Sicurezza
Capitolo 13
Hai venduto l’auto? Ne sei proprio sicuro?
Antonio Scuglia
6 MINUTI DI LETTURA
Tartassata per l'auto che non è più sua: per anni inseguita dalle contravvenzioni del nuovo proprietario
Se vendete un'auto o un motorino, ricordatevi di consegnare al compratore il certificato di proprietà. E controllate che l'acquirente effettui la registrazione al Pra. Una signora pisana si è vista notificare nell'ottobre 2004 un verbale di accertamento: la sua auto, priva di assicurazione, era stata sequestrata dai vigili urbani a Roma.
Solo che quell'auto non era più sua dal maggio del 2000. La donna infatti l'aveva versata a una concessionaria in parziale permuta per un'auto nuova.
La concessionaria poi cedette l'auto a un'azienda del Napoletano. E della vettura, a Pisa, non si avevano più notizie fino al 2004. Ovvero fino alla notifica delle costose contravvenzioni. Immaginate con quale gioia per l'ex proprietaria. Che chiamava in giudizio la concessionaria pisana davanti al Giudice di pace. Alla parte convenuta non rimaneva che citare a sua volta l'ultimo compratore. Ma le raccomandate inviate alla sede legale e al liquidatore di quella società tornavano sempre indietro come “trasferita” o “sconosciuto”. Una volta rintracciata, l'azienda campana non si è costituita comunque in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il giudice ha deciso che il ricorso della donna era fondato: dal momento in cui l'ultimo compratore aveva acquisito il possesso dell'auto, ne diveniva anche il custode.
Simile ma meno complicato il caso di un altro cittadino che ha venduto una Hyundai a un privato nel 2004, dopo di che ha cominciato a ricevere multe relative alla stessa auto: lui aveva consegnato tutti i documenti ma, dopo l'atto firmato dal notaio, il compratore non aveva mai effettuato l'iscrizione al Pra. Il Giudice di pace ha segnalato il caso al Pra competente ed ha esonerato il ricorrente dal pagamento delle multe: dovrà pensarci il nuovo proprietario. (ES e SM 2006)
Auto in prestito: delle multe risponde anche il proprietario
Presti l’auto? Se il guidatore commette un’infrazione e questa non gli viene contestata subito, dovrai pagare tu, poi casomai potrai convincere (o costringere con un’azione giudiziaria) il tuo amico a rifonderti. Il principio è stato ribadito dal giudice di pace. Nel maggio dell’anno scorso l’auto dell’uomo era stata beccata da un autovelox a forte velocità. «Non c’ero io alla guida», ha eccepito il ricorrente, e la vettura era stata «incautamente prestata» a un’altra persona. «Potendo provare la sua verità» chiedeva che il giudice condannasse al pagamento della sanzione la persona da lui indicata quale «possessore dell’auto al momento della commessa violazione». Niente da fare: «Non essendo stata contestata subito la violazione al Codice, ne risponde il proprietario del mezzo», salvo poi rivalersi sull’amico. (ES 2009)
Niente trascrizione, valanga di multe
Avete venduto l'auto o la moto a un amico, o (peggio) a una persona semisconosciuta? Non commettete l'errore di affidargli senza verifiche l'incarico di effettuare il passaggio di proprietà e la trascrizione al Pra (Pubblico registro automobilistico). Perché se non lo ha fatto la vostra vita può diventare un incubo, sotto forma di multe su multe che vi ritroverete a pagare, se e finché quella persona non ammetterà che il mezzo era diventato davvero suo.
E’ finita bene una vicenda che aveva visto un uomo residente a Pontedera, chiamato a rispondere di un gran numero di contravvenzioni, pur avendo venduto la sua auto, una Passat, cinque anni fa. L'uomo aveva dovuto fare ricorso al giudice per fare accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'auto venduta tempo fa a un cittadino straniero residente a Pisa, per il prezzo di 500 euro. Il problema era che il compratore, per risparmiare un paio di centinaia di euro, non aveva mai provveduto a chiedere il trasferimento formale e la conseguente trascrizione al Pra (Pubblico registro automobilistico); e pertanto, risultando il venditore ancora intestatario del veicolo, aveva ricevuto nel frattempo «innumerevoli verbali per violazioni al Codice della strada».
Per fortuna il compratore non si è... negato: chiamato in giudizio, ha reso interrogatorio formale ammettendo e confermando le circostanze dichiarate dal venditore. «Le dichiarazioni in tal senso rese del convenuto - specifica il giudice - hanno valore confessorio ex art. 228 cpc e pertanto è stata raggiunta la prova in ordine alla vendita dell'auto». Il venditore quindi ha potuto tirare un bel respiro di sollievo. Infatti, quando il compratore si volatilizza (e la circostanza è tutt'altro che rara), la legge obbliga il vecchio proprietario a onorare le multe ricevute, se il passaggio di proprietà non è mai avvenuto. E questo succede spesso, soprattutto nei casi di vendita di vecchie auto o moto per piccole somme di denaro: in molti ritengono inutile la spesa (obbligatoria per legge) relativa al passaggio di proprietà. E la stessa incuria la mostrano nel successivo comportamento come guidatori, salvo poi lasciare il cerino acceso in mano all'ingenuo vecchio proprietario. (DB 422/09).
«Non ho più quell'auto da 14 anni: vi sbagliate»
L'auto non ce l'ha più da 14 anni, ma le arriva lo stesso la multa per mancato pagamento della sosta nel maggio 2005. E' accaduto a una donna pisana: «Io - ha spiegato l'automobilista - quella vettura non la vedo dal 1992, quando l'ho ceduta in conto vendita a una concessionaria di Sondrio...». E ha dovuto portare al giudice: la dichiarazione del responsabile della concessionaria, a conferma sia del deposito della autovettura sin da 1992, sia del carico assunto per detta autovettura nel registro della questura di Sondrio; la fotocopia del registro da cui risulta il carico della vettura; le foto delle condizioni attuali della autovettura che dimostrano la sua concreta incapacità di poter essere immessa in circolazione. Per cui quell'auto a Pisa, un anno e mezzo fa proprio non poteva esserci. Il ricorso quindi è stato accolto e il verbale di accertamento annullato. (GC 2006)
Le infrazioni... di un fantasma
E' abbastanza frequente che chi vende un'auto, se non si preoccupa che l'atto venga trascritto nel Pra, si veda recapitare qualche multa e si debba rifare sull'acquirente. Ma se l'auto l'ha comprata un fantasma? Una curiosa vicenda ha visto vittime due fratelli, costretti a rivolgersi al giudice di pace per vedersi riconoscere la perdita del possesso del veicolo e non essere più inseguiti dalle intimazioni di pagamento delle sanzioni.
I due avevano ricevuto in eredità una Ford Mondeo e l'avevano ceduta ad una concessionaria con procura a vendere. Solo che il rappresentante legale di questa ditta l'ha venduta a sua volta a una persona... sconosciuta e dopo un po' di tempo la concessionaria è fallita.
Cosicché, visto che nel frattempo la società non aveva provveduto a compiere le richieste formalità di passaggio di proprietà, ai due fratelli continuavano ad arrivare avvisi di accertamento di violazione del Codice della Strada.
Gli ex proprietari dunque hanno fatto ricorso al giudice di pace. In udienza è comparso il curatore della società fallita: l'auto, ha riferito, non è stata trovata fra i beni della società fallita e non era stata inventariata.
Il giudice ha dato ragione agli attori, che d'ora in poi non dovrebbero più essere inseguiti dalle sanzioni conseguenti alle infrazioni del... fantasma. «Decisivo, al riguardo - ha sostenuto - è il rilascio (alla ditta poi fallita) della procura a vendere, autenticata da un notaio, procura che qualora venga rilasciata ad un concessionario di auto (che “scala” subito il valore dell'auto usata sul prezzo della nuova) simula una vera e propria vendita con l'evidente fine di risparmiare in ordine al doppio passaggio di proprietà». Ed è evidente che poi l'auto è stata venduta davvero. A chi? Rimane un mistero. (SM 2006)
Se vendete un'auto o un motorino, ricordatevi di consegnare al compratore il certificato di proprietà. E controllate che l'acquirente effettui la registrazione al Pra. Una signora pisana si è vista notificare nell'ottobre 2004 un verbale di accertamento: la sua auto, priva di assicurazione, era stata sequestrata dai vigili urbani a Roma.
Solo che quell'auto non era più sua dal maggio del 2000. La donna infatti l'aveva versata a una concessionaria in parziale permuta per un'auto nuova.
La concessionaria poi cedette l'auto a un'azienda del Napoletano. E della vettura, a Pisa, non si avevano più notizie fino al 2004. Ovvero fino alla notifica delle costose contravvenzioni. Immaginate con quale gioia per l'ex proprietaria. Che chiamava in giudizio la concessionaria pisana davanti al Giudice di pace. Alla parte convenuta non rimaneva che citare a sua volta l'ultimo compratore. Ma le raccomandate inviate alla sede legale e al liquidatore di quella società tornavano sempre indietro come “trasferita” o “sconosciuto”. Una volta rintracciata, l'azienda campana non si è costituita comunque in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il giudice ha deciso che il ricorso della donna era fondato: dal momento in cui l'ultimo compratore aveva acquisito il possesso dell'auto, ne diveniva anche il custode.
Simile ma meno complicato il caso di un altro cittadino che ha venduto una Hyundai a un privato nel 2004, dopo di che ha cominciato a ricevere multe relative alla stessa auto: lui aveva consegnato tutti i documenti ma, dopo l'atto firmato dal notaio, il compratore non aveva mai effettuato l'iscrizione al Pra. Il Giudice di pace ha segnalato il caso al Pra competente ed ha esonerato il ricorrente dal pagamento delle multe: dovrà pensarci il nuovo proprietario. (ES e SM 2006)
Auto in prestito: delle multe risponde anche il proprietario
Presti l’auto? Se il guidatore commette un’infrazione e questa non gli viene contestata subito, dovrai pagare tu, poi casomai potrai convincere (o costringere con un’azione giudiziaria) il tuo amico a rifonderti. Il principio è stato ribadito dal giudice di pace. Nel maggio dell’anno scorso l’auto dell’uomo era stata beccata da un autovelox a forte velocità. «Non c’ero io alla guida», ha eccepito il ricorrente, e la vettura era stata «incautamente prestata» a un’altra persona. «Potendo provare la sua verità» chiedeva che il giudice condannasse al pagamento della sanzione la persona da lui indicata quale «possessore dell’auto al momento della commessa violazione». Niente da fare: «Non essendo stata contestata subito la violazione al Codice, ne risponde il proprietario del mezzo», salvo poi rivalersi sull’amico. (ES 2009)
Niente trascrizione, valanga di multe
Avete venduto l'auto o la moto a un amico, o (peggio) a una persona semisconosciuta? Non commettete l'errore di affidargli senza verifiche l'incarico di effettuare il passaggio di proprietà e la trascrizione al Pra (Pubblico registro automobilistico). Perché se non lo ha fatto la vostra vita può diventare un incubo, sotto forma di multe su multe che vi ritroverete a pagare, se e finché quella persona non ammetterà che il mezzo era diventato davvero suo.
E’ finita bene una vicenda che aveva visto un uomo residente a Pontedera, chiamato a rispondere di un gran numero di contravvenzioni, pur avendo venduto la sua auto, una Passat, cinque anni fa. L'uomo aveva dovuto fare ricorso al giudice per fare accertare e dichiarare la perdita di possesso da parte dell'auto venduta tempo fa a un cittadino straniero residente a Pisa, per il prezzo di 500 euro. Il problema era che il compratore, per risparmiare un paio di centinaia di euro, non aveva mai provveduto a chiedere il trasferimento formale e la conseguente trascrizione al Pra (Pubblico registro automobilistico); e pertanto, risultando il venditore ancora intestatario del veicolo, aveva ricevuto nel frattempo «innumerevoli verbali per violazioni al Codice della strada».
Per fortuna il compratore non si è... negato: chiamato in giudizio, ha reso interrogatorio formale ammettendo e confermando le circostanze dichiarate dal venditore. «Le dichiarazioni in tal senso rese del convenuto - specifica il giudice - hanno valore confessorio ex art. 228 cpc e pertanto è stata raggiunta la prova in ordine alla vendita dell'auto». Il venditore quindi ha potuto tirare un bel respiro di sollievo. Infatti, quando il compratore si volatilizza (e la circostanza è tutt'altro che rara), la legge obbliga il vecchio proprietario a onorare le multe ricevute, se il passaggio di proprietà non è mai avvenuto. E questo succede spesso, soprattutto nei casi di vendita di vecchie auto o moto per piccole somme di denaro: in molti ritengono inutile la spesa (obbligatoria per legge) relativa al passaggio di proprietà. E la stessa incuria la mostrano nel successivo comportamento come guidatori, salvo poi lasciare il cerino acceso in mano all'ingenuo vecchio proprietario. (DB 422/09).
«Non ho più quell'auto da 14 anni: vi sbagliate»
L'auto non ce l'ha più da 14 anni, ma le arriva lo stesso la multa per mancato pagamento della sosta nel maggio 2005. E' accaduto a una donna pisana: «Io - ha spiegato l'automobilista - quella vettura non la vedo dal 1992, quando l'ho ceduta in conto vendita a una concessionaria di Sondrio...». E ha dovuto portare al giudice: la dichiarazione del responsabile della concessionaria, a conferma sia del deposito della autovettura sin da 1992, sia del carico assunto per detta autovettura nel registro della questura di Sondrio; la fotocopia del registro da cui risulta il carico della vettura; le foto delle condizioni attuali della autovettura che dimostrano la sua concreta incapacità di poter essere immessa in circolazione. Per cui quell'auto a Pisa, un anno e mezzo fa proprio non poteva esserci. Il ricorso quindi è stato accolto e il verbale di accertamento annullato. (GC 2006)
Le infrazioni... di un fantasma
E' abbastanza frequente che chi vende un'auto, se non si preoccupa che l'atto venga trascritto nel Pra, si veda recapitare qualche multa e si debba rifare sull'acquirente. Ma se l'auto l'ha comprata un fantasma? Una curiosa vicenda ha visto vittime due fratelli, costretti a rivolgersi al giudice di pace per vedersi riconoscere la perdita del possesso del veicolo e non essere più inseguiti dalle intimazioni di pagamento delle sanzioni.
I due avevano ricevuto in eredità una Ford Mondeo e l'avevano ceduta ad una concessionaria con procura a vendere. Solo che il rappresentante legale di questa ditta l'ha venduta a sua volta a una persona... sconosciuta e dopo un po' di tempo la concessionaria è fallita.
Cosicché, visto che nel frattempo la società non aveva provveduto a compiere le richieste formalità di passaggio di proprietà, ai due fratelli continuavano ad arrivare avvisi di accertamento di violazione del Codice della Strada.
Gli ex proprietari dunque hanno fatto ricorso al giudice di pace. In udienza è comparso il curatore della società fallita: l'auto, ha riferito, non è stata trovata fra i beni della società fallita e non era stata inventariata.
Il giudice ha dato ragione agli attori, che d'ora in poi non dovrebbero più essere inseguiti dalle sanzioni conseguenti alle infrazioni del... fantasma. «Decisivo, al riguardo - ha sostenuto - è il rilascio (alla ditta poi fallita) della procura a vendere, autenticata da un notaio, procura che qualora venga rilasciata ad un concessionario di auto (che “scala” subito il valore dell'auto usata sul prezzo della nuova) simula una vera e propria vendita con l'evidente fine di risparmiare in ordine al doppio passaggio di proprietà». Ed è evidente che poi l'auto è stata venduta davvero. A chi? Rimane un mistero. (SM 2006)
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