La manifestazione
Capitolo 9
Qui si va nel penale
Antonio Scuglia
8 MINUTI DI LETTURA
Manda la vicina a quel paese, assolto: «Ha sbagliato ma chiedeva solo silenzio di notte per poter dormire»
Notti afose, la gente non riesce a dormire, e se i vicini chiacchierano nelle ore piccole è ancora peggio. A volte una parola tira l'altra, quando si chiede silenzio, e magari ne vola qualcuna di troppo. Solo un'altra estate si è rivelata peggiore: quella del 2003. E proprio all'estate 2003 risale una denuncia per una lite fra vicini, decisa alla fine dal giudice di pace. Che ha assolto un sessantenne, querelato per aver mandato una vicina a quel paese. Una signora aveva denunciato l'uomo perché le aveva detto frasi del tipo: «Stai zitta cretina e vai aff...». Per questo reato (ingiurie) il pm aveva chiesto la condanna dell'uomo a 500 euro di multa.
Sentiti i testimoni, il giudice ha effettivamente concluso che le offese da parte del sessantenne c'erano state, ma erano scusabili a causa di una provocazione. «Dall'istruttoria - si legge nella sentenza - è emerso che la parte offesa era intenta a ora tarda a parlare con una vicina con un tono di voce che, considerando la distanza (circa cinque metri), non poteva essere sommesso. Risulta altresì che quanto dichiarato da una testimone che l'uomo, rivolto alle due donne, aveva invitato la testimone a stare zitta mandando a quel paese l'altra».
Ebbene: «Tale espressione, indubbiamente volgare, non può avere contenuto ingiurioso, in quanto pronunciata non contestualmente, ma frutto della provocazione operata dalla testimone la quale, a contestazione del difensore (modificando una prima versione) ha ammesso di aver risposto all'esortazione dell'uomo di stare zitta, dicendogli che nella sua proprietà poteva fare quello che voleva».
La quale circostanza, ad avviso del giudice, «nell'ulteriore considerazione della minimalità del contenuto ingiurioso, consente l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 cp». Ovvero: non è punibile chi ha offeso qualcuno nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. (BN 192/2006)
Si pente dopo lo schiaffo, il magistrato perdona un giovane: in alcuni casi l'attività riparatoria è decisiva
Per alcuni reati di lieve entità, l'ordinamento italiano prevede anche un caso nel quale il colpevole possa essere perdonato, qualora abbia dimostrato un reale pentimento. E applicando la norma (l'articolo 35 della legge istitutiva del giudice di pace), il magistrato ha assolto un ragazzo che tre anni fa aveva dato uno schiaffo ad un compagno di scuola, provocandogli una lesione giudicata guaribile in due giorni, ed era stato querelato, con una richiesta di 5mila euro di risarcimento (e provvisionale di 2mila). Tutto è nato quando l’imputato chiese alla parte lesa di ritirare una querela già presentata contro un altro ragazzo.
«Indubbiamente nel caso presente non si può parlare di episodio di bullismo» si legge nella sentenza. Infatti, ricorda il giudice, l'imputato, allora rappresentante d'istituto, era intervenuto «come “paciere” e in effetti era questa la sua intenzione» nel momento che ha avvicinato la parte civile, chiedendogli di desistere dall'azione legale intrapresa nei confronti di un altro compagno dal quale era stato schiaffeggiato. Il colpevole fu immediatamente sospeso dalla scuola «ed è questa la vera e unica punizione che lo stesso meritava per il suo gesto», scrive il giudice. Il ragazzo fu immediatamente querelato nonostante cercasse subito di chiedere scusa. La legge istitutiva del giudice di pace, ricorda il magistrato, all'articolo 35 prevede la pronuncia di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. E il giudice ha ritenuto tali «le ampie scuse proposte dall'imputato alla parte lesa». (MC 121/2010)
Lo zio gli ruba la targa e le multe arrivano a lui
Della mamma ci si può fidare più o meno sempre. Magari anche del papà. Di tutti gli altri, meglio di no. Lo ha scoperto a sue spese un giovane, quando ha cominciato a vedersi recapitare a casa i verbali delle multe relative a un motorino al quale era stata attaccata la sua targa. Ma lui la targa non l'aveva mica data a nessuno: gliel'aveva portata via lo zio, residente in Puglia.
Per vedere riconosciute le proprie ragioni, il ragazzo si è dovuto rivolgere al giudice di pace. Il ricorrente chiedeva l'annullamento di una serie di verbali amministrativi elevati nei suoi confronti da addetti alla questura e al ministero degli Interni: a sua insaputa, lo zio, che era stato suo ospite, si era appropriato della targa di un suo vecchio ciclomotore e l'aveva posizionata su un proprio scooter senza dirgli nulla. Ricevute le notifiche per infrazioni varie, fra le quali la mancata revisione del motorino, il ricorrente ha dovuto sporgere immediatamente denuncia querela nei confronti del parente. (ES 952 e 962/2010).
Offese e minacciò i vicini. La pena? In casa per dieci weekend
Condannato a restare a casa per dieci week-end consecutivi, venti giorni in tutto. È stata la sentenza emessa dal giudice di pace a carico di un operaio.
L’uomo di 43 anni è accusato di offese e minacce ai vicini di casa. Il provvedimento parte alla mezzanotte di venerdì e resta attivo fino a quella di domenica. La prossima volta, prima di aprire bocca per offendere e minacciare i vicini, l’operaio ci penserà sicuramente due volte.
I fatti risalgono a qualche anno fa. Fra i vicini i rapporti sarebbero stati tesi da tempo e gli episodi in cui sarebbero volate parolacce di ogni tipo e minacce anche fisiche non si contano. Finché un giorno i vicini, marito e moglie - alla fine dell’ennesima lite furibonda scoppiata nel condominio e finita a colpi di contumelie classiche, con cui si ipotizzava per lei una condotta morale discutibile e di conseguenza per lui di portare in testa il segno delle sue infedeltà - decidono di querelare l’operaio. La vicenda finisce così in giudizio penale e all’imputato vengono contestati i reati relativi agli articoli 612 e 594 del codice penale. E l’operaio viene condannato, data la limitazione su altri tipi di pena, alla misura della “permanenza domiciliare”, prevista dalla legge che regolamenta le competenze dei giudici di pace, la numero 274 del 2000. (2009)
Critica politica lecita anche se pungente: accusata per una lettera, il giudice la scagiona
La critica può essere anche accesa, soprattutto parlando di politica, perché la sua espressione, anche in una lettera al giornale, costituisce una manifestazione della libertà di parola e di opinione. Seguendo questo ragionamento e basandosi sulle pronunce della Corte di Cassazione in materia, il giudice di pace ha assolto una donna citata in giudizio da un circolo.
La donna era stata citata perché in una lettera pubblicata su un giornale affermava: “Non sarebbe meglio forse tagliare i fondi all'associazione X e alle decine di associazioni di sinistra veri parassiti del denaro pubblico, invece di tagliare sulle cose più importanti e dare la colpa a Berlusconi?”. «L'individuazione del punto di equilibrio tra il diritto di critica e diritto all'onore - scrive il giudice in sentenza - deve passare necessariamente attraverso l'esame dei criteri giurisprudenziali all'uopo individuati che, enucleati per il diritto di cronaca, sono applicabili, con opportuni adattamenti, al diritti do critica». E secondo la Cassazione (sentenza 13735/2006), “ai fini della configurabilità del diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto non è la maggiore o minore aggressività delle espressioni utilizzate o l'asprezza dei toni, che infatti può essere anche accesa nella critica politica, ravvisabile allorquando queste non siano pertinenti ai temi apparentemente in discussione”. Di qui l'assoluzione. (MC, 2008)
Insultò il vigilino, condannato a pagare anche i danni morali: mille euro
Trova la multa sul parabrezza e si arrabbia con il vigilino: «Testa..., ti avevo detto che ci stavo tre minuti, sei un esaltato» e giù un altro insulto.
E poi: «Non ti do proprio nulla (insulto), fammi pure la sanzione, io non sono un morto di fame come te, anzi dammi nome e cognome che ti sistemo io». Per queste due frasi, pronunciate nei confronti di un ausiliario del traffico, un uomo è stato condannato dal giudice di pace a 200 euro di multa, 500 euro di danni morali e le spese processuali. L’imputato negava ogni addebito ma l'istruttoria ha fatto emergere, rileva il giudice, la colpevolezza dell'imputato: «La particolare qualità della parte offesa - recita la sentenza - sentita come teste, ausiliare del traffico nell'assolvimento di una pubblica funzione, avvalora la sua testimonianza».
Il giudice ha però ritenuto equo ridimensionare l'ammontare del risarcimento a 500 euro (l’avvocato della parte offesa ne aveva chiesto 2mila), «tenuto conto sia della natura stessa delle offese, sia del fatto che esse sono state proferite durante una discussione, quindi senza alcuna premeditazione e in un momento di evidente tensione» (BN 2007).
Picchiato per difendere un gatto: il padrone del cane che stava per sbranare il felino lo ha colpito al volto con un pugno
Un pugno in pieno viso per aver difeso un gatto: un uomo ha denunciato l'aggressore facendolo condannare a mille euro di multa più quasi altri duemila per risarcimento e spese processuali. Alla scena era infatti presente un testimone, e le forze dell'ordine intervenute di lì a poco hanno potuto chiarire la dinamica dei fatti. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace, dopo l'inutile tentativo di conciliazione.
Secondo il querelante, l'altro giovane era a passeggio con un cane di grossa taglia sprovvisto di museruola e l'animale aveva puntato con atteggiamento aggressivo un gatto. Lui quindi si era messo fra i due animali, invitando il giovane ad allontanare il cane; ma questi, per tutta risposta, gli sferrava un pugno sul viso, causandogli lesioni poi dichiarate guaribili in sette giorni. Trattandosi di lesioni lievi, la procedibilità era subordinata alla presentazione della querela, arrivata puntualmente.
La versione della parte offesa, insieme alla testimonianza di un'altra persona presente ai fatti, è stata confermata da due agenti delle forze dell'ordine intervenuti su chiamata: entrambi hanno confermato che l'uomo aveva un labbro sanguinante, e uno dei due agenti ha aggiunto che l'aggressore aveva la mano destra sanguinante. Nessuna prova, rileva il giudice, è stata fornita circa una provocazione, ipotizzata dalla difesa del querelato, che sarebbe stata alla base della sua risposta fisica. «Provata quindi la penale responsabilità dell'imputato - si legge in sentenza - e non ritenendo questo giudice di dover applicare le attenuanti generiche invocate dalla difesa, per la gravità dell'episodio di bullismo e la gratuità dell'aggressione», è arrivata la condanna. Il querelante aveva chiesto 5mila euro (GC 2007).
Notti afose, la gente non riesce a dormire, e se i vicini chiacchierano nelle ore piccole è ancora peggio. A volte una parola tira l'altra, quando si chiede silenzio, e magari ne vola qualcuna di troppo. Solo un'altra estate si è rivelata peggiore: quella del 2003. E proprio all'estate 2003 risale una denuncia per una lite fra vicini, decisa alla fine dal giudice di pace. Che ha assolto un sessantenne, querelato per aver mandato una vicina a quel paese. Una signora aveva denunciato l'uomo perché le aveva detto frasi del tipo: «Stai zitta cretina e vai aff...». Per questo reato (ingiurie) il pm aveva chiesto la condanna dell'uomo a 500 euro di multa.
Sentiti i testimoni, il giudice ha effettivamente concluso che le offese da parte del sessantenne c'erano state, ma erano scusabili a causa di una provocazione. «Dall'istruttoria - si legge nella sentenza - è emerso che la parte offesa era intenta a ora tarda a parlare con una vicina con un tono di voce che, considerando la distanza (circa cinque metri), non poteva essere sommesso. Risulta altresì che quanto dichiarato da una testimone che l'uomo, rivolto alle due donne, aveva invitato la testimone a stare zitta mandando a quel paese l'altra».
Ebbene: «Tale espressione, indubbiamente volgare, non può avere contenuto ingiurioso, in quanto pronunciata non contestualmente, ma frutto della provocazione operata dalla testimone la quale, a contestazione del difensore (modificando una prima versione) ha ammesso di aver risposto all'esortazione dell'uomo di stare zitta, dicendogli che nella sua proprietà poteva fare quello che voleva».
La quale circostanza, ad avviso del giudice, «nell'ulteriore considerazione della minimalità del contenuto ingiurioso, consente l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 cp». Ovvero: non è punibile chi ha offeso qualcuno nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. (BN 192/2006)
Si pente dopo lo schiaffo, il magistrato perdona un giovane: in alcuni casi l'attività riparatoria è decisiva
Per alcuni reati di lieve entità, l'ordinamento italiano prevede anche un caso nel quale il colpevole possa essere perdonato, qualora abbia dimostrato un reale pentimento. E applicando la norma (l'articolo 35 della legge istitutiva del giudice di pace), il magistrato ha assolto un ragazzo che tre anni fa aveva dato uno schiaffo ad un compagno di scuola, provocandogli una lesione giudicata guaribile in due giorni, ed era stato querelato, con una richiesta di 5mila euro di risarcimento (e provvisionale di 2mila). Tutto è nato quando l’imputato chiese alla parte lesa di ritirare una querela già presentata contro un altro ragazzo.
«Indubbiamente nel caso presente non si può parlare di episodio di bullismo» si legge nella sentenza. Infatti, ricorda il giudice, l'imputato, allora rappresentante d'istituto, era intervenuto «come “paciere” e in effetti era questa la sua intenzione» nel momento che ha avvicinato la parte civile, chiedendogli di desistere dall'azione legale intrapresa nei confronti di un altro compagno dal quale era stato schiaffeggiato. Il colpevole fu immediatamente sospeso dalla scuola «ed è questa la vera e unica punizione che lo stesso meritava per il suo gesto», scrive il giudice. Il ragazzo fu immediatamente querelato nonostante cercasse subito di chiedere scusa. La legge istitutiva del giudice di pace, ricorda il magistrato, all'articolo 35 prevede la pronuncia di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. E il giudice ha ritenuto tali «le ampie scuse proposte dall'imputato alla parte lesa». (MC 121/2010)
Lo zio gli ruba la targa e le multe arrivano a lui
Della mamma ci si può fidare più o meno sempre. Magari anche del papà. Di tutti gli altri, meglio di no. Lo ha scoperto a sue spese un giovane, quando ha cominciato a vedersi recapitare a casa i verbali delle multe relative a un motorino al quale era stata attaccata la sua targa. Ma lui la targa non l'aveva mica data a nessuno: gliel'aveva portata via lo zio, residente in Puglia.
Per vedere riconosciute le proprie ragioni, il ragazzo si è dovuto rivolgere al giudice di pace. Il ricorrente chiedeva l'annullamento di una serie di verbali amministrativi elevati nei suoi confronti da addetti alla questura e al ministero degli Interni: a sua insaputa, lo zio, che era stato suo ospite, si era appropriato della targa di un suo vecchio ciclomotore e l'aveva posizionata su un proprio scooter senza dirgli nulla. Ricevute le notifiche per infrazioni varie, fra le quali la mancata revisione del motorino, il ricorrente ha dovuto sporgere immediatamente denuncia querela nei confronti del parente. (ES 952 e 962/2010).
Offese e minacciò i vicini. La pena? In casa per dieci weekend
Condannato a restare a casa per dieci week-end consecutivi, venti giorni in tutto. È stata la sentenza emessa dal giudice di pace a carico di un operaio.
L’uomo di 43 anni è accusato di offese e minacce ai vicini di casa. Il provvedimento parte alla mezzanotte di venerdì e resta attivo fino a quella di domenica. La prossima volta, prima di aprire bocca per offendere e minacciare i vicini, l’operaio ci penserà sicuramente due volte.
I fatti risalgono a qualche anno fa. Fra i vicini i rapporti sarebbero stati tesi da tempo e gli episodi in cui sarebbero volate parolacce di ogni tipo e minacce anche fisiche non si contano. Finché un giorno i vicini, marito e moglie - alla fine dell’ennesima lite furibonda scoppiata nel condominio e finita a colpi di contumelie classiche, con cui si ipotizzava per lei una condotta morale discutibile e di conseguenza per lui di portare in testa il segno delle sue infedeltà - decidono di querelare l’operaio. La vicenda finisce così in giudizio penale e all’imputato vengono contestati i reati relativi agli articoli 612 e 594 del codice penale. E l’operaio viene condannato, data la limitazione su altri tipi di pena, alla misura della “permanenza domiciliare”, prevista dalla legge che regolamenta le competenze dei giudici di pace, la numero 274 del 2000. (2009)
Critica politica lecita anche se pungente: accusata per una lettera, il giudice la scagiona
La critica può essere anche accesa, soprattutto parlando di politica, perché la sua espressione, anche in una lettera al giornale, costituisce una manifestazione della libertà di parola e di opinione. Seguendo questo ragionamento e basandosi sulle pronunce della Corte di Cassazione in materia, il giudice di pace ha assolto una donna citata in giudizio da un circolo.
La donna era stata citata perché in una lettera pubblicata su un giornale affermava: “Non sarebbe meglio forse tagliare i fondi all'associazione X e alle decine di associazioni di sinistra veri parassiti del denaro pubblico, invece di tagliare sulle cose più importanti e dare la colpa a Berlusconi?”. «L'individuazione del punto di equilibrio tra il diritto di critica e diritto all'onore - scrive il giudice in sentenza - deve passare necessariamente attraverso l'esame dei criteri giurisprudenziali all'uopo individuati che, enucleati per il diritto di cronaca, sono applicabili, con opportuni adattamenti, al diritti do critica». E secondo la Cassazione (sentenza 13735/2006), “ai fini della configurabilità del diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto non è la maggiore o minore aggressività delle espressioni utilizzate o l'asprezza dei toni, che infatti può essere anche accesa nella critica politica, ravvisabile allorquando queste non siano pertinenti ai temi apparentemente in discussione”. Di qui l'assoluzione. (MC, 2008)
Insultò il vigilino, condannato a pagare anche i danni morali: mille euro
Trova la multa sul parabrezza e si arrabbia con il vigilino: «Testa..., ti avevo detto che ci stavo tre minuti, sei un esaltato» e giù un altro insulto.
E poi: «Non ti do proprio nulla (insulto), fammi pure la sanzione, io non sono un morto di fame come te, anzi dammi nome e cognome che ti sistemo io». Per queste due frasi, pronunciate nei confronti di un ausiliario del traffico, un uomo è stato condannato dal giudice di pace a 200 euro di multa, 500 euro di danni morali e le spese processuali. L’imputato negava ogni addebito ma l'istruttoria ha fatto emergere, rileva il giudice, la colpevolezza dell'imputato: «La particolare qualità della parte offesa - recita la sentenza - sentita come teste, ausiliare del traffico nell'assolvimento di una pubblica funzione, avvalora la sua testimonianza».
Il giudice ha però ritenuto equo ridimensionare l'ammontare del risarcimento a 500 euro (l’avvocato della parte offesa ne aveva chiesto 2mila), «tenuto conto sia della natura stessa delle offese, sia del fatto che esse sono state proferite durante una discussione, quindi senza alcuna premeditazione e in un momento di evidente tensione» (BN 2007).
Picchiato per difendere un gatto: il padrone del cane che stava per sbranare il felino lo ha colpito al volto con un pugno
Un pugno in pieno viso per aver difeso un gatto: un uomo ha denunciato l'aggressore facendolo condannare a mille euro di multa più quasi altri duemila per risarcimento e spese processuali. Alla scena era infatti presente un testimone, e le forze dell'ordine intervenute di lì a poco hanno potuto chiarire la dinamica dei fatti. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace, dopo l'inutile tentativo di conciliazione.
Secondo il querelante, l'altro giovane era a passeggio con un cane di grossa taglia sprovvisto di museruola e l'animale aveva puntato con atteggiamento aggressivo un gatto. Lui quindi si era messo fra i due animali, invitando il giovane ad allontanare il cane; ma questi, per tutta risposta, gli sferrava un pugno sul viso, causandogli lesioni poi dichiarate guaribili in sette giorni. Trattandosi di lesioni lievi, la procedibilità era subordinata alla presentazione della querela, arrivata puntualmente.
La versione della parte offesa, insieme alla testimonianza di un'altra persona presente ai fatti, è stata confermata da due agenti delle forze dell'ordine intervenuti su chiamata: entrambi hanno confermato che l'uomo aveva un labbro sanguinante, e uno dei due agenti ha aggiunto che l'aggressore aveva la mano destra sanguinante. Nessuna prova, rileva il giudice, è stata fornita circa una provocazione, ipotizzata dalla difesa del querelato, che sarebbe stata alla base della sua risposta fisica. «Provata quindi la penale responsabilità dell'imputato - si legge in sentenza - e non ritenendo questo giudice di dover applicare le attenuanti generiche invocate dalla difesa, per la gravità dell'episodio di bullismo e la gratuità dell'aggressione», è arrivata la condanna. Il querelante aveva chiesto 5mila euro (GC 2007).
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