Il Tirreno

Capitolo 6

Bere bene? Non conviene. L’etilometro non perdona

Antonio Scuglia
Bere bene? Non conviene. L’etilometro non perdona

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L'etilometro vale anche da fermi : multa e patente sospesa sebbene l'uomo non stesse guidando

«Signor giudice, guardi che io ero fermo in sosta». Così si è difeso un cittadino di Pontassieve, il quale aveva subìto una maximulta e la sospensione per un anno della patente, dopo che gli agenti del Nucleo Volanti della polizia lo avevano sottoposto alla prova dell'etilometro. Ma il magistrato ha respinto il suo ricorso. La legittimità dell'adozione dell'atto impugnato, spiega la sentenza, si fonda sul rapporto stilato dalla polizia. Che rilevò il «comportamento penalmente rilevante di guida in stato di ebbrezza alcolica del ricorrente, accertato tramite le misurazioni del tasso alcolemico, risultate per ben due volte superiori al limite di legge (1,95 g/l-1,77 g/l nell'intervallo di 15'), e l'osservanza di dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto (alito fortemente vinoso, occhi lucidi, frasi sconnesse, precaria deambulazione con difficoltà di equilibrio), a nulla rilevando che l'auto fosse ferma in sosta». Sul punto, dice il giudice, la Cassazione (37631/2007) afferma che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, «talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto». (DB 1303/2010)

Ubriachezza: si può essere sanzionati anche in bici

Non c'è bisogno di guidare l'auto per fare danni: la guida in stato di ebbrezza è vietata e pesantemente sanzionata anche per i ciclisti. Lo sa bene un giovane marocchino (29 anni), al quale la malefatta è costata un processo e 516 euro. Fu sorpreso ubriaco a bordo di un mezzo a due ruote (per la legge si chiama ancora velocipede) sulla Statale Aurelia: è stato condannato dal Giudice di pace, in base all'articolo 186/2 del nuovo codice della strada. Il giovane era stato intercettato dalla polizia municipale mentre zigzagava con la bici: dovettero ricoverarlo all’ospedale per intossicazione alcolica acuta. (ES 2006)


L'etilometro vince ancora: multa e patente sospesa a un uomo fermo in parcheggio

Hai bevuto un bicchierino di troppo? Non guidare. Anzi non metterti al volante, nemmeno per rimanere fermo. Non lascia dubbi una sentenza del giudice di pace.
Il magistrato ha respinto il ricorso di un automobilista multato dalla Stradale in pieno centro, nella zona della “movida”. All'uomo era stata anche sospesa la patente. «A seguito di una prima constatazione de visu* - rileva il giudice - e poi del test alcolimetrico effettuato dai verbalizzanti, gli stessi hanno accertato lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool”.
La pattuglia della polizia stradale riferiva nel suo verbale di aver notato l'uomo alla guida della propria autovettura, una Jeep Grand Cherokee, e constatato «lo stato di disarmonia psicofisica» dell'uomo. Che vanamente ha sottolineato al giudice «non stavo guidando: ero fermo in parcheggio». Perché secondo il giudice, «nel formulare l'articolo 186 del codice della strada, il legislatore ha inteso principalmente tutelare l'incolumità pubblica in ogni momento, prevedendo episodi dannosi dovuti a una guida condizionata allo stato di ebbrezza alcolica». (MTC 3833/2009).
*= visivamente, ovvero di persona

«Non bevo più»: restituita la patente. Il giudice di pace fa uno “sconto” di quattro mesi all’automobilista pentito

«E’ vero, quella volta avevo bevuto prima di guidare. Ma non l’ho fatto mai più, e l’automobile mi è necessaria per le esigenze lavorative e familiari».
Con questa motivazione un quarantenne si è presentato davanti al giudice di pace per opporsi, o almeno ottenere uno “sconto” alla sospensione della patente decisa dal prefetto, in seguito a un controllo della Polizia municipale che lo aveva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.
Il magistrato ha ritenuto legittima la misura cautelare disposta della prefettura (un anno di sospensione), ma ha voluto accertare che l’automobilista fosse in buona fede e gli ha chiesto di sottoporsi alle analisi del sangue «per accertare la situazione attuale dell’opponente nel suo rapporto con l’alcol ed anche per trarre elementi di giudizio in ordine alla di lui conclamata occasionalità dell’episodio». Le analisi hanno dato i risultati sperati (il sangue era “pulito”) e otto mesi di sospensione erano stati già scontati: gli ultimi quattro glieli ha cancellati il giudice. (CS 170/2009)

La sospensione della patente non è una vera punizione ma una misura di sicurezza: inutile contestarla

La sospensione della patente per violazione all’articolo 186 del codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcol) ha senza dubbio natura di provvedimento cautelare e non può assimilarsi ad una sanzione amministrativa: in attesa del giudizio penale, la prefettura non fa altro che prendere una misura utile ad evitare che l’automobilista rechi pericolo e sé e ad altri.
E’, questa, una delle principali motivazioni con cui alcune sentenze del giudice hanno respinto o dichiarato improcedibili i ricorsi di automobilisti che chiedevano l’annullamento della sospensione. In una di queste circostanze, la sospensione era stata stabilita dal prefetto nelle ore notturne, dalle 22 alle 7, e accompagnava una multa salata (370 euro) e il taglio di 10 punti dalla stessa patente. (CS 165/2009 e RB 306/2009)

Se ci vuole l’etilometro lo decide la polizia e non… il presunto bevitore

E’ la polizia che decide se un guidatore sembra un buon candidato all’etilometro, e non l’automobilista stesso. Lo ha ribadito il giudice di pace rigettando il ricorso presentato da un uomo per eccesso di potere contro la multa (con sospensione della patente) che gli era stata comminata nel 2007 dalla Stradale. Secondo il ricorrente, «al fine di sottoporre il cittadino che non dia segni di disturbi legati all’assunzione di alcol, la Polstrada deve avere qualche elemento concreto a corroborare la motivazione di sottoporre ad etilometro, attraverso strumenti anche propedeutici all’impiego dell’etilometro, in quanto quest’ultimo risulta comunque accertamento invasivo e giustificabile solo in base a criteri oggettivi, che non possono concretarsi nelle mere enunciazioni di stile da parte dei verbalizzanti, come nel caso di specie».
La distinzione sul piano intellettuale è sicuramente molto interessante, ma su quello pratico il discorso cambia. E infatti il magistrato è di tutt’altro parere rispetto al ricorrente: «Il comportamento di guida - si legge in sentenza - è stato accertato dal personale della Questura tramite l’osservazione di dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla sua condotta di guida». Il giudice si richiama a una sentenza della Suprema Corte, che ha confermato una sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente “dal suo stato di “disarmonia psicofisica” emergente dal verbale di contestazione secondo cui “il conducente stesso mostrava difficoltà nell’articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso”. (MTC 34/2009).

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