Finanza
Capitolo 7
Scatole cinesi: la multa nascosta dentro l’altra multa
Antonio Scuglia
12 MINUTI DI LETTURA
Inviando il modulo per posta ordinaria si può essere sanzionati
Avete ricevuto una multa con l'autovelox e vi viene chiesto chi era alla guida? Attenzione a come inviate i dati. Il giudice di pace ha bocciato il ricorso di un automobilista contro il verbale “ulteriore”, ovvero la multa di 250 euro che si prende se non si comunica chi fosse il conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente. L'uomo aveva inviato il modulo, debitamente compilato, per posta ordinaria. «E’ ben vero - scrive il giudice nella sentenza - che né il precetto normativo dell’art.126 bis/2, né le circolari ministeriali specificano il mezzo o il sistema di invio della prevista comunicazione (se per posta ordinaria, per raccomandata semplice o A.R. oppure via fax). Tuttavia, trattandosi di un atto recettizio, gli effetti della comunicazione si producono al momento del ricevimento del destinatario, per cui è chi deve trasmettere quei dati che deve adoperarsi affinché esso giunga al destinatario». (DB 1715/2010)
Multa ingiusta e nessuna risposta: l'autonoleggio fa causa e vince
Un autonoleggio riceve la richiesta di comunicare chi fosse il cliente che guidava un suo mezzo multato per eccesso di velocità, comunica i dati dell’effettivo trasgressore ma gli arriva lo stesso la cartella esattoriale. E allora fa causa a... chi lo multa. E vince.
Il ricorso è stato discusso davanti al giudice di pace. Tempo fa, alla ditta venne notificata una cartella esattoriale per conto di un Comune, conseguente ad una multa immediatamente contestata dall'autonoleggio. La ditta aveva già fatto ricorso amministrativo al prefetto competente per territorio ma non ricevette mai risposta. «Tale fatto - rileva il magistrato - inequivocabilmente rende nullo il verbale opposto». (ES 1190/2010)
Caratteri piccoli, cittadino salvo. Il giudice: le contravvenzioni devono essere chiare
Caro Comune, le multe falle pure. Ma quando chiedi al titolare del veicolo le generalità di chi era alla guida, fammi la cortesia di non scrivere con caratteri piccini piccini. Le tue richieste insomma devono essere chiare e leggibili. Altrimenti, la seconda multa te la annullo. Così il giudice che ha accolto la richiesta di una donna.
La ricorrente contestava un verbale della Polizia Municipale da 250 euro, che le contestava la violazione dell'art. 126 bis comma 2 «poiché senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 07.05.2009 aveva violato l'art. 158 c.s.».
A sostegno dell'opposizione, la donna rilevava di non essere stata in grado di comprendere tale obbligo, anche per i caratteri utilizzati nel verbale presupposto per indicare l'avvertimento. E il ricorso è stato accolto: «La Polizia Municipale di quel Comune infatti, diversamente da altre (che, nei casi in cui vi sia la necessità per il trasgressore di fornire delle comunicazioni all'ufficio, evidenziano con chiarezza tale obbligo, allegando anche un modulo prestampato da riempire, rendendo, così, evidente, tale prescrizione), non soltanto non fornisce alcuna allegazione, ma addirittura indica tale prescrizione in calce al verbale, con un carattere diverso e più piccolo e con minore spaziatura, rendendo verosimile la possibilità che, effettivamente, il trasgressore non si renda conto di tale obbligo, soprattutto quando trattasi di soggetto di non giovane età». (BN 1078/2010)
Quel verbale è incomprensibile: il giudice di pace annulla la multa
Le sanzioni per le violazioni al codice della strada dovrebbero avere un fine anche educativo, e non mirare solo a far cassa. Eppure alcune sembrano studiate per indurre in cittadino meno preparato a sbagliare e dover pagare di più. E' il caso della sanzione (250 euro) «per aver omesso di fornire i dati del guidatore dopo una multa per eccesso di velocità» ai fini della decurtazione di punti dalla patente. Il giudice di pace ha annullato la multa comminata a un anziano che assumeva di aver violato la norma in buona fede: essendo lui stesso il guidatore, pensava che bastasse pagare la multa e accettare di farsi togliere i punti dalla patente. E il magistrato ha accolto il suo ricorso, sottolineando che «l'operato delle amministrazioni municipali, nella maggior parte dei casi non ha supplito alla farraginosa formulazione normativa e i destinatari sovente sono «caduti in errore scusabile». In sostanza, chi riceve la prima multa, «leggendo le infelici espressioni (del verbale ndr), intende ragionevolmente di aver già subìto tale sottrazione». E conclude: «La previsione dell'obbligo di comunicazione dei dati è indicata con caratteri effettivamente piccoli per un ultraottantenne, ciò con buona pace di efficacia e trasparenza richieste per gli atti amministrativi». (DB 332/2010)
La macchina del prete sfreccia a tutta velocità ma al volante non c’era lui. Non si ricorda chi guidava: il giudice lo assolve perché era in “buona fede”
«Caro padre, paghi la multa. Non si ricorda chi guidava l'auto? Peggio per lei». Un sacerdote, che usa prestare la sua auto ad altri parroci, ha dovuto fare ricorso al giudice di pace per evitare la pesante ammenda riservata a chi non comunica i dati del conducente della propria auto sanzionata per eccesso di velocità.
Il prelato è stato “salvato” dal giudice. Un autovelox aveva immortalato la sua auto mentre sfrecciava oltre i limiti di velocità consentiti. Il sacerdote aveva pagato la multa e segnalato con una raccomandata «di non essere in grado di individuare il nominativo di chi era alla guida della sua autovettura al momento della sanzione, in quanto la medesima era usata da più persone». Risultato? Il Comune a quel punto gli aveva comminato la seconda multa, quella per «aver omesso di indicare i dati della patente di chi era alla guida».
In udienza, il parroco ha depositato le dichiarazioni di altri due colleghi ai quali è solito prestare l'autovettura di sua proprietà, in ragione del loro ministero sacerdotale. E il giudice si è fidato. Infatti la Corte Costituzionale in questi casi dà un'interpretazione della legge favorevole al cittadino di... buona volontà. La sentenza 165 del 7 maggio 2008 impone, nell'applicazione anche del testo originario dell'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, la necessità di distinguere fra chi fa l'indiano e chi, in buona fede, non può ricordare chi fosse il guidatore. Da una parte quindi «il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione)». E dall'altro «la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, l'idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice» a seconda delle singole fattispecie concrete. (GC 458/2010)
Autovelox, non c’è nulla da fare contro la multa accessoria
La mia auto è stata beccata dall’autovelox: nel verbale, oltre alla contravvenzione, c’è anche l’intimazione a comunicare il nome del conducente (anche se ero proprio io) per il taglio dei punti sulla patente. Se non rispondo sarò condannato a pagare anche la «multa sulla multa»? L’antipatico dilemma ora ha trovato una risposta forse definitiva, che non vi piacerà.
Una lunghissima serie di ricorsi simili è stata riunita e discussa davanti al giudice di pace, con sentenze che mettono un “paletto” probabilmente definitivo. I ricorsi vertevano su verbali di accertamento relativi alla violazione dell’articolo 126 bis comma 2 del codice della strada (ovvero la mancata comunicazione dei dati del guidatore), da parte di automobilisti che, beccati dall’autovelox, avevano comunque pagato la sanzione originaria subìta per eccesso di velocità.
In tutti questi casi, i giudici avevano sospeso i procedimenti dopo che proprio dall’ufficio del giudice di pace di Pisa era stata sollevata questione di costituzionalità. Dopo la decisione della Corte Costituzionale, i procedimenti sono stati riaperti e decisi. Scrive il giudice e in tutte le sentenze per i casi simili (in cui ha accolto i ricorsi degli automobilisti): «Si deve escludere per le persone fisiche, fino alla data del 3 ottobre 2006, l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente».
Attenzione alla data: tutti i ricorsi che riguardano infrazioni successive al 3 ottobre 2006 verranno dunque respinti. Come è possibile verificare dalle sentenze emesse successivamente dallo stesso giudice e dai suoi colleghi dello stesso ufficio. Brutta notizia per gli automobilisti: in tanti si sono rivolti al giudice di pace per opporsi alla multa “nascosta” dietro quella dell’autovelox. La sentenza della Corte Costituzionale dichiarò illegittima la vecchia norma perché penalizzava le persone fisiche rispetto alle persone giuridiche (solo le prime si vedevano detrarre i punti dalla patente), ma la situazione è stata sanata dalla legge 286 entrata in vigore il 4 ottobre 2006: omettere di fornire i dati del guidatore, senza giustificato e documentato motivo, costa 250 euro. (ES 29/2009)
La multa “nascosta”: autovelox, doccia fredda sui ricorsi dei cittadini
Brutte notizie per gli automobilisti, che in gran numero si rivolgono al giudice di pace per opporsi alla multa “nascosta” dietro quella dell'autovelox. Se in passato la poca chiarezza della legge e dei verbali lasciava delle maglie abbastanza larghe, adesso le cose cambiano, e in peggio..
Il giudice ha respinto l'opposizione di un automobilista che chiedeva di annullare un verbale emesso «per non avere il ricorrente comunicato i dati del conducente il proprio autoveicolo in occasione di precedente violazione, al fine della detrazione dei punti sulla patente di guida previsti dalla legge». Il ricorrente sosteneva di non essere stato a conoscenza di tale obbligo, ingannato anche dal fatto che era stata modificata la precedente normativa.
Alla prima udienza il giudice aveva rinviato il procedimento in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, già investita di una questione di legittimità costituzionale della normativa applicata. Pervenuta la sentenza della Consulta, che confermava la validità della normativa posta alla base della sanzione, il risultato era scontato: multa legittima anche se l’ammontare da pagare è diminuito, da 364 euro a 250 euro. (GC 4411/2008)
Se però si paga subito…
In un'altra occasione, il giudice ha ammesso la possibilità che il cittadino sia esente dall'obbligo di comunicare il nome del guidatore. Il caso trattato riguardava una donna che aveva pagato la sanzione originaria immediatamente dopo la visione dell'avviso di accertamento di violazione apposto sul parabrezza della propria autovettura e, poiché detto avviso non esplicitava altro dovere se non quello del pagamento in misura ridotta, aveva ritenuto di aver assolto ogni suo obbligo. Il ricorso è stato accolto: «Il ricorrente ha pagato la sanzione prima della ricezione al proprio domicilio del successivo verbale di accertamento, che appare ragionevole non abbia preso in considerazione in quanto trattasi di sanzione già pagata. È chiara quindi la buona fede del ricorrente e la assoluta mancanza dell'elemento soggettivo nel suo comportamento». (GC 4427/2008)
«Sono analfabeta», ma non evita la sanzione
Secondo molti giudici, la legge salvaguarda chi, senza colpa, non ricordi chi guidava la sua auto (se stabilmente in dotazione a più persone) quando fu beccata dall'autovelox: paga la multa per eccesso di velocità, notifica nei termini l'impossibilità di ricordare il conducente, e almeno in teoria è salvo.
Ma in tutti gli altri casi, la “spia” bisogna pur farla. Altrimenti bisogna pagare anche la seconda sanzione. E non ci sono scuse che tengano.
Un caso abbastanza curioso è capitato sulla scrivania del giudice di pace pisano: «Dopo la contravvenzione per eccesso di velocità non ho comunicato i dati del conducente - ha detto un ricorrente - perché sono analfabeta e quindi non so leggere la multa». In questo caso, il Comune che gli ha fatto la multa ha avuto partita facile, con una comparsa di risposta che evidenziava come l’uomo non sia dotato di documento di guida (altrimenti sarebbe stato interessante scoprire chi gli avesse fatto gli esami). Il ricorrente non si è nemmeno presentato all'udienza. (MC, 2006)
I trabocchetti dell'autovelox
Novità importanti, ma non tutte confortanti per gli automobilisti, riguardo alle maximulte per chi, beccato dall'autovelox, non comunica i dati del guidatore. In tantissimi sbagliano, seppure in buona fede, perché pagando la prima multa credono di essere a posto con la pubblica amministrazione. «Guidavo io - pensano - quindi i punti dalla patente li toglieranno a me». Errore grave , purtroppo, perché a questo punto arriva una seconda multa, e di quelle pesanti: ben 367 euro fino al 2008, poi diventati 250 euro.
Molti si rivolgono al giudice di pace, con scarse speranze di vedersi annullare la seconda sanzione e di essere quindi “rimessi in termini”: ma alcune sentenze sono confortanti.
PRIMA “ASSOLUZIONE” PER UN'AGENZIA IMMOBILIARE
Un'agenzia immobiliare era stata multata perché, in qualità di proprietario di un'autovettura, non aveva comunicato i dati del conducente in occasione di una precedente infrazione. Il ricorrente ha sostenuto di avere inviato tempestiva comunicazione al Comune dichiarando che, data l'attività della agenzia che dirigeva, non era in grado di identificare chi fosse alla guida dell'autoveicolo il giorno della comminata violazione. E secondo il giudice «appare plausibile che, cedendo frequentemente la propria autovettura ai collaboratori per le esigenze della agenzia, il ricorrente non fosse in grado di determinare chi fosse alla guida della propria autovettura il giorno della violazione. L'articolo 180 C.d.S., nel sancire l'obbligo della comunicazione e stabilendo la relativa sanzione, fa salvo il “giustificato motivo”; è di tutta evidenza come le ragioni addotte costituiscano un giustificato motivo e come quindi la sanzione oggi opposta non dovesse essere applicata». (GC 2660/06).
TITOLARE ASSENTE, POSTA APERTA DA UN CONOSCENTE
L'ha scampata anche un altro cittadino che si è visto riconoscere la buona fede perché era assente quando la prima contravvenzione (con la richiesta dei dati) è stata notificata. L’uomo sosteneva: «Sono stato fuori sede per lungo periodo al momento della notifica della infrazione originaria, e ne ho avuto notizia tramite una conoscente, incaricata di ritirare la posta. L'ho pagata tramite tale conoscente, la quale però aveva omesso di informarmi che il verbale prescriveva una comunicazione da effettuare all'ufficio accertatore». La testimone ha confermato la versione del ricorrente. (GC 2661/06)
Aveva inviato i dati per posta: annullata la maximulta a un automobilista
Una rondine non fa primavera, ma due... lasciano sperare. Avete presente la vicenda delle maximulte da 357 euro (poi diventati 250 euro)? Arriva una prima multa, con lo stampato per comunicare il nome del guidatore ai fini del taglio di punti della patente; ma molti non lo inviano, credendo così di accollarsi semplicemente la decurtazione in prima persona. E invece ecco la nuova mazzata. Una pioggia di ricorsi di automobilisti disperati al Giudice di pace non ha sortito nessun effetto: sul verbale, seppure un po' in burocratese, è indicato l'obbligo di comunicare i dati.
Eppure... non uno ma due automobilisti se la sono cavata. Facendo ricorso e spiegando al giudice: io i dati li ho mandati, per posta ordinaria. Non è colpa mia se l'ufficio competente non li ha ricevuti. Una prima sentenza ricorda che nel verbale non era richiesta o imposta nessuna modalità specifica di trasmissione. E il magistrato ha affermato: «E' vero che normalmente è chi deve trasmettere i dati che si preoccupa che la sua comunicazione giunga al destinatario, e quindi sceglie la raccomandata a/r o il fax. Ma è anche vero che, essendo indubbiamente tali modalità più costose, non si può, in mancanza di un obbligo preciso, condannare l'interessato solo perché ha scelto la modalità più economica». E ora ne arriva una simile. «Nè il verbale né la legge davano alcuna indicazione - ha affermato in udienza il cittadino - sul modo di trasmissione dei dati. E io li ho inviati per posta». Il giudice scrive nella sentenza che non c'è motivo di dubitare della sua buona fede. E annullando la maximulta (non quella originaria, ovviamente, ma quella conseguente al mancato arrivo dei dati) gli ha concesso trenta giorni per rinnovare (ma stavolta per raccomandata A.R. o personalmente!) la comunicazione dei dati del conducente. (CS 1042/2006 e GC 1632/2006)
Avete ricevuto una multa con l'autovelox e vi viene chiesto chi era alla guida? Attenzione a come inviate i dati. Il giudice di pace ha bocciato il ricorso di un automobilista contro il verbale “ulteriore”, ovvero la multa di 250 euro che si prende se non si comunica chi fosse il conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente. L'uomo aveva inviato il modulo, debitamente compilato, per posta ordinaria. «E’ ben vero - scrive il giudice nella sentenza - che né il precetto normativo dell’art.126 bis/2, né le circolari ministeriali specificano il mezzo o il sistema di invio della prevista comunicazione (se per posta ordinaria, per raccomandata semplice o A.R. oppure via fax). Tuttavia, trattandosi di un atto recettizio, gli effetti della comunicazione si producono al momento del ricevimento del destinatario, per cui è chi deve trasmettere quei dati che deve adoperarsi affinché esso giunga al destinatario». (DB 1715/2010)
Multa ingiusta e nessuna risposta: l'autonoleggio fa causa e vince
Un autonoleggio riceve la richiesta di comunicare chi fosse il cliente che guidava un suo mezzo multato per eccesso di velocità, comunica i dati dell’effettivo trasgressore ma gli arriva lo stesso la cartella esattoriale. E allora fa causa a... chi lo multa. E vince.
Il ricorso è stato discusso davanti al giudice di pace. Tempo fa, alla ditta venne notificata una cartella esattoriale per conto di un Comune, conseguente ad una multa immediatamente contestata dall'autonoleggio. La ditta aveva già fatto ricorso amministrativo al prefetto competente per territorio ma non ricevette mai risposta. «Tale fatto - rileva il magistrato - inequivocabilmente rende nullo il verbale opposto». (ES 1190/2010)
Caratteri piccoli, cittadino salvo. Il giudice: le contravvenzioni devono essere chiare
Caro Comune, le multe falle pure. Ma quando chiedi al titolare del veicolo le generalità di chi era alla guida, fammi la cortesia di non scrivere con caratteri piccini piccini. Le tue richieste insomma devono essere chiare e leggibili. Altrimenti, la seconda multa te la annullo. Così il giudice che ha accolto la richiesta di una donna.
La ricorrente contestava un verbale della Polizia Municipale da 250 euro, che le contestava la violazione dell'art. 126 bis comma 2 «poiché senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 07.05.2009 aveva violato l'art. 158 c.s.».
A sostegno dell'opposizione, la donna rilevava di non essere stata in grado di comprendere tale obbligo, anche per i caratteri utilizzati nel verbale presupposto per indicare l'avvertimento. E il ricorso è stato accolto: «La Polizia Municipale di quel Comune infatti, diversamente da altre (che, nei casi in cui vi sia la necessità per il trasgressore di fornire delle comunicazioni all'ufficio, evidenziano con chiarezza tale obbligo, allegando anche un modulo prestampato da riempire, rendendo, così, evidente, tale prescrizione), non soltanto non fornisce alcuna allegazione, ma addirittura indica tale prescrizione in calce al verbale, con un carattere diverso e più piccolo e con minore spaziatura, rendendo verosimile la possibilità che, effettivamente, il trasgressore non si renda conto di tale obbligo, soprattutto quando trattasi di soggetto di non giovane età». (BN 1078/2010)
Quel verbale è incomprensibile: il giudice di pace annulla la multa
Le sanzioni per le violazioni al codice della strada dovrebbero avere un fine anche educativo, e non mirare solo a far cassa. Eppure alcune sembrano studiate per indurre in cittadino meno preparato a sbagliare e dover pagare di più. E' il caso della sanzione (250 euro) «per aver omesso di fornire i dati del guidatore dopo una multa per eccesso di velocità» ai fini della decurtazione di punti dalla patente. Il giudice di pace ha annullato la multa comminata a un anziano che assumeva di aver violato la norma in buona fede: essendo lui stesso il guidatore, pensava che bastasse pagare la multa e accettare di farsi togliere i punti dalla patente. E il magistrato ha accolto il suo ricorso, sottolineando che «l'operato delle amministrazioni municipali, nella maggior parte dei casi non ha supplito alla farraginosa formulazione normativa e i destinatari sovente sono «caduti in errore scusabile». In sostanza, chi riceve la prima multa, «leggendo le infelici espressioni (del verbale ndr), intende ragionevolmente di aver già subìto tale sottrazione». E conclude: «La previsione dell'obbligo di comunicazione dei dati è indicata con caratteri effettivamente piccoli per un ultraottantenne, ciò con buona pace di efficacia e trasparenza richieste per gli atti amministrativi». (DB 332/2010)
La macchina del prete sfreccia a tutta velocità ma al volante non c’era lui. Non si ricorda chi guidava: il giudice lo assolve perché era in “buona fede”
«Caro padre, paghi la multa. Non si ricorda chi guidava l'auto? Peggio per lei». Un sacerdote, che usa prestare la sua auto ad altri parroci, ha dovuto fare ricorso al giudice di pace per evitare la pesante ammenda riservata a chi non comunica i dati del conducente della propria auto sanzionata per eccesso di velocità.
Il prelato è stato “salvato” dal giudice. Un autovelox aveva immortalato la sua auto mentre sfrecciava oltre i limiti di velocità consentiti. Il sacerdote aveva pagato la multa e segnalato con una raccomandata «di non essere in grado di individuare il nominativo di chi era alla guida della sua autovettura al momento della sanzione, in quanto la medesima era usata da più persone». Risultato? Il Comune a quel punto gli aveva comminato la seconda multa, quella per «aver omesso di indicare i dati della patente di chi era alla guida».
In udienza, il parroco ha depositato le dichiarazioni di altri due colleghi ai quali è solito prestare l'autovettura di sua proprietà, in ragione del loro ministero sacerdotale. E il giudice si è fidato. Infatti la Corte Costituzionale in questi casi dà un'interpretazione della legge favorevole al cittadino di... buona volontà. La sentenza 165 del 7 maggio 2008 impone, nell'applicazione anche del testo originario dell'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, la necessità di distinguere fra chi fa l'indiano e chi, in buona fede, non può ricordare chi fosse il guidatore. Da una parte quindi «il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione)». E dall'altro «la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, l'idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice» a seconda delle singole fattispecie concrete. (GC 458/2010)
Autovelox, non c’è nulla da fare contro la multa accessoria
La mia auto è stata beccata dall’autovelox: nel verbale, oltre alla contravvenzione, c’è anche l’intimazione a comunicare il nome del conducente (anche se ero proprio io) per il taglio dei punti sulla patente. Se non rispondo sarò condannato a pagare anche la «multa sulla multa»? L’antipatico dilemma ora ha trovato una risposta forse definitiva, che non vi piacerà.
Una lunghissima serie di ricorsi simili è stata riunita e discussa davanti al giudice di pace, con sentenze che mettono un “paletto” probabilmente definitivo. I ricorsi vertevano su verbali di accertamento relativi alla violazione dell’articolo 126 bis comma 2 del codice della strada (ovvero la mancata comunicazione dei dati del guidatore), da parte di automobilisti che, beccati dall’autovelox, avevano comunque pagato la sanzione originaria subìta per eccesso di velocità.
In tutti questi casi, i giudici avevano sospeso i procedimenti dopo che proprio dall’ufficio del giudice di pace di Pisa era stata sollevata questione di costituzionalità. Dopo la decisione della Corte Costituzionale, i procedimenti sono stati riaperti e decisi. Scrive il giudice e in tutte le sentenze per i casi simili (in cui ha accolto i ricorsi degli automobilisti): «Si deve escludere per le persone fisiche, fino alla data del 3 ottobre 2006, l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente».
Attenzione alla data: tutti i ricorsi che riguardano infrazioni successive al 3 ottobre 2006 verranno dunque respinti. Come è possibile verificare dalle sentenze emesse successivamente dallo stesso giudice e dai suoi colleghi dello stesso ufficio. Brutta notizia per gli automobilisti: in tanti si sono rivolti al giudice di pace per opporsi alla multa “nascosta” dietro quella dell’autovelox. La sentenza della Corte Costituzionale dichiarò illegittima la vecchia norma perché penalizzava le persone fisiche rispetto alle persone giuridiche (solo le prime si vedevano detrarre i punti dalla patente), ma la situazione è stata sanata dalla legge 286 entrata in vigore il 4 ottobre 2006: omettere di fornire i dati del guidatore, senza giustificato e documentato motivo, costa 250 euro. (ES 29/2009)
La multa “nascosta”: autovelox, doccia fredda sui ricorsi dei cittadini
Brutte notizie per gli automobilisti, che in gran numero si rivolgono al giudice di pace per opporsi alla multa “nascosta” dietro quella dell'autovelox. Se in passato la poca chiarezza della legge e dei verbali lasciava delle maglie abbastanza larghe, adesso le cose cambiano, e in peggio..
Il giudice ha respinto l'opposizione di un automobilista che chiedeva di annullare un verbale emesso «per non avere il ricorrente comunicato i dati del conducente il proprio autoveicolo in occasione di precedente violazione, al fine della detrazione dei punti sulla patente di guida previsti dalla legge». Il ricorrente sosteneva di non essere stato a conoscenza di tale obbligo, ingannato anche dal fatto che era stata modificata la precedente normativa.
Alla prima udienza il giudice aveva rinviato il procedimento in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, già investita di una questione di legittimità costituzionale della normativa applicata. Pervenuta la sentenza della Consulta, che confermava la validità della normativa posta alla base della sanzione, il risultato era scontato: multa legittima anche se l’ammontare da pagare è diminuito, da 364 euro a 250 euro. (GC 4411/2008)
Se però si paga subito…
In un'altra occasione, il giudice ha ammesso la possibilità che il cittadino sia esente dall'obbligo di comunicare il nome del guidatore. Il caso trattato riguardava una donna che aveva pagato la sanzione originaria immediatamente dopo la visione dell'avviso di accertamento di violazione apposto sul parabrezza della propria autovettura e, poiché detto avviso non esplicitava altro dovere se non quello del pagamento in misura ridotta, aveva ritenuto di aver assolto ogni suo obbligo. Il ricorso è stato accolto: «Il ricorrente ha pagato la sanzione prima della ricezione al proprio domicilio del successivo verbale di accertamento, che appare ragionevole non abbia preso in considerazione in quanto trattasi di sanzione già pagata. È chiara quindi la buona fede del ricorrente e la assoluta mancanza dell'elemento soggettivo nel suo comportamento». (GC 4427/2008)
«Sono analfabeta», ma non evita la sanzione
Secondo molti giudici, la legge salvaguarda chi, senza colpa, non ricordi chi guidava la sua auto (se stabilmente in dotazione a più persone) quando fu beccata dall'autovelox: paga la multa per eccesso di velocità, notifica nei termini l'impossibilità di ricordare il conducente, e almeno in teoria è salvo.
Ma in tutti gli altri casi, la “spia” bisogna pur farla. Altrimenti bisogna pagare anche la seconda sanzione. E non ci sono scuse che tengano.
Un caso abbastanza curioso è capitato sulla scrivania del giudice di pace pisano: «Dopo la contravvenzione per eccesso di velocità non ho comunicato i dati del conducente - ha detto un ricorrente - perché sono analfabeta e quindi non so leggere la multa». In questo caso, il Comune che gli ha fatto la multa ha avuto partita facile, con una comparsa di risposta che evidenziava come l’uomo non sia dotato di documento di guida (altrimenti sarebbe stato interessante scoprire chi gli avesse fatto gli esami). Il ricorrente non si è nemmeno presentato all'udienza. (MC, 2006)
I trabocchetti dell'autovelox
Novità importanti, ma non tutte confortanti per gli automobilisti, riguardo alle maximulte per chi, beccato dall'autovelox, non comunica i dati del guidatore. In tantissimi sbagliano, seppure in buona fede, perché pagando la prima multa credono di essere a posto con la pubblica amministrazione. «Guidavo io - pensano - quindi i punti dalla patente li toglieranno a me». Errore grave , purtroppo, perché a questo punto arriva una seconda multa, e di quelle pesanti: ben 367 euro fino al 2008, poi diventati 250 euro.
Molti si rivolgono al giudice di pace, con scarse speranze di vedersi annullare la seconda sanzione e di essere quindi “rimessi in termini”: ma alcune sentenze sono confortanti.
PRIMA “ASSOLUZIONE” PER UN'AGENZIA IMMOBILIARE
Un'agenzia immobiliare era stata multata perché, in qualità di proprietario di un'autovettura, non aveva comunicato i dati del conducente in occasione di una precedente infrazione. Il ricorrente ha sostenuto di avere inviato tempestiva comunicazione al Comune dichiarando che, data l'attività della agenzia che dirigeva, non era in grado di identificare chi fosse alla guida dell'autoveicolo il giorno della comminata violazione. E secondo il giudice «appare plausibile che, cedendo frequentemente la propria autovettura ai collaboratori per le esigenze della agenzia, il ricorrente non fosse in grado di determinare chi fosse alla guida della propria autovettura il giorno della violazione. L'articolo 180 C.d.S., nel sancire l'obbligo della comunicazione e stabilendo la relativa sanzione, fa salvo il “giustificato motivo”; è di tutta evidenza come le ragioni addotte costituiscano un giustificato motivo e come quindi la sanzione oggi opposta non dovesse essere applicata». (GC 2660/06).
TITOLARE ASSENTE, POSTA APERTA DA UN CONOSCENTE
L'ha scampata anche un altro cittadino che si è visto riconoscere la buona fede perché era assente quando la prima contravvenzione (con la richiesta dei dati) è stata notificata. L’uomo sosteneva: «Sono stato fuori sede per lungo periodo al momento della notifica della infrazione originaria, e ne ho avuto notizia tramite una conoscente, incaricata di ritirare la posta. L'ho pagata tramite tale conoscente, la quale però aveva omesso di informarmi che il verbale prescriveva una comunicazione da effettuare all'ufficio accertatore». La testimone ha confermato la versione del ricorrente. (GC 2661/06)
Aveva inviato i dati per posta: annullata la maximulta a un automobilista
Una rondine non fa primavera, ma due... lasciano sperare. Avete presente la vicenda delle maximulte da 357 euro (poi diventati 250 euro)? Arriva una prima multa, con lo stampato per comunicare il nome del guidatore ai fini del taglio di punti della patente; ma molti non lo inviano, credendo così di accollarsi semplicemente la decurtazione in prima persona. E invece ecco la nuova mazzata. Una pioggia di ricorsi di automobilisti disperati al Giudice di pace non ha sortito nessun effetto: sul verbale, seppure un po' in burocratese, è indicato l'obbligo di comunicare i dati.
Eppure... non uno ma due automobilisti se la sono cavata. Facendo ricorso e spiegando al giudice: io i dati li ho mandati, per posta ordinaria. Non è colpa mia se l'ufficio competente non li ha ricevuti. Una prima sentenza ricorda che nel verbale non era richiesta o imposta nessuna modalità specifica di trasmissione. E il magistrato ha affermato: «E' vero che normalmente è chi deve trasmettere i dati che si preoccupa che la sua comunicazione giunga al destinatario, e quindi sceglie la raccomandata a/r o il fax. Ma è anche vero che, essendo indubbiamente tali modalità più costose, non si può, in mancanza di un obbligo preciso, condannare l'interessato solo perché ha scelto la modalità più economica». E ora ne arriva una simile. «Nè il verbale né la legge davano alcuna indicazione - ha affermato in udienza il cittadino - sul modo di trasmissione dei dati. E io li ho inviati per posta». Il giudice scrive nella sentenza che non c'è motivo di dubitare della sua buona fede. E annullando la maximulta (non quella originaria, ovviamente, ma quella conseguente al mancato arrivo dei dati) gli ha concesso trenta giorni per rinnovare (ma stavolta per raccomandata A.R. o personalmente!) la comunicazione dei dati del conducente. (CS 1042/2006 e GC 1632/2006)
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