Trasporti
Capitolo 18
Qualche pratico consiglio
Antonio Scuglia
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Attenzione a non sbagliare con le scadenze! Trenta giorni non sono un mese.
Il ricorso al Giudice di Pace va proposto entro 60 giorni dal ricevimento del verbale per le contravvenzioni al Codice della strada, che diventano 30 se si fa ricorso contro ingiunzioni prefettizie o contro cartelle esattoriali.
Molti sbagliano e fanno il ricorso dopo due mesi (o un mese) ma non è la stessa cosa. E se si propone ricorso dopo l'ultimo giorno utile, si perde.
Non proponete ricorso al solo fine di sospendere l'esecuzione della contravvenzione:
secondo il nuovo Codice della strada (articolo 204 bis) "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente" nella prima udienza di comparizione.
Ricordate che nei ricorsi contro le contravvenzioni, se non vi presentate in udienza e non delegate formalmente un'altra persona a farlo per voi, nella quasi totalità dei casi il ricorso sarà respinto senza che il Giudice entri nel merito.
Il Giudice di pace (e/o il Prefetto) competente per territorio, in caso di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, è quello del luogo dove è avvenuta la presunta violazione.
Tenetene conto, prima di ritrovarvi ad affrontare una o più udienze in città magari lontane dal vostro domicilio.
Solo nel caso abbiate un serio motivo di impedimento (ad esempio: siete ricoverato in ospedale) potete comunicare al giudice la vostra indisponibilità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, chiedendo un rinvio dell'udienza.
Prima di fare ricorso al Giudice di pace valutate anche l'opportunità di presentarlo al Prefetto: la pratica è gratuita (mentre dal Giudice di pace si paga un contributo non inferiore ai 41 euro, che riavrete solo in caso di vittoria).
Se il Prefetto boccia il ricorso, potrete sempre rivolgervi al Giudice di pace entro i 30 giorni successivi.
Se vi arriva una notifica, non pensate di aggirarla facilmente (ai fini della prescrizione) rifiutandovi di riceverla: questa sarà comunque messa in giacenza alle Poste.
I moduli per i ricorsi sono facilmente scaricabili da molti e benemeriti siti di consumatori, ma attenzione: il "copia e incolla" da Internet non è (comprensibilmente) ben visto dai giudici, soprattutto se dimenticate di inquadrare bene la fattispecie precisa della vicenda che vi interessa.
Può essere sempre utile citare nel vostro ricorso sentenze favorevoli, di qualunque giudice, per casi simili al vostro, se ne siete a conoscenza. Ma ricordate che le sentenze precedenti non vincolano il giudice. O se preferite una citazione più dotta, "non fanno giurisprudenza".
E' chiaro che nessun Giudice di pace smentirà facilmente la Corte costituzionale o la Cassazione, ma l'elenco finisce qui.
Se venite citati in giudizio davanti al Giudice di pace, è sempre conveniente presentarvi: se avete torto, il tentativo di conciliazione che farà il giudice potrebbe comunque andare a buon fine e risparmiarvi una condanna, potenzialmente molto onerosa, al pagamento delle spese legali.
Nelle cause contro le assicurazioni ricordatevi che è buona norma valutare attentamente le proposte della controparte: se queste sono accettabili anche se non del tutto corrispondenti alle vostre aspettative, trovare un accordo anche in corso di causa può preservarvi dal correre rischi inutili e trovarvi magari a soccombere perché avete chiesto troppo.
Se decidete di contestare davanti al Giudice di pace l'ammontare di una bolletta del gas, del telefono, della luce e così via, ricordate che è comunque opportuno pagare quantomeno la parte di bolletta che non mettete in discussione! Altrimenti sarete dalla parte del torto e in ogni caso vi vedrete accollare, totalmente o in parte, le spese del procedimento.
Il ricorso al Giudice di Pace va proposto entro 60 giorni dal ricevimento del verbale per le contravvenzioni al Codice della strada, che diventano 30 se si fa ricorso contro ingiunzioni prefettizie o contro cartelle esattoriali.
Molti sbagliano e fanno il ricorso dopo due mesi (o un mese) ma non è la stessa cosa. E se si propone ricorso dopo l'ultimo giorno utile, si perde.
Non proponete ricorso al solo fine di sospendere l'esecuzione della contravvenzione:
secondo il nuovo Codice della strada (articolo 204 bis) "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente" nella prima udienza di comparizione.
Ricordate che nei ricorsi contro le contravvenzioni, se non vi presentate in udienza e non delegate formalmente un'altra persona a farlo per voi, nella quasi totalità dei casi il ricorso sarà respinto senza che il Giudice entri nel merito.
Il Giudice di pace (e/o il Prefetto) competente per territorio, in caso di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, è quello del luogo dove è avvenuta la presunta violazione.
Tenetene conto, prima di ritrovarvi ad affrontare una o più udienze in città magari lontane dal vostro domicilio.
Solo nel caso abbiate un serio motivo di impedimento (ad esempio: siete ricoverato in ospedale) potete comunicare al giudice la vostra indisponibilità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, chiedendo un rinvio dell'udienza.
Prima di fare ricorso al Giudice di pace valutate anche l'opportunità di presentarlo al Prefetto: la pratica è gratuita (mentre dal Giudice di pace si paga un contributo non inferiore ai 41 euro, che riavrete solo in caso di vittoria).
Se il Prefetto boccia il ricorso, potrete sempre rivolgervi al Giudice di pace entro i 30 giorni successivi.
Se vi arriva una notifica, non pensate di aggirarla facilmente (ai fini della prescrizione) rifiutandovi di riceverla: questa sarà comunque messa in giacenza alle Poste.
I moduli per i ricorsi sono facilmente scaricabili da molti e benemeriti siti di consumatori, ma attenzione: il "copia e incolla" da Internet non è (comprensibilmente) ben visto dai giudici, soprattutto se dimenticate di inquadrare bene la fattispecie precisa della vicenda che vi interessa.
Può essere sempre utile citare nel vostro ricorso sentenze favorevoli, di qualunque giudice, per casi simili al vostro, se ne siete a conoscenza. Ma ricordate che le sentenze precedenti non vincolano il giudice. O se preferite una citazione più dotta, "non fanno giurisprudenza".
E' chiaro che nessun Giudice di pace smentirà facilmente la Corte costituzionale o la Cassazione, ma l'elenco finisce qui.
Se venite citati in giudizio davanti al Giudice di pace, è sempre conveniente presentarvi: se avete torto, il tentativo di conciliazione che farà il giudice potrebbe comunque andare a buon fine e risparmiarvi una condanna, potenzialmente molto onerosa, al pagamento delle spese legali.
Nelle cause contro le assicurazioni ricordatevi che è buona norma valutare attentamente le proposte della controparte: se queste sono accettabili anche se non del tutto corrispondenti alle vostre aspettative, trovare un accordo anche in corso di causa può preservarvi dal correre rischi inutili e trovarvi magari a soccombere perché avete chiesto troppo.
Se decidete di contestare davanti al Giudice di pace l'ammontare di una bolletta del gas, del telefono, della luce e così via, ricordate che è comunque opportuno pagare quantomeno la parte di bolletta che non mettete in discussione! Altrimenti sarete dalla parte del torto e in ogni caso vi vedrete accollare, totalmente o in parte, le spese del procedimento.
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