuna comunicazione». Il giudice lo ha salvato: «Non si può obbligare l'utente a conservare sine die*, o almeno per 150 giorni, tutti i tagliandi a pagamento acquistati e utilizzati» (308/07).
*= senza una scadenza certa
Multa legittima ma ingiusta. Il giudice al Comune: sleale il sistema del gratta e sosta perché il cittadino non può dimostrare di aver pagato
Un cittadino, multato per non aver pagato il parcheggio, si difende davanti al giudice di pace: io ho pagato eccome, ecco il “gratta e sosta” che avevo compilato e lasciato sul cruscotto. E il magistrato gli risponde: mi dispiace, non posso annullarti la multa perché la deposizione dell'agente accertatore fa piena prova fino a querela di falso. Ma come era già avvenuto in un'altra circostanza nel 2006, il giudice avverte il Comune: la multa al cittadino è legittima, ma moralmente ingiusta. E trasmette la sentenza all’amministrazione comunale chiedendo più trasparenza perché questo sistema non è corretto, invitandola a considerare la sostanziale slealtà di tutta questa vicenda.
Il “buono di parcheggio prepagato”, rileva il giudice, contrariamente ad altri modi di pagamento, non consente all'utente, che pure abbia regolarmente esposto il tagliando grattato, di poter dimostrare la verità della sua tesi a meno che ci siano testimoni oculari. E «un sistema che non offre alcuna possibilità giuridica a chi lo utilizza di dimostrare di aver regolarmente esposto il tagliando non può ritenersi corretto». Quindi la Pubblica amministrazione «deve attentamente valutare l'opportunità di eliminarlo, adottando solo sistemi di pagamento trasparenti e obiettivi ed evitando così malumori nei cittadini onesti e ai giudici di dover continuare ad emettere sentenze di questo tipo» (CF 2006)
Multato vicino al Pronto soccorso: «Mi ero ferito alla testa». Il giudice: allora non dovevi guidare
Se prendete una forte botta in testa non mettetevi al volante. A maggior ragione se la botta è così forte da dovervi recare al Pronto soccorso. Casomai chiamate il 118.
Un cittadino ha proposto opposizione contro una multa (parcheggio non pagato) vicino all’ospedale: «Avevo avuto un incidente - ha asserito davanti al giudice di pace, - ero andato al Pronto soccorso ma non avevo moneta metallica, e accusando forte emicrania non avevo pagato». Il Comune ha avuto gioco facile nel dimostrare che questa non era una scusante ma casomai un'aggravante. «Non è ipotizzabile l'invocato stato di necessità - rileva il giudice. - Fa giustamente osservare il Comune come l'utente della strada abbia agito perlomeno superficialmente nel mettersi alla guida di un veicolo se effettivamente era affetto dalla patologia denunciata. Con tale azione ha posto a rischio la sua e l'altrui incolumità, ben potendo allertare gli organi addetti al soccorso. Se invece era in grado di condurre un veicolo, allora colpevolmente non ha attivato l'erogatore di ticket». (MC, 2007)
Multata mentre partorisce all’ospedale: per portarla in corsia mentre aveva già le doglie, il marito aveva parcheggiato l'auto in divieto
Allevare i bambini costa? Non solo. Un pargolo è “riuscito”, proprio mentre nasceva, a far appioppare ai suoi genitori una pesante multa e la rimozione coatta dell'auto. Per fortuna il ricorso del padre è stato accolto dal giudice di pace, che ha annullato la sanzione. E' stato decisivo, in corso di causa, il riconoscimento dello stato di necessità. La situazione è un po' da telefilm. Arrivano improvvise le doglie: padre e madre del nascituro corrono a tutta velocità verso l'ospedale; l'auto viene lasciata nel primo posto che si trova, e mentre avviene il parto, l'uomo a tutto va a pensare tranne che... al luogo dove ha parcheggiato. Solo che quando va a riprendere l'auto, non la ritrova più.
L'atto impugnato è infatti un verbale di accertamento con il quale la polizia municipale contestava la violazione dell'art. 158/1 f-5 Codice della Strada per aver lasciato il veicolo in sosta in prossimità dell'area di intersezione.
Ha spiegato l'automobilista: «Stavo accompagnando la mia compagna all'ospedale in quanto era in travaglio ed aveva forti dolori che presupponevano l'imminente parto; avevo cercato di entrare, data la situazione di emergenza, nell’ospedale ma ero stato bloccato da una guardia giurata».
A quel punto, quindi, «non mi restava che lasciare l' auto in sosta nel punto più vicino all'ospedale per evitare gravi conseguenze”. L’auto però è stata rimossa col carro attrezzi dalla polizia municipale: i vigili d'altra parte hanno visto l'auto parcheggiata in modo da intralciare il traffico, e mica potevano sapere perché fosse lì. L'uomo ha chiesto quindi al giudice che gli venisse riconosciuto lo stato di necessità in cui si era trovato nel commettere l'infrazione contestata. Il giudice gli ha dato ragione: l'uomo ha infatti allegato il certificato dell'ospedale in cui si dichiara che il bimbo è nato effettivamente alle 11.10 di quella mattina. (CS, 2006) Auto in sosta vietata durante il funerale: il parroco la “condanna” Condannato... dal parroco. Un automobilista ha inutilmente proposto ricorso al giudice contro una multa per sosta vietata. L’uomo si è difeso dicendo che la sua auto non sostava fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica (mancava quella verticale), e che gli spazi non erano riconoscibili stante il sovrapporsi di diverse e contraddittorie segnaletiche orizzontali. La polizia municipale però ha ricordato che la segnaletica orizzontale per il codice della strada può sostituire la verticale, e che nell'occasione l'auto rappresentava un intralcio... in quanto si stava svolgendo un funerale nella chiesa attigua, e l'intervento degli agenti era stato richiesto esplicitamente dal parroco. (MTC, 2007)
Sosta, multe a raffica ma l'auto... era rubata
Non solo ha rubato l'auto, ma dopo essersene servito il ladro l'ha lasciata... negli stalli blu per un mese, in pieno centro. E così, ritrovata l'autovettura, il proprietario si è visto recapitare una lunga serie di multe: ogni giorno gli ausiliari del traffico passavano, vedevano la vettura parcheggiata lì ed elevavano la regolare sanzione. La vicenda è finita davanti al giudice di pace, che ha annullato le multe, una volta che gli è pervenuta la copia della denuncia del furto.
Nel settembre 2005 il ricorrente, una ditta, aveva comprato l’auto da una concessionaria a cui l'aveva lasciata in custodia, in un deposito dove questa tiene alcune centinaia di auto vetuste che vengono acquistate a stock da commercianti del sud Italia per la vendita all'estero. E a dicembre le segnalava un verbale di constatazione, rimozione e conferimento provvisorio al centro di raccolta veicoli in stato di abbandono della stessa vettura, rinvenuta in stato di abbandono (e priva di alcuni pezzi) in un parcheggio il 10 novembre; la concessionaria verificava la scomparsa presso il proprio deposito sia di quell'auto che di una Fiat 500 venduta allo stesso soggetto, e presentava la denuncia di furto; ma di lì a poco al proprietario arrivava una ricca messe di verbali di contravvenzione. La ditta dunque ricorreva al giudice di pace, eccependo la mancata disponibilità materiale e giuridica del veicolo in quanto rubato ad opera di ignoti, anche se il furto era stato accertato successivamente. Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso. Per quattro multe, esso era stato proposto oltre i sessanta giorni concessi per l'opposizione, dunque nulla da fare; per tutti gli altri invece è stato accolto, «stante la carenza di prova certa di responsabilità da parte del proprietario del veicolo»: in caso di furto il proprietario non può essere ritenuto responsabile per le infrazioni commesse dal veicolo, essendo pacifico che la circolazione dello stesso successivamente al furto è avvenuta contro la volontà del proprietario stesso. (FC 2007)
Sosta o fermata? Sanzione certa se si è irreperibili
Davanti al giudice è comparso un automobilista che contestava una multa per un divieto di sosta. Lamentava il ricorrente che non di sosta si era trattato, bensì di fermata. II Comune però ha avuto facilmente ragione: il concetto di fermata, - ha affermato il giudice, - così come esposto nell'art. 157 C.d.S., implica che il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia, mentre, nel caso in esame, la violazione risulta non contestata per irreperibilità del trasgressore, che si è quindi, evidentemente, allontanato dalla propria autovettura. (2006)
Non aveva pagato il parchimetro perché stava male: annullata contravvenzione davanti al pronto soccorso
Non è colpevole chi commette un'infrazione, se agisce in stato di necessità. Il giudice ha accolto il ricorso di una donna, multata per non aver pagato la sosta nel parcheggio a pagamento davanti all’ospedale. «Correvo al pronto soccorso - ha spiegato la ricorrente - perché avevo una forte colica addominale. Sfornita di moneta spiccia e in preda al dolore, avevo lasciato l'auto nel primo posto libero per raggiungere l'ospedale». Il Comune si è rimesso alla decisione del giudice, che ha accolto il ricorso della donna: la documentazione prodotta, col referto del pronto soccorso, testimoniava della buona fede, e «l'esimente dello stato di necessità, quantomeno allo stato putativo, esclude l'illiceità del comportamento». (SM 2006)
L’auto non è un lusso: il Comune non deve infierire con le multe
In una città come Pisa, dove i parcheggi a pagamento sono cari e quelli gratuiti troppo scarsi in centro, non è giusto infierire nei confronti degli automobilisti. Il giudice ha accolto l'opposizione di un impiegato pendolare, che come tutte le mattine cercava parcheggio in un vialetto curvo (dove ci sono gli stalli a pagamento che però in corrispondenza di una siepe finiscono), e vi aveva lasciato l'auto, in mancanza di un esplicito divieto. Ma tornando la sera dal lavoro aveva trovato la contravvenzione sul parabrezza.
Il magistrato gli ha dato ragione. Spiegando: per ogni stallo a pagamento, i Comuni dovrebbero predisporne uno gratuito, nella stessa zona o in zone viciniori; il calcolo non vale se il centro è al 90% a pagamento e i parcheggi liberi sono in periferia. Dato che l'auto non è un bene di lusso ma di necessità, chi lavora dalle 8 alle 17, spendendo 9 euro al giorno di parcheggio a fine mese pagherebbe una cospicua percentuale dello stipendio con cui vive: è quindi comprensibile che cerchi di parcheggiare dove non si paga. E in quell’occasione, l'impiegato aveva cercato di lasciare comunque l'auto dove non desse noia a chi entrava e usciva dagli stalli a pagamento: una sentenza della Cassazione specifica che gli ausiliari del traffico possono multare anche chi parcheggia “vicino” alle strisce blu, ma solo se la vettura parcheggiata ostruisce in qualche modo il flusso o il deflusso dal parcheggio. (MC 2006)
Come nel racconto e nel film Minority Report, la legge arriva in anticipo sul luogo del delitto, in questo caso della banale contravvenzione. E lo punisce. Cosa vuol dire in anticipo? Vuol dire… prima ancora che avvenga il fatto.
Ma il cittadino ancora ha qualche spazio per difendersi. Una donna ha fatto ricorso al giudice di pace contro una sanzione amministrativa che le era stata comminata nel febbraio del 2009 per aver parcheggiato l'auto «nonostante il divieto imposto da segnaletica verticale di spazzamento dalle ore 9.30 alle 10.20». Il giudice le ha dato ragione, annullando la multa. «Il verbale contestato - scrive il magistrato - presenta un'incongruenza che il Comune, stante la sua contumacia, non ha provveduto a sanare a mezzo di chiarimenti in corso di istruttoria». Qual è l'incongruenza? La multa fu fatta addirittura alle 8.10, quasi un'ora e mezza prima che iniziasse il divieto. (RB 446/2010)
Multato mentre dà l'estrema unzione: aveva lasciato l'auto in divieto per confortare un parrocchiano gravemente malato
Chiamato d'urgenza al capezzale di un malato grave per somministrargli l'estrema unzione, il sacerdote, quando è uscito per fare ritorno alla propria parrocchia, ha trovato la spiacevole sorpresa di un foglietto rosa sul parabrezza della sua autovettura. Chi ha firmato la multa, la polizia municipale, aveva ragione: il vigile vede un veicolo parcheggiato sul marciapiede e agisce di conseguenza, mica può sapere di chi sia e perché sia stato lasciato lì.
Una volta chiariti i fatti, però, il parroco ha pensato che il Comune avrebbe compreso le sue ragioni e avrebbe ritirato di buon grado la multa. Cosa che invece non si è verificata. Di qui la decisione di contestare la sanzione davanti al giudice di pace, che gli ha dato ragione benché la controparte chiedesse «il rigetto del ricorso per correttezza del verbale». (MC 1248/2010)
Sanzionato mentre era in fila al parchimetro: multa annullata
Va bene pagare negli stalli blu, ma non posso mica spostare di peso chi mi sta davanti al parchimetro. Il giudice di pace ha annullato una contravvenzione a un automobilista, multato da un vigilino per non aver pagato in tempo il parcheggio.
Spiegava il ricorrente: «Ho lasciato l'auto nel parcheggio e mi sono recato alla cassa automatica, che oltre a essere poco vicina, era già impegnata da altri utenti: il tempo trascorso tra la sosta e l'esposizione del tagliando acquistato era stato di pochi minuti». L’uomo ha allegato al ricorso il tagliando utilizzato per la sosta nel parcheggio a pagamento, che di per sé non costituisce una valida prova documentale in quanto esso può - ovviamente - essere predisposto anche dopo l'accertamento di una violazione, ma «ciò non toglie che le circostanze dedotte dal ricorrente e gli elementi acquisiti in giudizio consentono di ritenere che il veicolo sia stato sprovvisto del dispositivo di controllo della durata della sosta per il tempo resosi necessario al conducente per recarsi alla cassa automatica per, attendere che la stessa si liberasse, ritirare il tagliando e ritornare al veicolo. Non si comprende, d'altronde, come l'utente della strada possa fare, non avendo a disposizione altri sistemi di pagamento, per usufruire dei posteggi a pagamento, se non posteggiare l'auto nell'apposito spazio libero ed andare a pagare”. (DB 1603/2010)
Parcheggi a pagamento: multa illegittima se è troppo veloce 10 minuti sono un tempo ragionevole per munirsi del biglietto
Parcheggio l'auto in centro, vado al parchimetro a fare il biglietto, torno per metterlo sul cruscotto e... in quei pochi istanti ho già beccato la multa. E' possibile? E' possibile eccome. Se il vigile o l'ausiliario è ancora lì, posso mostrargli lo scontrino e confidare sulla sua comprensione. O alle brutte fare ricorso al giudice di pace, che con tutta probabilità accoglierà le mie rimostranze e annullerà la sanzione.
Può succedere anche che io non abbia gli spiccioli e debba andare al tabaccaio più vicino per comprare il gratta e sosta o per cambiare i soldi. O semplicemente che faccia una fermata velocissima per comprare le sigarette. Se nel frattempo mi multano, devo pagare o posso scamparla?
A queste domande non c'è una risposta da parte del codice della strada. Una serie di pronunce del giudice di pace, però, sta fornendo un'indicazione chiara: fino a una decina di minuti fra la fermata e il pagamento (o la ripartenza) sono tollerabili, di più no. Si tratta di sentenze che non “fanno legge”, ma possono indicare una strada da seguire in caso di dubbio sulla legittimità della multa.
In un ricorso un cittadino lamentava: «Non disponendo di soldi spicci mi ero allontanato dalla vettura per potermi munire di moneta, ma al ritorno ho trovato la contestazione già elevata». Spiega il giudice: «Non può essere persa in valida considerazione la motivazione addotta dal ricorrente: la contravvenzione risulta elevata alle 15.53, mentre dalla documentazione prodotta si rileva che il ticket è stato emesso alle 16.07. Per dar modo agli utenti della strada di potersi munire di valido tagliando si è convenuto il tempo massimo di 10 minuti, mentre nel presente caso il ritardo è stato di 14 minuti». Di qui la conferma della multa. Mentre recentemente un altro automobilista aveva avuto partita vinta. «Ero andato alla macchinetta più vicina - sosteneva il ricorrente - e, dopo aver rinvenuto la moneta spiccia, avevo ottenuto il bigliettino alle 18.57; ritornato alla macchina per esporlo avevo trovato la multa effettuata soli sei minuti prima». Il giudice ha accolto il ricorso. (2006)
Ritira la bici dai vigili e viene multato. Il magistrato gli dà ragione: ausiliario troppo veloce
Va dai vigili a riprendersi la bicicletta rimossa e mentre la “riacquista” viene multato. E' il regalo di Natale alla rovescia per un anziano, che il 24 dicembre scorso aveva lasciato l'auto nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo. L'uomo, un ottantaduenne con difficoltà di deambulazione, si è rivolto al Giudice di pace e ora il magistrato gli ha dato ragione. «Non avevo effettuato una sosta ma solo una fermata - ha detto il ricorrente, - per il tempo strettamente necessario a ritirare la bici, rimossa dai vigili urbani, e caricarla in automobile».
Il giudice, annullando la sanzione, ha anche considerato «troppo precipitoso» l'ausiliare del traffico nell'elevare la sanzione, e «discutibile» il fatto che gli stessi ausiliari non possono avere la facoltà di annullare una sanzione «quando si accorgano di avere erroneamente elevato la sanzione stessa». (GC 2006)
Parchimetri, non vale il verbale superveloce . Ma in caso di contrasti è decisiva la testimonianza del “vigilino”
Parcheggio l'auto, vado a comprare il ticket, torno in pochi minuti e... la multa è già appiccicata al parabrezza. Se le cose stanno così posso sperare che l'ausiliario del traffico, se presente, capisca la situazione. E che, alle brutte, ci pensi il Giudice di pace a salvarmi in corner. Ma le cose devono stare davvero così.
Il giudice ha respinto il ricorso di un cittadino che affermava: «Non avendo moneta spicciola mi ero recato presso un negozio per cercare un “gratta e sosta”; tornato all'auto ho trovato l'ausiliare del traffico che aveva appena staccato il biglietto della contravvenzione e a suo dire non la poteva più togliere».
Comparse e ascoltate le parti, il giudice ha respinto il ricorso. L'agente accertatore, sentito come teste, ha infatti dichiarato che «prima che redigessi il verbale sono sicuramente trascorsi più di dieci minuti dall'inizio della sosta; l'opponente prima ha detto che sarebbe subito andato via e poi quando si è reso conto della contravvenzione ha chiesto di toglierla; solo dopo si è recato ad acquistare il “gratta e sosta”». L'agente accertatore, ricorda il giudice, è un pubblico ufficiale: il suo verbale già di per sé gode di fede privilegiata, e «la decisione di questo giudice “è obbligata” e non può quindi che essere quella di confermare il verbale impugnato». Diversamente ha disposto in una causa (solo in apparenza) simile un altro giudice. Una signora era stata sanzionata perché il tempo del ticket era scaduto, ma ha spiegato, scontrini alla mano: «Scaduto il primo prepagato, ero andata alla colonnina di pagamento per farne un secondo, ma tornata all'auto ho trovato la contravvenzione già fatta». I ticket le hanno dato ragione: messi insieme coprivano l'intero periodo di sosta». E il magistrato ha usato lo stesso metro di giudizio nei confronti di un uomo multato mentre era andato a cambiare una banconota in monete per azionare il parchimetro: erano passati 10-15 minuti dall'accertamento, rilevava l'agente, e il giudice ha stabilito che «non può essere negato all'utente un lasso di tempo di 10-15 minuti per procurarsi la moneta necessaria». (CS 2006, GC 2006)
Sosta e fermata sono cose molto diverse
La differenza fra fermata e sosta? Non è un argomento di filosofia ma una questione molto pratica. Il giudice di pace conferma la validità di una sanzione comminata a un automobilista. L'art. 157 codice della strada, spiega il giudice, qualifica come fermata “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita e la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”. Qualifica invece come sosta “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. In quella circostanza l'uomo si era allontanato «per espletare un'esigenza, sia pure di brevissima durata». Multa valida, quindi. (FC 817/2010)
Occhio al parcheggio: l'errore degli altri non è un'attenuante
Non tutti lo sanno, ma dove non c'è il marciapiede, anche in assenza del segnale di divieto di sosta si rischia la multa, se non si lascia uno spazio di almeno un metro per il passaggio dei pedoni. Una donna ha contestato davanti al giudice la multa ricevuta e la rimozione forzata della sua auto: «Anche altri veicoli - ha affermato in giudizio - erano in linea con la mia autovettura, ma invece sono stata punita solo io». Ma il magistrato legge alla mano, ha respinto il ricorso: «La circostanza non esclude la responsabilità». (AS 1430/2010)
Sanzione valida anche senza spazzamento: il divieto di sosta negli orari indicati dai cartelli va rispettato comunque
Quando il Comune mette i segnali di divieto di sosta per lo spazzamento delle strade, se un automobilista non li rispetta sarà punito. Anche se poi la pulizia non è stata effettuata. Una donna ha fatto ricorso al giudice di pace per chiedere l'annullamento di una sanzione e un teste ha confermato che quel giorno nessuno passò a pulire la strada.
Niente da fare: «Le ragioni addotte dal ricorrente - rileva il giudice - non possono ritenersi valide ed efficaci: anche se lo spazzamento della strada non è avvenuto, vi è stata la violazione della norma». (MTC 1429/10)
I lungarni sono “zona di pregio”. Niente parcheggi gratis? E' legittimo
I lungarni del centro cittadino sono una zona di particolare rilevanza urbanistica e per questo il Comune ha tutto il diritto di limitare e fare pagare il parcheggio, senza l'obbligo di prevedere stalli gratuiti nelle immediate vicinanze. Una sentenza respinge il ricorso di un cittadino contro una multa da 38 euro. Una sentenza significativa, anche perché lo stesso Ufficio del giudice di pace, in altre pronunce, non ha mai lesinato le critiche al Comune per la carenza di parcheggi gratuiti in centro. Il ricorrente era stato multato per non aver pagato una sosta. E nel suo ricorso, oltre ad evidenziare la minima durata della sosta (appena 17 minuti), eccepiva in particolare la mancanza, in tutte le vicinanze, di aree di sosta gratuita: tutta quella zona urbana presenta solo stalli di colore blu, indicanti cioè la possibilità di sosta esclusivamente a pagamento. E una sentenza della Cassazione (16/2007) impone ai Comuni di riservare adeguate aree gratis vicino a quelle a pagamento. Ma il codice della strada prevede delle eccezioni, fra le quali il giudice ha ricompreso i lungarni centrali. Quella zona, ha rilevato, «è con evidenza “lapalissiana” (e quindi prima ancora di esserlo anche “ufficialmente” e “formalmente” definita e ritenuta) “zona di particolare rilevanza urbanistica”, da ciò deriva la legittimità del provvedimento impugnato». (CG 893/10)
Auto rimossa e multata… in due strade diverse
In una zona della città le portano via la macchina, in un'altra (e nello stesso momento) gliela multano. Alla donna non è rimasto che andare dal giudice di pace, che almeno la seconda sanzione gliel'ha annullata. «Le chiedo di annullare la sanzione - scrive la donna - perché la vettura era in parcheggio in altra zona della città, ove ha anche subito la rimozione forzata».
La Clio della ricorrente era stata multata nella zona nord-ovest della città mentre... era in sosta vietata esattamente dalla parte opposta, ove aveva subito la rimozione forzata. Provate le vostre ragioni, ha detto il giudice alla donna e al Comune. Alla fine si è ripresentata la sola ricorrente: a corredo delle sue asserzioni ha depositato una certificazione scolastica da cui si evince la partecipazione a un seminario di studi presso un istituto scolastico nella zona sud-est, nonché… il verbale di autorizzazione alla restituzione del veicolo poche ore dopo. (MC 2006)
Motorino “salvato a metà”
Se i vigili trovano il mio motorino parcheggiato in piena zona pedonale, io sono sicuramente in difetto. Ma solo per divieto di sosta: non è detto che lì ci sia arrivato a... motore acceso. Il giudice ha accolto il ricorso di un uomo contro una delle due multe che gli erano state comminate per violazione del divieto di transito e di sosta in zona pedonale. L'uomo, parcheggiato il motorino a suo dire in zona “lecita”, lo aveva ritrovato in zona pedonale con la doppia multa attaccata al parabrezza. Dovrà pagare quindi la sanzione per il parcheggio ma non per la guida in zona vietata. (MTC 1246/2010)
Sosta vietata? Il permesso invalidi non vale ovunque
Le persone provviste di permesso auto invalidi non possono, solo per questo, parcheggiare ovunque. Recenti pronunce del giudice di pace hanno ammesso la facoltà di parcheggiare gratis negli stalli blu se si trovano occupati i posti riservati ai disabili, ma in altri posti, come gli spazi per la fermata dei mezzi pubblici, proprio non si può.
Lo ha ricordato il giudice, respingendo il ricorso di una donna che spiegava: «Ero stata costretta a lasciare la macchina in sosta temporanea in quanto gli stalli riservati erano occupati da veicoli senza permesso». «Quanto asserito - spiega il magistrato - pur essendo comprensibile da un punto di vista umano, non può inficiare la chiarificazione effettuata». (MC 3863/2009)
Non paga la sosta: costo finale 450 euro anziché 0,50
Ha preso l’auto a noleggio, l’ha parcheggiata senza pagare la sosta e poi l’ha restituita. Solo che ora, invece dello 0,50 euro del parchimetro o dei 38 euro della multa, ne dovrà pagare 450. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace ed era stata intentata da una ditta di autonoleggio nei confronti del cliente, che è rimasto contumace. (AS 2009)
Divieto-trappola, la multa non è valida. Il cittadino non può essere tenuto a cercare i cartelli
I segnali di divieto devono essere chiari e facilmente rintracciabili. Altrimenti come fa il cittadino a sapere che comportandosi in un certo modo, ad esempio parcheggiando e pagando, si trova in difetto? Se il divieto si trasforma in una trappola o richiede una specie di caccia al tesoro, multare l'automobilista diventa ingiusto. E la multa deve essere annullata. Così ha deciso il giudice di pace accogliendo un ricorso contro una sanzione amministrativa. L’opponente, una donna che abita fuori città, era stata multata per aver parcheggiato in una via del centro in un giorno e un orario in cui è previsto lo spazzamento. Aveva percorso tutta la strada senza vedere nessun segnale di divieto e aveva pagato la sosta al parchimetro: tornata dopo 20 minuti aveva trovato il foglietto rosa sul parabrezza , “datato” 4 minuti dopo l’effettuazione del pagamento. Il giudice le ha dato ragione: l’unico cartello esistente era lontanissimo, e né sul parchimetro né nelle vicinanze esiste un cartello o comunque una segnalazione precisa che indicasse il giorno e le ore dello spazzamento. «È inconcepibile – dice la sentenza - lasciare nell'incertezza e nel vago il “comando-divieto” che si intende imporre». La soluzione per il futuro? Chi di dovere, scrive il giudice (amministrazione comunale o chi per essa) «provveda a disattivare l'apparecchio erogatore» quando il parcheggio non è consentito, o almeno il cartello lo metta lì accanto «in modo che all'utente l'indicazione sia visibile prima che egli paghi il ticket» (CS, 2661/08)
Gratta e sosta, il giudice annulla la multa: caro Comune, ti avevamo avvertito
Multata dai vigilini per non aver pagato la sosta, una cittadina ha fatto ricorso al giudice di pace dicendo: io avevo pagato, ecco il “gratta e sosta” che lo dimostra. In passato un Comune aveva avuto buon gioco nei casi simili, spiegando semplicemente che l'automobilista poteva aver compilato il tagliandino solo dopo aver ricevuto la multa. Ma stavolta le cose sono andate diversamente e il giudice ha annullato la sanzione. Spiega la sentenza: «L'orario in cui è stata elevata la sanzione risulta coperto dal gratta e sosta prodotto. Tale strumento, se viene messo a disposizione dell’utenza da parte del Comune , deve ritenersi essere anche idonea prova del pagamento effettuato per il giorno e l'orario indicato, e questo non soltanto al controllo degli agenti, ma anche successivamente per ogni ulteriore occorrenza probatoria».
«Nell’ipotesi contraria - argomenta il magistrato - si avrebbe uno strumento ingannevole per l'utente, in quanto non lo tutelerebbe da errori o sviste degli accertatori. Se poi lo strumento viene ritenuto dal Comune che lo ha prodotto passibile di frode, spetta al medesimo Comune ritirarlo dalla circolazione e sostituirlo con strumenti che ritiene più affidabili. Avendo dunque provato il ricorrente il pagamento della sosta l'accertamento qui opposto deve essere annullato». Si tratta di una sentenza che farà scalpore, e che però non giunge come un fulmine a ciel sereno. Nel settembre del 2006 infatti il Comune aveva ricevuto un chiarissimo avviso da un altro giudice di pace. La multa è legittima, ma moralmente scorretta, aveva sanzionato il magistrato. Nella sentenza 1927/2006 il giudice confermò la sanzione comminata a un cittadino, ma inviò gli atti all'amministrazione comunale invitandola a considerare la sostanziale slealtà di tutta questa vicenda. (GC 2008)
Il foglietto sul parabrezza si può contestare? Ammesso il ricorso di un cittadino che aveva già pagato l'ingiunzione
Il ricorso al giudice di pace contro le multe riguardanti il codice della strada si può fare anche senza aspettare la notifica: il fogliettino lasciato dal vigile sul parabrezza è già un atto amministrativo. E cade un'altra barriera: in alcuni casi può fare ricorso anche il cittadino che abbia già pagato l'ingiunzione dell’agenzia delle entrate del Comune. Le due decisioni arrivano dal giudice di pace .
Un cittadino ha fatto ricorso contro una multa per divieto di sosta. Il Comune sosteneva che il ricorso era inammissibile perché c'era stato sì il rilevamento dell'infrazione, però non era stato ancora spedito alcun verbale. Il giudice ha spiegato invece che «l'accertamento di violazione apposto al parabrezza costituisce atto amministrativo a tutti gli effetti». Il ricorso era quindi ammissibile, ma il giudice ha condannato lo stesso l'automobilista a pagare il minimo della sanzione: la multa... era giusta.
Nell'altro caso l’agenzia delle entrate aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 204bis Cds perché comunque il cittadino aveva pagato l'ingiunzione. Il giudice non è stato d'accordo: «La norma si riferisce al pagamento in misura ridotta, con il quale l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento di responsabilità, ma non è estensibile il pagamento dell'ingiunzione, in quanto l'interessato in questo caso ha già in corso un contenzioso amministrativo e quindi non ha dimostrato alcuna acquiescenza». (GC, 391 e 203/2008).
Sosta o fermata? Ecco quando il cittadino ha ragione e quando invece deve pagare la multa
Fermo l'auto, magari per andare in edicola o al bar, e con l'intenzione di ripartire subito. O magari sono solo andato a cercare il parchimetro o un posto dove cambiare la moneta. Nel frattempo però il vigilino mi fa la multa: posso contestarla oppure no? Vediamo alcuni casi affrontati dal giudice.
Respinto il ricorso di un automobilista multato per aver sostato senza pagare il ticket. Inutili le sue proteste: l'infrazione è stata accertata in assenza del ricorrente, per cui «non di fermata si era trattato bensì di sosta (ancorché breve)». (GC 1025/07) Una donna era stata multata “perché sostava in uno spazio riservato ai mezzi pubblici”. Non di sosta, lamentava la ricorrente, ma di fermata, in quanto il conducente era rimasto a bordo del veicolo, e inoltre, che pur essendo a bordo non era stata fatta la contestazione immediata. Circostanza peraltro confermata dal verbale: il giudice ha quindi accolto il ricorso e annullato la contravvenzione (GC 1030/07).
Un automobilista, multato, sostiene di aver pagato regolarmente il ticket per parcheggiare. Il ricorso finisce sul tavolo del giudice chi era in auto con me può testimoniare, dice l'automobilista. Ma in udienza l'agente accertatore conferma: ho guardato attentamente l'interno del veicolo, ma non ho trovato nulla. Il giudice quindi ha respinto il ricorso: se il biglietto non si trova, la versione dell'agente ausiliario del traffico ha fede privilegiata. (MC 845/07).
Davanti al giudice è arrivato il ricorso di una donna multata per non aver pagato il parcheggio in zona blu. «Ma che ci potevo fare? - si difende la donna: - entrambe le macchinette situate nelle vicinanze dell'area di parcheggio erano guaste, dove dovevo arrivare per pagare?». Il giudice le ha dato ragione: la donna infatti ha provato, mediante la produzione del registro guasti parcometri del Comune, che il giorno della multa entrambi quei parcometri erano guasti. (GC 638/07)
Un caso curioso: ad essere multato sulle strisce blu è stato un motociclista. Che nel ricorso affermava: «Ho pagato la sosta, ma non ho potuto esporre il tagliando sulla moto. L'ho conservato per 60 giorni, poi l'ho gettato perché non mi è arrivata nessuna comunicazione». Il giudice lo ha salvato: «Non si può obbligare l'utente a conservare sine die*, o almeno per 150 giorni, tutti i tagliandi a pagamento acquistati e utilizzati» (308/07).
*= senza una scadenza certa
Multa legittima ma ingiusta. Il giudice al Comune: sleale il sistema del gratta e sosta perché il cittadino non può dimostrare di aver pagato
Un cittadino, multato per non aver pagato il parcheggio, si difende davanti al giudice di pace: io ho pagato eccome, ecco il “gratta e sosta” che avevo compilato e lasciato sul cruscotto. E il magistrato gli risponde: mi dispiace, non posso annullarti la multa perché la deposizione dell'agente accertatore fa piena prova fino a querela di falso. Ma come era già avvenuto in un'altra circostanza nel 2006, il giudice avverte il Comune: la multa al cittadino è legittima, ma moralmente ingiusta. E trasmette la sentenza all’amministrazione comunale chiedendo più trasparenza perché questo sistema non è corretto, invitandola a considerare la sostanziale slealtà di tutta questa vicenda.
Il “buono di parcheggio prepagato”, rileva il giudice, contrariamente ad altri modi di pagamento, non consente all'utente, che pure abbia regolarmente esposto il tagliando grattato, di poter dimostrare la verità della sua tesi a meno che ci siano testimoni oculari. E «un sistema che non offre alcuna possibilità giuridica a chi lo utilizza di dimostrare di aver regolarmente esposto il tagliando non può ritenersi corretto». Quindi la Pubblica amministrazione «deve attentamente valutare l'opportunità di eliminarlo, adottando solo sistemi di pagamento trasparenti e obiettivi ed evitando così malumori nei cittadini onesti e ai giudici di dover continuare ad emettere sentenze di questo tipo» (CF 2006)
Multato vicino al Pronto soccorso: «Mi ero ferito alla testa». Il giudice: allora non dovevi guidare
Se prendete una forte botta in testa non mettetevi al volante. A maggior ragione se la botta è così forte da dovervi recare al Pronto soccorso. Casomai chiamate il 118.
Un cittadino ha proposto opposizione contro una multa (parcheggio non pagato) vicino all’ospedale: «Avevo avuto un incidente - ha asserito davanti al giudice di pace, - ero andato al Pronto soccorso ma non avevo moneta metallica, e accusando forte emicrania non avevo pagato». Il Comune ha avuto gioco facile nel dimostrare che questa non era una scusante ma casomai un'aggravante. «Non è ipotizzabile l'invocato stato di necessità - rileva il giudice. - Fa giustamente osservare il Comune come l'utente della strada abbia agito perlomeno superficialmente nel mettersi alla guida di un veicolo se effettivamente era affetto dalla patologia denunciata. Con tale azione ha posto a rischio la sua e l'altrui incolumità, ben potendo allertare gli organi addetti al soccorso. Se invece era in grado di condurre un veicolo, allora colpevolmente non ha attivato l'erogatore di ticket». (MC, 2007)
Multata mentre partorisce all’ospedale: per portarla in corsia mentre aveva già le doglie, il marito aveva parcheggiato l'auto in divieto
Allevare i bambini costa? Non solo. Un pargolo è “riuscito”, proprio mentre nasceva, a far appioppare ai suoi genitori una pesante multa e la rimozione coatta dell'auto. Per fortuna il ricorso del padre è stato accolto dal giudice di pace, che ha annullato la sanzione. E' stato decisivo, in corso di causa, il riconoscimento dello stato di necessità. La situazione è un po' da telefilm. Arrivano improvvise le doglie: padre e madre del nascituro corrono a tutta velocità verso l'ospedale; l'auto viene lasciata nel primo posto che si trova, e mentre avviene il parto, l'uomo a tutto va a pensare tranne che... al luogo dove ha parcheggiato. Solo che quando va a riprendere l'auto, non la ritrova più.
L'atto impugnato è infatti un verbale di accertamento con il quale la polizia municipale contestava la violazione dell'art. 158/1 f-5 Codice della Strada per aver lasciato il veicolo in sosta in prossimità dell'area di intersezione.
Ha spiegato l'automobilista: «Stavo accompagnando la mia compagna all'ospedale in quanto era in travaglio ed aveva forti dolori che presupponevano l'imminente parto; avevo cercato di entrare, data la situazione di emergenza, nell’ospedale ma ero stato bloccato da una guardia giurata».
A quel punto, quindi, «non mi restava che lasciare l' auto in sosta nel punto più vicino all'ospedale per evitare gravi conseguenze”. L’auto però è stata rimossa col carro attrezzi dalla polizia municipale: i vigili d'altra parte hanno visto l'auto parcheggiata in modo da intralciare il traffico, e mica potevano sapere perché fosse lì. L'uomo ha chiesto quindi al giudice che gli venisse riconosciuto lo stato di necessità in cui si era trovato nel commettere l'infrazione contestata. Il giudice gli ha dato ragione: l'uomo ha infatti allegato il certificato dell'ospedale in cui si dichiara che il bimbo è nato effettivamente alle 11.10 di quella mattina. (CS, 2006) Auto in sosta vietata durante il funerale: il parroco la “condanna” Condannato... dal parroco. Un automobilista ha inutilmente proposto ricorso al giudice contro una multa per sosta vietata. L’uomo si è difeso dicendo che la sua auto non sostava fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica (mancava quella verticale), e che gli spazi non erano riconoscibili stante il sovrapporsi di diverse e contraddittorie segnaletiche orizzontali. La polizia municipale però ha ricordato che la segnaletica orizzontale per il codice della strada può sostituire la verticale, e che nell'occasione l'auto rappresentava un intralcio... in quanto si stava svolgendo un funerale nella chiesa attigua, e l'intervento degli agenti era stato richiesto esplicitamente dal parroco. (MTC, 2007)
Sosta, multe a raffica ma l'auto... era rubata
Non solo ha rubato l'auto, ma dopo essersene servito il ladro l'ha lasciata... negli stalli blu per un mese, in pieno centro. E così, ritrovata l'autovettura, il proprietario si è visto recapitare una lunga serie di multe: ogni giorno gli ausiliari del traffico passavano, vedevano la vettura parcheggiata lì ed elevavano la regolare sanzione. La vicenda è finita davanti al giudice di pace, che ha annullato le multe, una volta che gli è pervenuta la copia della denuncia del furto.
Nel settembre 2005 il ricorrente, una ditta, aveva comprato l’auto da una concessionaria a cui l'aveva lasciata in custodia, in un deposito dove questa tiene alcune centinaia di auto vetuste che vengono acquistate a stock da commercianti del sud Italia per la vendita all'estero. E a dicembre le segnalava un verbale di constatazione, rimozione e conferimento provvisorio al centro di raccolta veicoli in stato di abbandono della stessa vettura, rinvenuta in stato di abbandono (e priva di alcuni pezzi) in un parcheggio il 10 novembre; la concessionaria verificava la scomparsa presso il proprio deposito sia di quell'auto che di una Fiat 500 venduta allo stesso soggetto, e presentava la denuncia di furto; ma di lì a poco al proprietario arrivava una ricca messe di verbali di contravvenzione. La ditta dunque ricorreva al giudice di pace, eccependo la mancata disponibilità materiale e giuridica del veicolo in quanto rubato ad opera di ignoti, anche se il furto era stato accertato successivamente. Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso. Per quattro multe, esso era stato proposto oltre i sessanta giorni concessi per l'opposizione, dunque nulla da fare; per tutti gli altri invece è stato accolto, «stante la carenza di prova certa di responsabilità da parte del proprietario del veicolo»: in caso di furto il proprietario non può essere ritenuto responsabile per le infrazioni commesse dal veicolo, essendo pacifico che la circolazione dello stesso successivamente al furto è avvenuta contro la volontà del proprietario stesso. (FC 2007)
Sosta o fermata? Sanzione certa se si è irreperibili
Davanti al giudice è comparso un automobilista che contestava una multa per un divieto di sosta. Lamentava il ricorrente che non di sosta si era trattato, bensì di fermata. II Comune però ha avuto facilmente ragione: il concetto di fermata, - ha affermato il giudice, - così come esposto nell'art. 157 C.d.S., implica che il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia, mentre, nel caso in esame, la violazione risulta non contestata per irreperibilità del trasgressore, che si è quindi, evidentemente, allontanato dalla propria autovettura. (2006)
Non aveva pagato il parchimetro perché stava male: annullata contravvenzione davanti al pronto soccorso
Non è colpevole chi commette un'infrazione, se agisce in stato di necessità. Il giudice ha accolto il ricorso di una donna, multata per non aver pagato la sosta nel parcheggio a pagamento davanti all’ospedale. «Correvo al pronto soccorso - ha spiegato la ricorrente - perché avevo una forte colica addominale. Sfornita di moneta spiccia e in preda al dolore, avevo lasciato l'auto nel primo posto libero per raggiungere l'ospedale». Il Comune si è rimesso alla decisione del giudice, che ha accolto il ricorso della donna: la documentazione prodotta, col referto del pronto soccorso, testimoniava della buona fede, e «l'esimente dello stato di necessità, quantomeno allo stato putativo, esclude l'illiceità del comportamento». (SM 2006)
L’auto non è un lusso: il Comune non deve infierire con le multe
In una città come Pisa, dove i parcheggi a pagamento sono cari e quelli gratuiti troppo scarsi in centro, non è giusto infierire nei confronti degli automobilisti. Il giudice ha accolto l'opposizione di un impiegato pendolare, che come tutte le mattine cercava parcheggio in un vialetto curvo (dove ci sono gli stalli a pagamento che però in corrispondenza di una siepe finiscono), e vi aveva lasciato l'auto, in mancanza di un esplicito divieto. Ma tornando la sera dal lavoro aveva trovato la contravvenzione sul parabrezza.
Il magistrato gli ha dato ragione. Spiegando: per ogni stallo a pagamento, i Comuni dovrebbero predisporne uno gratuito, nella stessa zona o in zone viciniori; il calcolo non vale se il centro è al 90% a pagamento e i parcheggi liberi sono in periferia. Dato che l'auto non è un bene di lusso ma di necessità, chi lavora dalle 8 alle 17, spendendo 9 euro al giorno di parcheggio a fine mese pagherebbe una cospicua percentuale dello stipendio con cui vive: è quindi comprensibile che cerchi di parcheggiare dove non si paga. E in quell’occasione, l'impiegato aveva cercato di lasciare comunque l'auto dove non desse noia a chi entrava e usciva dagli stalli a pagamento: una sentenza della Cassazione specifica che gli ausiliari del traffico possono multare anche chi parcheggia “vicino” alle strisce blu, ma solo se la vettura parcheggiata ostruisce in qualche modo il flusso o il deflusso dal parcheggio. (MC 2006)
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