Italia
L’ha detto il giudice - Introduzione
Antonio Scuglia
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Il Giudice di Pace è, fra tutti i magistrati, quello più vicino al cittadino: non si occupa di grossi reati o di cause dal valore economico milionario, ma di tutte quelle piccole situazioni che ci avvelenano la vita quotidiana. Le multe stradali, le controversie fra vicini o fra clienti e commercianti/professionisti/gestori telefonici e così via ricadono tutte, o quasi, sotto la sua competenza.
Il Tirreno ha esaminato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Pisa, in questi ultimi cinque anni, oltre 10mila sentenze: in questo volume proponiamo un compendio delle più interessanti (per il cittadino) e più curiose, divise per argomenti. Con due avvertenze importantissime: non si tratta di una guida esaustiva, e inoltre ogni sentenza può essere smentita dalle successive, anche all’interno dello stesso ufficio, oltre che superata da nuove norme. Nelle sentenze che proponiamo in questa ricerca, le parti in causa non vengono nominate, a meno che sia necessario per la comprensione della vicenda. In fondo a ciascuna di esse abbiamo indicato, ove in nostro possesso, gli estremi (numero e anno) preceduti dalle iniziali del giudice, il cui nome completo potrete trovare in fondo al volume.
Competenze amministrative. Il giudice di pace ha competenze amministrative per la maggior parte dei ricorsi dei cittadini: opposizione a sanzioni relative a violazioni al codice della strada per qualunque cifra, ed altre sino a quasi 16mila euro di valore.
Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso. Il ricorso contro il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa.
Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Esso può essere proposto solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale. Dall’inizio del 2010, il giudice di pace non è più… gratis: il ricorso avverso le sanzioni amministrative è soggetto al pagamento del contributo unificato.
E' previsto l'obbligo di pagare, per ricorsi di valore fino a 1.033 euro, il contributo unificato di 33 euro e per i ricorsi di valore tra 1.033 e 1.100 euro, il contributo unificato di 33 euro più' 8 euro per copertura a forfait delle spese processuali (totale 41 euro).
Chi è ammesso a fare ricorso? La persona legittimata, nel caso di violazioni al codice della strada, è quella a cui è intestato il verbale, sia essa proprietaria o utilizzatrice del mezzo. Quando il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario, il conducente può fare ricorso solo insieme al proprietario, e in udienza dovranno presentarsi entrambi (salvo delega).
Col nuovo Codice della strada il verbale deve essere notificato entro 90 giorni (150 per infrazioni commesse prima del 13 agosto 2010) dalla data dell'identificazione del trasgressore: data che non necessariamente corrisponde a quella dell'infrazione. E per il conteggio dei giorni vale la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore. Nascondersi non serve: la notifica può avvenire per compiuta giacenza, se risulta notificato un secondo avviso inerente la giacenza e sono decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario.
Un’altra novità del codice della strada è particolarmente sfavorevole ai cittadini: mentre prima era abbastanza agevole fare sospendere l’esecutività del verbale, ora (articolo 204/bis comma 3) la sospensione può essere ordinata dal giudice in un’apposita udienza, e solo per gravi motivi.
E se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza è appellabile in tribunale.
Competenze civili. Molte anche le competenze in materia civile. Fra queste, c’è la competenza per cause relative a problemi di vicinato e condominiali (immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori) e quella per cause relative ai beni mobili (valore fino a 5.000 euro) o alla circolazione di veicoli e di natanti (valore della controversia fino a 20.000 euro).
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Competenze penali. Infine, il giudice di pace ha competenze in materia penale per reati “minori” ma diffusi come percosse e lesioni, omissione di soccorso, ingiuria e diffamazione, danneggiamento. In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Molte informazioni utili sul Giudice di pace possono essere reperite sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) dai siti delle associazioni dei consumatori, come www.aduc.it da cui sono anche scaricabili i moduli per i ricorsi.
Per la realizzazione della presente ricerca sono state preziosissime la collaborazione di Chiara Cini, giornalista professionista, e la consulenza giuridica dell’avvocato Silvio Scuglia.
Il Tirreno ha esaminato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Pisa, in questi ultimi cinque anni, oltre 10mila sentenze: in questo volume proponiamo un compendio delle più interessanti (per il cittadino) e più curiose, divise per argomenti. Con due avvertenze importantissime: non si tratta di una guida esaustiva, e inoltre ogni sentenza può essere smentita dalle successive, anche all’interno dello stesso ufficio, oltre che superata da nuove norme. Nelle sentenze che proponiamo in questa ricerca, le parti in causa non vengono nominate, a meno che sia necessario per la comprensione della vicenda. In fondo a ciascuna di esse abbiamo indicato, ove in nostro possesso, gli estremi (numero e anno) preceduti dalle iniziali del giudice, il cui nome completo potrete trovare in fondo al volume.
Competenze amministrative. Il giudice di pace ha competenze amministrative per la maggior parte dei ricorsi dei cittadini: opposizione a sanzioni relative a violazioni al codice della strada per qualunque cifra, ed altre sino a quasi 16mila euro di valore.
Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso. Il ricorso contro il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa.
Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Esso può essere proposto solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale. Dall’inizio del 2010, il giudice di pace non è più… gratis: il ricorso avverso le sanzioni amministrative è soggetto al pagamento del contributo unificato.
E' previsto l'obbligo di pagare, per ricorsi di valore fino a 1.033 euro, il contributo unificato di 33 euro e per i ricorsi di valore tra 1.033 e 1.100 euro, il contributo unificato di 33 euro più' 8 euro per copertura a forfait delle spese processuali (totale 41 euro).
Chi è ammesso a fare ricorso? La persona legittimata, nel caso di violazioni al codice della strada, è quella a cui è intestato il verbale, sia essa proprietaria o utilizzatrice del mezzo. Quando il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario, il conducente può fare ricorso solo insieme al proprietario, e in udienza dovranno presentarsi entrambi (salvo delega).
Col nuovo Codice della strada il verbale deve essere notificato entro 90 giorni (150 per infrazioni commesse prima del 13 agosto 2010) dalla data dell'identificazione del trasgressore: data che non necessariamente corrisponde a quella dell'infrazione. E per il conteggio dei giorni vale la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore. Nascondersi non serve: la notifica può avvenire per compiuta giacenza, se risulta notificato un secondo avviso inerente la giacenza e sono decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario.
Un’altra novità del codice della strada è particolarmente sfavorevole ai cittadini: mentre prima era abbastanza agevole fare sospendere l’esecutività del verbale, ora (articolo 204/bis comma 3) la sospensione può essere ordinata dal giudice in un’apposita udienza, e solo per gravi motivi.
E se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza è appellabile in tribunale.
Competenze civili. Molte anche le competenze in materia civile. Fra queste, c’è la competenza per cause relative a problemi di vicinato e condominiali (immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori) e quella per cause relative ai beni mobili (valore fino a 5.000 euro) o alla circolazione di veicoli e di natanti (valore della controversia fino a 20.000 euro).
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Competenze penali. Infine, il giudice di pace ha competenze in materia penale per reati “minori” ma diffusi come percosse e lesioni, omissione di soccorso, ingiuria e diffamazione, danneggiamento. In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Molte informazioni utili sul Giudice di pace possono essere reperite sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) dai siti delle associazioni dei consumatori, come www.aduc.it da cui sono anche scaricabili i moduli per i ricorsi.
Per la realizzazione della presente ricerca sono state preziosissime la collaborazione di Chiara Cini, giornalista professionista, e la consulenza giuridica dell’avvocato Silvio Scuglia.
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