Il Tirreno

Capitolo 15

Siamo vigili o caporali? Insomma, chi può multarci e chi non può farlo?

Siamo vigili o caporali? Insomma, chi può multarci e chi non può farlo?

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L'ausiliario dei bus non è un vigile: il giudice annulla la sanzione comminata a un automobilista

L'ausiliario della Compagnia municipalizzata dei trasporti può rilevare solo le infrazioni sulla corsia preferenziale: non può improvvisarsi vigile urbano. Lo ha stabilito il giudice di pace, annullando una multa per divieto di sosta su ricorso di un cittadino.  L'automobilista era stato sanzionato «per avere lasciato in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale».
E in giudizio ha sostenuto: sarò stato anche in divieto, ma l'ausiliario non ha alcun potere di multarmi.  L'uomo eccepiva dunque l'illegittimità del verbale per carenza del potere accertativo.
Il giudice non ha avuto dubbi nel dargli ragione. «Le attribuzioni in materia di infrazioni stradali - scrive in sentenza - del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, riguardano, oltre alla sosta in aree oggetto di concessione, soltanto la circolazione e sosta sulle corsie riservate a detto trasporto, e quindi non sussistono per violazioni commesse fuori da tali zone specificamente individuate, ancorché possano provocare intralcio al transito di autobus».
Sul punto, ricorda il giudice, la Cassazione (sentenza 22676/2009) ha sancito che gli ausiliari del traffico possono fare multe per divieto di sosta sull'intero territorio comunale solo se sono dipendenti degli enti locali. Mentre questo potere è negato ai "vigilini" preposti al controllo dei parcheggi con le strisce blu o agli ispettori delle aziende di trasporto. (DB 628/2010). 

Sono valide le sanzioni degli ausiliari della Copisa. Il Comune di Firenze le ha abolite, ma a Pisa la procedura rimane in vigore ed è legittima

I "vigilini", ovvero gli ausiliari del traffico della Copisa, sono abilitati ad elevare le contravvenzioni a chi non paga la sosta negli stalli blu, oppure parcheggia nelle adiacenze di essi in modo tale da rendere difficoltosa l'entrata o l'uscita. Il giudice di pace ha rigettato il ricorso di una donna che chiedeva di annullare un verbale perché riteneva che un dipendente della Copisa «non sia nominabile e quindi autorizzato ad elevare sanzioni per violazioni al Codice della strada».
La sentenza è importante, perché centinaia di ricorsi ogni anno vertono su questo argomento. Il Comune di Firenze, ad esempio, non consente più ai suoi ausiliari del traffico di fare le multe: ma è una scelta politica, non dettata da un dubbio di legittimità. Spiega il giudice: «Il soggetto gestore viene raffigurato come una sorta di longa manus* dell'affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questo». In sostanza si realizza un rapporto riconducibile nella forma e nella sostanza a quello che l'amministrazione ha nei confronti dei propri servizi, «seppur nella peculiarità del modello societario in cui tali servizi sono organizzati».  La configurazione dell'affidamento "in house" si verifica con la gestione del servizio di parcheggio da parte della società Pisamo: «Non vi è dubbio, che nel rapporto Comune-Pisamo sussistano tutti gli elementi ed i presupposti per ritenere questa società come un'articolazione soggettiva dell'ente locale, da esso distinta sotto il profilo della personalità giuridica e della forma, ma con esso totalmente coincidente sotto il profilo dell'assetto e dei poteri, delle funzioni e degli scopi perseguiti».
E la Pisamo (longa manus* del Comune) ha affidato la gestione operativa delle aree di parcheggio a pagamento alla Copisa, con apposito contratto di servizio. «Si è quindi instaurato - dice la sentenza - quel rapporto diretto tra l'ente locale e Copisa, che ha consentito ai suoi dipendenti (o ad alcuni, secondo le procedure) il conferimento, con provvedimento del sindaco, delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sull'area oggetto di concessione». (ES 3056/09)
*= mano lunga: persona o gruppo di persone che agisce su incarico di altri.

L'autista del bus cittadino può multare solo chi invade la corsia riservata o sosta nelle aree in concessione

I poteri degli autisti delle aziende pubbliche di trasporto, in materia di sanzioni, non sono quelli dei vigili urbani: possono multare solo chi invade la corsia riservata o sosta nelle aree in concessione.
Nei mesi scorsi era stato elevato un verbale nei confronti di un automobilista da parte di un ausiliario dell'azienda dei bus, perché la sua auto "sostava creando intralcio al transito del bus obbligandolo a spostarsi sulla corsia opposta". Secondo il ricorrente l'accertamento era nullo, fra l'altro, perché il personale ispettivo, appartenente agli ausiliari del traffico (legge 127/97 comma 1, legge 488/99 comma 68) può contestare solo le infrazioni relative alla sosta in aree oggetto di concessione e alla circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
Il giudicante gli ha dato ragione: la Cassazione ha stabilito (sentenza 1565/2005) che le attribuzioni del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico in materia di infrazioni al codice della strada riguardano, oltre alla sosta in aree oggetto di concessione, soltanto la circolazione e sosta sulle corsie riservate a detto trasporto. «Con esclusione delle infrazioni commesse - spiega il giudice, - come nella specie, fuori da tali zone specificamente individuate, ancorché idonee ad arrecare intralcio al transito di autobus». (SM 541/2007).

Annullata la multa fatta dall'autista del bus: non era sceso a contestare l'infrazione

Sono in divieto di sosta? Se vuoi proprio multarmi, almeno prenditi il disturbo di scendere dal bus. E' questo il ragionamento fatto da un automobilista nei confronti di un autista del Cpt. E il giudice di pace gli ha dato ragione. Il ricorrente chiedeva l'annullamento di un verbale di accertamento per «sosta nello spazio destinato allo stazionamento dei mezzi pubblici». L'uomo lamentava che non di sosta si era trattato, bensì di fermata per fare scendere una persona invalida presso l'ospedale, e che il conducente della vettura era rimasto a bordo, spostando l'auto subito dopo la discesa della passeggera. Protestava inoltre per l'ingiustificata mancanza della contestazione immediata dell'infrazione.
Il giudice ha accolto la sua richiesta. Dal verbale risulta che l'accertatore, conducente di un autobus urbano, ha effettuato l'accertamento restando a bordo del bus e non ha effettuato alcuna contestazione dell'infrazione al conducente, che si trovava dentro l'autovettura. «Trattasi quindi - rileva il giudice - di un accertamento condotto in modo frettoloso e quindi approssimativo, che non ha potuto valutare se si fermata o di sosta si trattasse ed ha pregiudicato il diritto di difesa non effettuando una contestazione immediata verso il ricorrente che era presente». (GC 2008)

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