Il Tirreno

Capitolo 12

Il telefono, la tua voce (disperata)

Antonio Scuglia
Il telefono, la tua voce (disperata)

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Gestore cambiato, ma lui non lo sapeva: utente risarcito

Si è ritrovato con un nuovo operatore telefonico senza saperlo sulla linea di casa, ha contestato la bolletta e gli è stata tolta l'utenza. Un utente ha fatto causa e il giudice gli ha dato ragione non risultando sufficientemente provato che l’uomo avesse aderito al contratto di portabilità. La sua richiesta di risarcimento era basata sulla «responsabilità del gestore XXX per aver illegittimamente operato il blocco dell'utenza intestata al ricorrente senza il consenso del medesimo»: la causa verteva su 96 euro, ovvero il costo del ripristino della linea del gestore precedente (la Telecom), più le spese legali e il danno esistenziale. Il giudice gli ha riconosciuto un risarcimento di 1.032 euro, più 1.000 in via equitativa, ed ha condannato il gestore a 1500 euro di spese di giudizio. (MTC 1686/2010)

Un mese senza telefono: maxi risarcimento. Il magistrato condanna il gestore telefonico per la riparazione in ritardo

Costa caro a un gestore telefonico un mese di blackout del telefono di un avvocato: 1.033 euro per mancata riparazione del guasto, 1.000 euro per danno esistenziale e quasi duemila per spese legali. Tutto nasce da un guasto, non riparato nonostante i numerosi solleciti: alla fine si andò in causa, il gestore offrì un indennizzo ma la riparazione non fu sufficiente. Esaminati i documenti, il magistrato ha ritenuto fondata la domanda del legale. «Onere della compagnia telefonica, - si legge in sentenza, - a seguito del lamentato inadempimento contrattuale sarebbe dovuto essere quello di provare che il ritardo nella riparazione non era dipeso da proprio fatto o colpa. Con tale negligente comportamento la compagnia ha cagionato all'attore danni non patrimoniali, da ricomprendersi come danno esistenziale». (MTC 1411/2010)

Staccare il telefono è danno esistenziale: il gestore telefonico paga

Se c’è un dubbio, o meglio una contestazione, su una bolletta, il gestore telefonico non può di sua iniziativa staccare l’utenza. E il danno che ne deriva al cliente può essere non soltanto patrimoniale, ma anche esistenziale. Lo afferma una sentenza emessa dal giudice di pace. La pronuncia ha accolto le richieste presentate da un cittadino che affermava: «La risoluzione contrattuale per la somministrazione di telefonia fissa non è stata correttamente esercitata per palese violazione della normativa contrattuale da parte del gestore telefonico». Il danno è quello causato dall’«arbitrario distacco» della linea telefonica e, per cinquanta giorni, della rete Internet. L’attore inoltre contestava la bolletta di circa 210 euro per telefonate che sosteneva non aver effettuato. Su quest’ultimo punto il giudice ha dato ragione al gestore «non essendo emerse prove precise e concrete”. Diverso il discorso sul taglio dell’utenza: «La convenuta, in spregio alle condizioni contrattuali da essa peraltro stabilite, ha impropriamente disattivato il servizio per ben tre volte, senza dare nessuna comunicazione e/o avviso all’utente. Tale condotta resta censurabile».
Il tutto perché l’utente si era avvalso delle condotte «ritenute legittime e pertinenti e contemplate dalla normativa adottata dalla società di telefonia», cioè il reclamo e il pagamento della somma non oggetto di contestazione, e il gestore «insindacabilmente ha ritenuto più opportuno sospendere il servizio creando un forte disagio all’attore ove, per la propria attività lavorativa, il telefono stesso si trova a svolgere un ruolo importante e sostanziale». Salta agli occhi, però, il riconoscimento del danno esistenziale, «consistito nell’aver sollecitato la società telefonica affinché adempisse all’impegno assunto, ovvero nell’aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica o infine nel non aver potuto usufruire del servizio scelto per un lungo periodo». La sentenza? 600 euro a titolo di risarcimento a favore del cliente, e pagamento della notula del legale: quasi 3mila euro. (MC 06/2009)

Niente nome sull’elenco: ditta risarcita. Il giudice di pace condanna il gestore per la dimenticanza


Non mi inserisci nell’elenco telefonico nonostante la mia richiesta? E io non pago. Anzi, ho diritto a un risarcimento, se da questa omissione derivi un danno economico. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di una ditta contro un gestore telefonico. La parte attrice chiedeva 1100 euro di risarcimento «dei danni sofferti a titolo di lucro cessante, danno emergente, perdita di chance nonché danno all’immagine». La ditta ha presentato in giudizio le ricevute di pagamento della fattura intestata: i documenti, sosteneva, «evidenziano come il gestore telefonico fosse ben consapevole della nuova intestazione del recapito telefonico relativo al n. xxx, non più corrispondente a una precedente ditta ormai cessata, bensì alla comparente, correttamente addebitandole l’importo di spese del traffico effettuato, ma non inserendone il nominativo nell’elenco abbonati». (MTC 2719 del 2009)

Stressato dall'attesa per l'Adsl : vince la causa contro il gestore telefonico

La mancata attivazione di una linea Adsl da parte di un gestore di telecomunicazioni può causare al cliente disagi non solo pratici ma anche esistenziali come stress e nervosismo. Partendo da queste considerazioni il giudice di pace ha accolto le richieste di un professore universitario condannando un gestore telefonico a risarcire economicamente (300 euro) il suo cliente per la mancata attivazione della linea veloce dopo oltre 7 mesi di solleciti. La storia inizia quando il docente decide di aderire a un’offerta per la linea veloce. Firma il regolare contratto con conseguente distacco dal gestore precedente, e quello nuovo gli comunica che nel giro massimo di trenta giorni la linea sarà attiva. Passa il tempo ma internet non arriva, lui chiama e si sente rassicurare: “Oramai è tutto risolto”. Ma l'odissea del professore non è ancora terminata. La linea adsl non è attiva e le sue telefonate di protesta continuano a cadere nel vuoto. Dopo altri tre mesi, sulla pagina web relativa al suo contratto appare il tanto sospirato annuncio: “stato di attivazione del servizio: da oggi può usufruire del servizio” eccetera eccetera. Ma non è vero. E quando, un mese dopo ancora, riceve una nuova comunicazione in cui il gestore gli annuncia di aver “sollecitato l'attivazione”, si decide e va per vie legali. (AS 2008)

La vacanza lo salva dalla maxibolletta: 750 euro di telefonate mai fatte


Rientrato dalle ferie estive si ritrova una bolletta telefonica di quasi 750 euro, frutto di chiamate a numeri a pagamento (166, 709 e 899) ovviamente mai effettuate. Il protagonista ha dovuto fare ricorso al giudice per vedere riconosciute le proprie ragioni ed essere rimborsato dal gestore telefonico.
Dal dettaglio delle chiamate, il cittadino si era accorto che nel periodo giugno-agosto erano partite dalla sua utenza privata chiamate a numeri a pagamento in orari e in giorni in cui nessuno era in casa (addirittura alcune durante le ferie). Avendo attivato il prelevamento automatico dal conto, la bolletta di 750 euro venne incassata dal gestore. Da qui iniziò il lungo iter, prima attraverso i percorsi tradizionali dei call center ma senza risposta, poi partendo con le carte bollate, innanzitutto con una denuncia contro ignoti alla polizia postale. Con questa denuncia l’uomo si rivolse al gestore telefonico, ma anche in questo caso nessuna risposta. E alla fine si arrivò in causa, dopo un tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio: il gestore non si presentò. Il giudice ha dato ragione al cittadino e il gestore telefonico, oltre a rimborsare la bolletta (l’aveva già fatto quasi per intero) ha dovuto pagare le spese legali. (CS, 2008)

Bollette al vecchio indirizzo: gestore telefonico condannato ai danni


Per sei volte consecutive la bolletta è stata inviata all'indirizzo sbagliato, nonostante le ripetute segnalazioni dell'utente. E il gestore telefonico lo ha inserito nell'elenco degli abbonati col vecchio numero. Secondo l'uomo, questo gli ha causato un danno. E il giudice gli ha dato ragione (sia pure riducendo l'ammontare del risarcimento chiesto), condannando il gestore telefonico a 300 euro di indennizzo più 850 di spese processuali.
Secondo l'attore, a seguito di un trasferimento di linea telefonica, le bollette continuavano ad arrivare alla vecchia residenza causandogli considerevoli disagi, unitamente alla circostanza che il suo nominativo compariva con il vecchio numero e indirizzo nell'elenco telefonico, contrariamente alle pattuizioni. Secondo il giudice «la società convenuta ha ignorato la situazione che le veniva ripetutamente segnalata dall'attore, proseguendo nell'invio delle bollette al precedente indirizzo e ingenerando nell'abbonato l'ansia nel doversi preoccupare di recapitarle per evitare un'eventuale disattivazione della linea». (DB 980/2007)

Invalida senza telefono, il gestore paga anche per danno esistenziale

Rimanere senza telefono per diversi mesi può provocare non solo un danno economico ma anche esistenziale, per le gravi difficoltà e preoccupazioni che ciò può causare ad una persona, tanto più se invalida. Con questa motivazione il giudice ha condannato un gestore telefonico a pagare più di cinquemila euro in una causa intentata da una signora. 1500 euro andranno a titolo di risarcimento alla donna, 3800 invece devono essere pagati per le spese di giudizio.
La donna aveva comunicato al suo gestore telefonico la richiesta di un cambio di domiciliazione, avendo necessità di installare la linea in un fabbricato distante alcune centinaia di metri. Nonostante il tempo massimo previsto dalla Carta dei servizi di quel gestore sia di dieci giorni, rileva la sentenza, per diversi mesi il trasloco della linea non si era avuto, con gravi danni per l'utente (invalida al 74%), al marito titolare di una ditta ed ai figli.
Visto il ritardo, la signora aveva fatto ricorso d'urgenza e nel gennaio 2006 il tribunale aveva ordinato al gestore di provvedere entro sette giorni. Il lavoro era stato eseguito, ma non a regola d'arte, perché il tecnico aveva lasciato l'opera incompiuta “a cielo aperto” passando con cavi aerei sul fondo del vicino, al quale non era stato chiesto il permesso, e lasciando sul terreno i cavi in esubero. (SD 2007)

Utenza tagliata prima del termine: il gestore telefonico dovrà risarcire il cliente

Se un tizio dice alla moglie: «Il giorno 31 del prossimo mese ti lascio e vado a convivere con la mia amante signorina X», è probabile che la signora lo sbatta fuori casa immediatamente, e anche in malo modo, senza attendere la scadenza annunciata dal coniuge. Ma se un utente comunica al gestore telefonico che in una certa data intende disdire il contratto, il gestore non può mica tagliargli subito la linea.
Il giudice di pace ha condannato un gestore telefonico a risarcire un cliente, che lo accusava di aver tagliato la sua linea Adsl quindici giorni prima della data annunciata nella richiesta di disdetta. Dunque era inadempiente rispetto al contratto a suo tempo stipulato e andava condannato a un risarcimento del danno, da determinarsi equitativamente.
In effetti l'interruzione anticipata, si legge nella sentenza, configura una inadempienza contrattuale. E il danno appare documentato da diverse deposizioni testimoniali, che confermano l’interruzione delle comunicazioni nel periodo indicato tra l'attore e la loro ditta e la conseguente interruzione dei rapporti commerciali. La cifra da risarcire? In via equitativa 700 euro, «che, tenuto conto del breve periodo e delle festività natalizie in esso comprese, dovrebbero essere sufficienti a risarcire la turbativa nei rapporti commerciali subita dall' attore». Ma vanno aggiunte, da parte del gestore, 1400 euro di spese processuali (GC 2931/06).

Telefono bloccato per più di un mese: Il magistrato condanna il gestore

Un mese e mezzo senza una linea telefonica, perché ogni volta che sollevava la cornetta si sentiva rispondere «XXX, per accedere al servizio occorre sottoscrivere un abbonamento», senza che nessuno ne avesse fatto richiesta.
La vittima del disservizio però era uno studio legale, e da qui a mettere le carte di mano al giudice c'è voluto poco. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace, che ha condannato il gestore telefonico XXX a pagare mille euro di risarcimento, più tremila euro di spese legali allo stesso attore e alla Telecom.
«Emerge con chiarezza - è la sentenza del giudice - che lo studio attore si è trovato, per un lungo periodo di tempo (oltre un mese) a non poter utilizzare una delle proprie linee telefoniche. Appare subito evidente che il messaggio non avrebbe potuto esservi senza una attività della suddetta azienda, non giustificata da alcun rapporto contrattuale intercorso tra lo studio attore e detta società. L'istruttoria non ha permesso di chiarire con precisione la dinamica di tale intervento, anche perché non è stato possibile sentire come teste una operatrice della XXX, della quale è stato ripetutamente chiesto l'indirizzo alla società, senza successo». E ancora: «Qualunque sia stata la dinamica del disservizio, è palese che soltanto la XXX poteva inserire sulla linea telefonica dello studio attore un messaggio del tipo sopra riportato».
Restava da esaminare la domanda di manleva avanzata dalla XXX nei confronti della Telecom: «La difesa lamenta che la inserzione di un cps su linea Telecom non può essere fatta direttamente, ma deve comunque essere fatta dalla Telecom. Il fatto tuttavia non rileva, in quanto la Telecom, eventualmente, può aver fatto tale intervento sulla linea virtuale dell'attore solo su richiesta di XXX, richiesta non giustificata da alcun contratto intercorso tra lo studio attore e XXX”. (GC 2006)

Prima la truffa, poi la beffa

Sono moltissimi i cittadini truffati dai dialer illeciti, ovvero da quei programmi che, senza richiesta, entrano nel computer e reindirizzano la connessione a Internet verso server esteri e costosissimi.
Un uomo, che dopo la truffa aveva subìto anche il distacco dell'utenza telefonica perché aveva rifiutato di pagare il “di più”, ha visto riconosciute le proprie ragioni dal Giudice di pace, che ha condannato il gestore telefonico a risarcire l'utente: la linea era stata riattivata dopo 3 mesi e mezzo. Nel 2003 il cittadino aveva trovato sulla sua bolletta un ammontare anomalo per chiamate Internet con un numero diverso da quello che usava. Aveva denunciato il fatto alla Polizia Postale, fatto reclamo al proprio gestore telefonico e pagato la parte di bolletta che riconosceva: il totale meno 47,10 euro. Ma il gestore, dopo una diffida, gli tagliò la linea. L’utente allora si è rivolto al giudice chiedendo l'immediato riallaccio con la conservazione del vecchio numero, e il risarcimento del danno. E il magistrato gli ha dato ragione, non ravvisando prove del fatto che il gestore telefonico abbia comunicato, prima del distacco, la sospensione del servizio e la definizione negativa del reclamo. Il gestore nel frattempo aveva riattivato la linea, dopo 109 giorni dal distacco. E il giudice l'ha condannata a pagare 741 euro al ricorrente (il 50% del canone mensile per ogni giorno di ritardo nella riattivazione del servizio o di sospensione indebita), più 2.074 euro di spese processuali.
La sentenza è stata salutata con molta soddisfazione dalle associazioni dei consumatori. In molti rinunciano alla tutela dei propri diritti, visto che nella maggior parte dei casi i dialer provocano un danno di poche decine di euro, ma proprio questo aiuta i “furbi” a colpire tantissimi utenti a guadagnare milioni. (AS 1335/2006)

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