Il Tirreno

Capitolo 8

La giungla delle notifiche

Antonio Scuglia
La giungla delle notifiche

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Il carcere lo salva dalle multe: i verbali arrivavano a casa…

La galera è una delle cose peggiori che si possa augurare a una persona, ma a volte può essere utile. Almeno a risparmiare soldi. È il caso di un detenuto, che davanti al giudice di pace si è opposto con successo a un'ingiunzione relativa a multe non pagate. Il giudice non ha potuto fare a meno di rilevare un errore insanabile nelle notifiche, lasciate presso la sua abitazione, e il mancato pagamento delle quali aveva dato origine a quest'ultima. «Ero già al gabbio, come facevo a venire a conoscenza dei verbali?», ha affermato l'uomo. Che in giudizio ha potuto portare il documento decisivo: un verbale di esecuzione di ordinanza cautelare. A casa sua in effetti non poteva esserci. (RB 750/2010)

Ponsacco non è una metropoli : multa notificata in ritardo, il giudice la annulla


Se Ponsacco (15mila abitanti) è una “grande realtà urbana”, cioè una specie di metropoli, cosa saranno Londra o Parigi? Fa un po' impressione veder rimarcare il dato, abbastanza ovvio, su una sentenza. Ma questa è chiara. Il magistrato ha accolto il ricorso di un automobilista ponsacchino presentato «per decorso del termine per la notificazione».
La controversia verteva sulla notifica di una multa per eccesso di velocità sulla superstrada, dove un autovelox aveva sorpreso l'automobilista a viaggiare a 112 km orari. Va bene, avrò pigiato anche troppo sull'acceleratore, ha detto l'uomo, ma la multa mi è stata contestata in ritardo, quindi non è valida. Infatti la notifica era avvenuta ben oltre i 150 giorni concessi all’epoca dalla legge. L’ente che ha affettuato la contravvenzione eccepiva che la chiarificazione è avvenuta dopo essere venuti a conoscenza della residenza del sanzionato, «adducendo ritardo - si legge in sentenza - per obiettive difficoltà che si hanno nelle grandi realtà urbane, ma tale affermazione non è certo applicabile nel presente caso che ha come destinazione il Comune di Ponsacco!!!!». E di certo, conclude il giudice, «non può farsi ricadere sull'utente della strada l'inefficienza degli uffici». (MC 488/2010)

L'ingiunzione la ritira un fantasma . Un vero giallo: sulla notifica c'è la firma di una donna che è morta 27 anni prima

I fantasmi non esistono, questo è noto. Ma se non esistono, come fanno a firmare la notifica di un preavviso di fermo amministrativo?
Un uomo ha proposto un'opposizione al giudice, sostenendo che la notifica (ultimo atto del procedimento di una multa presa nel 2002 e non pagata) era nulla perché... ricevuta e firmata da sua moglie che è deceduta nel lontano 1973. Ancora più curioso è che l'automobilista abbia perso la causa, e non per colpa del suo difensore: infatti, contro quella notifica aveva addirittura proposto opposizione (come ha fatto, se non l'aveva ricevuta? hanno notato le controparti); e, nelle more della vicenda, aveva comunque pagato la multa. Era quindi stata sanata in ogni caso la nullità della notifica. E alla fine dovrà pagare anche 500 euro di spese legali, equamente divise fra le due parti convenute.
La causa è stata discussa davanti al giudice e l'avvocato del ricorrente andrà comunque in appello.
La vicenda è effettivamente curiosa quanto intricata. Quello che forse non si riuscirà mai a chiarire, neanche in sede di appello in tribunale, è come abbia fatto una persona morta da 27 anni a ricevere, firmare e conservare la notifica di un'ingiunzione di pagamento. Chi aprì quel giorno al postino, firmando col nome di una persona che non c'era più? (FC 1177/2010)

L’incarico della Sepi è legittimo: valide le notifiche di Pisana Recapiti

Sono tantissimi i cittadini che fanno ricorso al giudice di pace contro le multe, sostenendo la nullità delle notifiche non effettuate dai messi comunali. Ma una recente sentenza è una doccia gelata sulle speranze di molti di essi. Una donna contestava la legittimità della notifica di alcuni verbali effettuata dalla Pisana Recapiti «la cui concessione era scaduta il 31 dicembre 2006 e non era stata rinnovata».
Secondo il giudice, però, il ricorso è infondato. La decisione peraltro avviene sulla base di precedenti sentenze dello stesso ufficio e di quella della Cassazione civile 20440 del 2006 (dove viene dichiarata giuridicamente inesistente la notifica fatta da un’agenzia privata): i Comuni che conferiscono la qualifica di messi notificatori a soggetti specificamente incaricati di procedere alla notifica superano il problema. E il Comune di Pisa, in effetti, ha affidato (con delibera del Consiglio) il servizio di notifica delle violazioni al Codice della strada proprio alla Pisana Recapiti. (FC 49/2009)

Se la notifica è imprecisa il cittadino è salvo

Chi emette un'ingiunzione di pagamento deve assicurarsi che essa venga effettivamente e legittimamente inoltrata al destinatario, il quale, in caso contrario, non è tenuto a pagare alcunché. Nel caso in questione, nella copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale l'opponente non aveva apposto alcuna sottoscrizione. «La ricorrente - spiega la sentenza - mai ha potuto prendere visione del verbale di accertamento. Invero la cartolina incorporante la relata di notifica è ad “uso del comando di polizia municipale” (così è scritto nella relata) mentre è noto che la relata di notifica è invece un atto lasciato alla completa potestà dell'ufficiale giudiziario senza consentire l'intervento di terzi nella procedura notificatoria». Per il giudice, «La notifica si appalesa viziata anche se si considera il mancato rispetto delle formalità notificatorie imposte dalla sentenza 346/1998 Corte Costituzionale: la raccomandata, attestante l'effettuazione di ben due vani tentativi di consegna del verbale di accertamento alla ricorrente 2001 per assenza del destinatario, non è poi stata ritualmente seguita dalla nota procedura di giacenza postale e di invio di successiva raccomandata A/R alla ricorrente». (MTC 2790/08).

Notifica da un privato senza delega del sindaco: multa nulla

Cari Comuni, se proprio vi piace arricchirvi con le multe degli autovelox, almeno organizzatevi: avete anche voi delle regole da rispettare. Non potete farle come in una catena di montaggio e affidare ai privati le notifiche per fare prima. Con questa motivazione - ma ovviamente supportata dai necessari riferimenti giuridici - il giudice di pace ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato per eccesso di velocità. Il cittadino non negava di essere andato troppo veloce, ma faceva presenti diverse magagne dell'atto: «Un vizio di notifica, in quanto effettuata tramite una società privata; vizi di forma del verbale opposto; incompleta documentazione della infrazione; mancata verifica della strumentazione impiegata”.
Rileva la sentenza: «Dalla documentazione prodotta la notifica del verbale risulta effettuata da una società privata anziché da un messo notificatore regolarmente nominato dal comune. Il resistente, di fronte alla domanda del Giudice se risultasse un atto di nomina ad personam* di qualche dipendente della società da parte del sindaco del Comune, non è stato in grado di produrre alcuna documentazione probante tale nomina». Secondo il magistrato, la procedura di notificazione adottata appare in contrasto con il disposto dell'art. 14 L. 689/81, che impronta a rigore formale l'atto della contestazione differita, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione stessa. «Anche dunque per la notificazione a mezzo posta, prevista dall'art. 201 comma 3 C.d.S., la P.A. è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta dettate dalla L. 890/82, dalle quali si desume con chiarezza che i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessioni a privati, singoli o società, a meno di nomina diretta del singolo quale messo notificatore da parte delle autorità amministrativa procedente. Conseguentemente la notificazione effettuata da un dipendente di agenzia privata non specificatamente nominato messo come sopra, si deve considerare giuridicamente inesistente (vedasi Cass. Sez. I Civile n. 20440/2006)». Di qui l'accoglimento del ricorso (GC 268/2008).
*= specificamente a quella persona (e non all’ufficio in generale)

Quando l'errore nel recapito salva il cittadino

In genere è una raccomandata a portare la cattiva notizia, oppure un messo comunale. O una società di recapiti. Qual è la cattiva notizia? Una multa, ovviamente. O un'ingiunzione di pagamento perché una multa precedente non è stata pagata nei termini. A volte siamo sicuri di aver pagato, ma sono passati anni e non abbiamo più la ricevuta del pagamento. Non c'è niente che possiamo fare? Alcune sentenze del giudice di pace possono aiutare ad orientarci, per capire se la notifica è stata fatta in modo regolare (e alla persona giusta): in caso contrario la multa forse si può evitare.
NOTIFICA ALLA SUOCERA: è regolare la notifica alla suocera del multato, anche se l'indirizzo è leggermente diverso. Un cittadino ha inutilmente proposto opposizione perché l'ingiunzione era «determinata da contravvenzione stradale non regolarmente notificata» perché ricevuta dalla propria suocera non convivente. La sentenza è stata favorevole alla società di riscossione: la suocera, pur non abitando insieme al multato, abita a pochi isolati di distanza. E «appare regolare la notifica effettata da Pubblico Ufficiale». La somma da versare è stata comunque ridotta (MC 975/07).
NOTIFICA ALL'OMONIMO: un cittadino si è visto recapitare un'ingiunzione di pagamento per una multa presa con l'auto. Solo che l'auto non era sua ma... di un omonimo e concittadino. La società comunale delle entrate ha ordinato l'archiviazione del ricorso e quindi la materia dal contendere è cessata. Ma il giudice l’ha condannata a pagare le spese legali (200 euro più iva e cap), perché l'ingiunzione avrebbe potuto benissimo essere cancellata prima, ovvero quando il cittadino aveva segnalato (invano) l'evidente errore (ES 2007).
LA MOGLIE SEPARATA : un cittadino si è opposto ad un verbale di accertamento riguardante una multa con taglio di due punti dalla patente notificata nel Comune dove risiede la moglie separata ma non più lui, che da tre anni abita in un Comune confinante. Il giudice gli ha dato ragione: «La notifica effettuata presso la moglie separata deve ritenersi, prima ancora che nulla, addirittura dal punto di vista giuridico “inesistente” (CS 962/2007).
DITTA PRIVATA MA ABILITATA: un uomo si è opposto, davanti al giudice, a una sanzione amministrativa perché «contravvenzione chiarita a mezzo di una Società privata e non dalle Poste Italiane». Secondo il ricorrente ciò rendeva la notifica irregolare. Il giudice però non è stato dello stesso parere: «Le notifiche delle contravvenzioni stradali sono demandate a soggetti con nomina del Sindaco ad personam*, che poi si avvalgono di altro soggetto per la consegna materiale degli atti» La notifica è dunque regolare (MC 909/2007).
*= specificamente a quella persona (e non all’ufficio in generale)
IL POSTINO DISTRATTO: spesso ci si lamenta per i disservizi delle Poste, ma qualcuno li benedice. E' il caso di un automobilista che grazie all'errore di un portalettere ha risparmiato ottocento euro di multe. L'uomo contestava una cartella di pagamento notificatagli dalla concessionaria del servizio di riscossione per una Provincia, relativa a multe elevate dalla Stradale. «Non ho mai ricevuto notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni», ha affermato l'uomo davanti al giudice. Ed ha presentato copia dei due verbali e dei plichi di spedizione delle raccomandate, mai ricevuti in quanto restituiti dalle Poste con la dicitura che il destinatario risultava trasferito... benché l'uomo fosse effettivamente residente all'indirizzo indicato. (FC 2007)
VIVA IL COMPUTER: un cittadino di Camaiore ha fatto ricorso al giudice di pace pisano contro una multa presa tramite l’autovelox: non aveva comunicato i dati del conducente, richiesti dal Comune, semplicemente perché la multa non gli era stata recapitata. Svelato l'arcano: era stata inviata a... Camigliatello Silano, che sugli stradari viene appena dopo Camaiore ma sull'atlante è mille chilometri più a sud. Notifica irregolare, anzi inesistente, e quindi multa scansata. (SM 2007)

Non è valida la notifica del corriere privato

Se una contravvenzione è stata notificata per mezzo di un corriere privato, senza che vi sia una nomina ad personam* da parte della pubblica amministrazione, il cittadino può scansare il pagamento. Lo ha stabilito il giudice di pace accogliendo il ricorso di una donna riguardo a una multa per sosta non pagata. La donna ha chiesto e ottenuto la nullità della notifica, in quanto effettuata attraverso una società privata contravvenendo all'articolo 14 della L. 689/81. La normativa in vigore, ha ricordato il giudice, esige un particolare rigore formale per la contestazione differita messa in atto con la notificazione all'interessato degli estremi della violazione addebitatagli. La stessa liberalizzazione dei servizi postali del 1999 ha continuato a riservare alle Poste Italiane gli atti raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue l'inesistenza di una valida notifica dell'atto. (2659/06)
*= specificamente a quella persona (e non all’ufficio in generale)

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