Il Tirreno

Capitolo 5

Commercianti e professionisti: il cliente ha ragione, se paga

Antonio Scuglia
Commercianti e professionisti: il cliente ha ragione, se paga

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Niente preventivo? La fattura non si paga. Automobilista graziato per 11mila euro, la riparazione non era stata autorizzata

Patti chiari, amicizia lunga? Non sempre. A volte anche i patti più chiari possono essere interpretati piuttosto liberamente e uno può ritrovarsi in difficoltà. E' finita davanti al giudice di pace la vicenda di un automobilista che, senza aver dato il suo consenso alla riparazione dell'auto, si è visto arrivare a casa un decreto ingiuntivo da 11mila euro.
L'uomo ha proposto ricorso contro il decreto ingiuntivo e presentato a sua volta una domanda riconvenzionale per mille euro nei confronti dell'agenzia che aveva incaricato di seguire la pratica per la gestione di un sinistro, accusandola di inadempimento del contratto di mandato: “L'agenzia, - ha affermato, - ha tutelato interessi propri e non i miei”.
E il giudice ha dato ragione all'automobilista, ha annullato il decreto ingiuntivo, gli ha riconosciuto mille euro di risarcimento ed ha condannato l'agenzia ad altri mille euro di spese legali. Rileva il magistrato: “All'incontro di conferimento dell'incarico all'agenzia, l'attore precisava più volte che prima di procedere con qualsiasi attività di riparazione del veicolo doveva essere valutata l'entità dei danni e solo dopo, in caso di autorizzazione del medesimo, il veicolo poteva essere riparato. In tal senso i testimoni citati hanno pienamente confermato detta circostanza».
Ma l'auto, continua il giudice, «veniva fatta riparare dall'agenzia ad una carrozzeria di propria fiducia senza il consenso del cliente». E' stato infatti «provato che l'agenzia aveva dato incarico alla carrozzeria di riparare l'auto in presenza di un diniego esplicito da parte del cliente». (MTC 845/2010)

Noleggia un dvd ma non lo restituisce: pagherà tremila euro

Il film Cocco di mamma, pellicola del 1957 con Maurizio Arena e, fra gli altri, una giovane Franca Rame, è bellissimo. Vale la pena vederlo e rivederlo, e anche pagare per goderselo. Ma non tremila euro. Tanto è costato a un uomo che lo aveva preso a noleggio e non lo ha più restituito, malgrado due solleciti a mezzo raccomandata: citato in giudizio è rimasto contumace ed è stato condannato al risarcimento e alle spese. Parte attrice era una società di videonoleggio che chiedeva il pagamento del prezzo del noleggio del dvd dal 15 febbraio del 2009, nella misura di 2,60 euro per il primo giorno e 2,50 per i giorni successivi, oltre agli interessi fino alla restituzione e alle spese. All'udienza fissata non compariva il convenuto, per cui, su richiesta, ne veniva dichiarata la contumacia. Il giudice ha condannato il cliente della videoteca al pagamento di mille euro, e il peggio deve ancora venire: siccome le spese processuali seguono la soccombenza, il convenuto è stato condannato anche al ristoro della notula dell'avvocato, altri duemila euro circa. (MC 969/2010)


Non salda la parcella, così paga 3 volte: costretto a rimborsare l'ex avvocato, il nuovo avvocato e… l’avvocato dell’avvocato

Chi non paga il suo avvocato, alla fine può essere costretto a pagarne tre. Già, perché il legale lo cita a giudizio, vince a mani basse e costringe il malcapitato convenuto a saldare il debito pagando anche le spese processuali. Fra le quali c'è l'onorario dell'avvocato... assunto dall'avvocato. Non è un caso singolo, oltretutto, ma una serie di sentenze-fotocopia.
Il caso tipico: una ditta che si era avvalsa delle prestazioni di un legale ha fatto orecchie da mercante quando le è stato richiesto di onorare la parcella (630 euro), e alla fine non solo ha dovuto pagare sino all'ultimo centesimo (più interessi), ma si è vista anche appioppare 1.200 euro di spese per il procedimento. Ovviamente il mancato pagamento del primo avvocato non era stata una dimenticanza: la parcella (relativa a una causa del 2005 davanti allo stesso giudice di pace!) era stata presentata e sollecitata. Il convenuto non è comparso alla prima udienza, né si è costituito in giudizio, per cui è stato dichiarato contumace. Ed ha perso su tutti i fronti, quando avrebbe potuto risparmiare un bel po’ presentandosi alla prima udienza, “alla quale - ricorda il giudice - poteva essere utilmente esperito il previsto tentativo di conciliazione».
Le pronunce di questo tenore sono state molte, anche su azioni promosse da fisioterapisti ed altri professionisti: il cliente riottoso a pagare con le buone, in tutte queste occasioni ha dovuto pagare, e molto di più, con le cattive. (SM 2006)

Affitti, non vale l'accordo “privato” dopo aver conferito l'incarico al professionista: l’agenzia immobiliare ottiene il risarcimento e anche le spese legali

Vado a vedere la casa da affittare (o comprare) tramite un'agenzia, poi mi accordo privatamente col proprietario. Risparmio io e risparmia lui, perché l'agenzia mica lavora gratis. Va tutto bene, solo che... non si può fare.
Lo ha ricordato il giudice di pace decidendo sulla causa intentata da un'agenzia immobiliare, che aveva citato locatore e inquilini di un appartamento per farli condannare al pagamento della provvigione maturata a seguito di locazione.
«Dagli atti di causa e dalle documentazioni prodotte - scrive il magistrato nella sentenza - è risultato che tra le parti è stato stipulato contratto di locazione ed indubbiamente l'interessamento dell'agenzia attrice ne ha favorito il buon esito».
La titolare dell'agenzia infatti aveva ricevuto incarico telefonico da parte dell'affittuaria per la locazione dell'immobile. Successivamente l'agenzia non ha avuto più notizie, ma nel luglio 2009 è venuta a sapere che tra le parti si era concluso il contratto di locazione, chiedendo pertanto la propria provvigione. Ma entrambe le parti hanno risposto negativamente all'invito, ribadendo tale posizione anche alla lettera di sollecito del legale. Dopo di che, citati davanti al giudice, sono rimasti anche contumaci.
Dunque, secondo la sentenza, «dal momento che dalla documentazione prodotta si evince chiaramente come vi sia stata proposta di locazione stipulata presso l'agenzia, in cui il locatario sottoscrisse l'impegno irrevocabile versando anche, quale caparra, la somma di 500 euro”.
Il giudice quindi ha accolto la domanda ed ha condannato il padrone di casa e l'inquilina a versare ciascuno all'agenzia 850 euro, Iva e interessi per l'opera di mediazione. Ed ha condannato entrambi anche al ristoro della notula professionale in favore dell'avvocato: oltre 1.800 euro. (MC 1113/2010)

Auto in garanzia ma guasta, l'odissea finisce a carte bollate

Un signore ha comprato l'auto nuova (pagandola oltre 25mila euro) ma non se l'è potuta godere. Anzi. Le magagne sono iniziate subito, ed essendo la vettura in garanzia è presto cominciato il rimpallo di responsabilità fra la concessionaria e la casa produttrice della vettura. L'officina della concessionaria ha infatti preso in carico l'auto, ma per risolvere il problema c'è voluto un tempo lunghissimo. Il pezzo di ricambio necessario per risolvere il problema in effetti esisteva, solo che il posto più vicino dove prenderlo era Parigi.
Il risultato è stato che il malcapitato automobilista, dopo quattro mesi in cui la vettura era rimasta in officina e lui aveva dovuto prendere un'auto sostitutiva dopo l'altra, si è stufato ed è andato dal giudice di pace. Il cliente... ha avuto ragione: concessionaria e casa produttrice sono state condannate in solido 1500 euro più interessi di risarcimento, oltre a 2mila euro di onorari al legale di parte attrice. (BN 1098/2010)

L'Enel non deve chiedere il permesso: consentita la sostituzione del vecchio contatore nel vano condominiale

L'Enel deve chiedere permesso per entrare e cambiare il contatore? Non necessariamente. O almeno non nei vani condominiali, se qualcun altro gli apre. Una sentenza del giudice condanna alle spese una signora: oltre mille euro.
La donna aveva portato in giudizio l'Enel per ottenere, a fronte di una bolletta da 3.628 euro, la restituzione di 2.000 euro, nonché il pagamento di ulteriori 500 euro per danno esistenziale, assumendo come la società, senza preavviso e consenso scritto, si fosse “introdotta” in ambito condominiale per la sostituzione del contatore, non essendo adatto quello esistente alla telelettura. L'Enel ha ribattuto: «Non c’è stato alcun abuso. Il tecnico ha ottenuto, dopo aver bussato, l'apertura del portone condominiale da un altro inquilino per provvedere alla sostituzione del contatore di sua proprietà».
Il magistrato non ha avuto dubbi: «L'Enel pone a disposizione dei propri utenti un contatore di erogazione del servizio e non è previsto che per la sostituzione dello stesso, onde adeguarsi alla più moderna tecnologia, che il beneficiario del servizio consenta». Il contatore precedente era stato installato nel 2002 e per sei anni la ricorrente ha continuato a pagare bollette “in acconto”, determinandosi poi la cifra contestata all'effettiva lettura avvenuta nel 2008, alla sostituzione del contatore. (MC 1561/2010)

La parcella degli 007 diventa un salasso

Gli investigatori privati costano. E se non li paghi subito, costano ancora di più. Lo ha scoperto a sue spese un cittadino, che era andato davanti al giudice di pace per opporsi a un decreto ingiuntivo di 830 euro emesso nei suoi confronti da un'agenzia di investigazioni. Ma quest’ultima ha avuto partita vinta; anzi, l'opponente dovrà pagare anche mille euro di spese legali più Iva.
L'uomo aveva già pagato 500 euro, per la verità, e riteneva «equa e satisfattiva la somma»: dichiarava infatti che il lavoro svolto dai detective si fosse limitato ad un appostamento di tre ore in un luogo indicato dallo stesso mandante, senza svolgimento di alcuna indagine effettiva e senza, quindi, produzione di alcun valore aggiunto. Ma le tariffe applicate, ha ribattuto l'agenzia, corrispondono alle tabelle indicate dalla Prefettura, l'attività è stata svolta secondo le specifiche indicate nella notula e le somme vantate sono dovute. E’ valido, dunque, il decreto ingiuntivo. (MTC 1030/2010)

Parcella troppo esosa: il giudice la riduce

Se si perde una causa non è detto che si debba per forza pagare per intero le pesanti parcelle di chi ha lavorato per la controparte (carrozzerie e legali). Il giudice di pace ha drasticamente ridotto l'ammontare della somma da corrispondere per queste voci, in seguito ad una vertenza per un incidente stradale. Il giudice, nel merito, ha dato pienamente ragione alla parte attrice, che aveva citato in giudizio la persona che l'aveva tamponata e la sua assicurazione. Ma ha specificato: «La condanna va contenuta nella sola cifra del preventivo depositato in atti, non risultando l'avvenuta riparazione e non essendo documentate, con fattura, né le spese per l'auto sostituiva, né quelle del soccorso del veicolo ammalorato». E quindi, oltre al risarcimento del danno, «condanna i convenuti al ristoro della notula professionale in favore del procuratore attore, che liquida nella cifra forfettaria onnicomprensiva di 2.000 euro», rispetto ai 5mila richiesti. (MC 255/2010)

Condannati mobilificio e vettore: montaggio difettoso, no al palleggio di responsabilità

Quando si tratta di comprare i mobili, il grande magazzino ci accoglie con gentilezza, e ovviamente per il trasporto e il montaggio (col pagare) non ci sono problemi. Poi, di solito tutto va bene. Ma se qualcosa va storto, ad esempio un errore nel montaggio che provoca un danno? Spesso comincia il rimpallo delle responsabilità e il malcapitato cliente non sa più a chi rivolgersi per fare valere i propri diritti.
Una recente sentenza del giudice di pace aiuta però il consumatore: il magistrato ha condannato in solido un mobilificio e un vettore a risarcire i danni (poco più di 900 euro più interessi) e pagare le spese legali (oltre 3.000 euro) a una donna che aveva subìto un danno per un errore nel montaggio della cucina e si era vista respingere la richiesta di indennizzo dal venditore che tentava di fare lo scaricabarile.
Ma la cliente aveva ragione. Nel depliant del mobilificio c’era infatti scritto: «Al momento della consegna i nostri installatori compileranno per voi un rapporto di consegna...». Stabilito questo, dice il giudice, la ditta venditrice non può più considerarli una semplice ditta esterna, tanto più che sono abilitati a riscuotere anche il saldo del mobile. E quindi il consumatore può citare anche il negozio. (FC 335/2009)

Noleggia un furgone, la fattura lievita.

I 60 euro pattuiti erano diventati 250: risarcito dopo il ricorso Aveva noleggiato un furgone per un giorno, al prezzo di 60 euro. Dopo di che si è visto addebitare sul conto la rispettabile cifra di 247 euro. Risultato: è dovuto andare dal giudice per farsi restituire la pesante eccedenza. La ditta di autonoleggio gli aveva infatti addebitato 8 euro per un’eccedenza di 32 km, 42 per altri addebiti e 127 per franchigia danni. Il tutto aumentato della relativa Iva, e senza prova dei fatti che avrebbero imposto la pesante maggiorazione. La causa è stata discussa davanti al giudice di pace, ma la ditta è rimasta contumace. Il che non l’ha salvata dalla condanna: non solo dovrà restituire al cliente i 187 euro che quest’ultimo aveva dovuto pagare in più del dovuto, ma anche a rimborsargli le spese processuali, circa 450 euro. (AS 2009)

Compra all’asta due quadri d’autore ma poi sparisce

Diciamolo pure: piacerebbe a tutti - o quasi a tutti - partecipare a un’asta, magari fare partire le offerte («100 euro!», «105!», «110!»...) e poi ghiacciare i partecipanti: «Io ne offro 10mila!». Quindi, uscire con discrezione dalla sala prima di essere costretti a pagare davvero. Però non si può fare, a maggior ragione nelle aste in cui l’offerta va presentata prima in busta chiusa.
Un romano però lo ha fatto davvero, ai danni di una sala d’arte pisana, comprando due quadri d’autore al prezzo di 8mila euro circa più i diritti (in tutto 9.500 euro) e poi tralasciando di pagare e ritirare la merce, nonostante i ripetuti solleciti.
Quali che siano stati i motivi di questo comportamento, all’uomo la vicenda è sostata più di tremila euro. La sala d’arte lo ha infatti citato in giudizio davanti al giudice di pace. E’ stata accolta nella sua totalità la ricostruzione dei fatti della parte attrice: alla fine di marzo 2008 era pervenuta alla Sala d’arte, che effettua la vendita di opere d’arte per conto terzi, una scheda di partecipazione a un’asta, sottoscritta dal convenuto e con la quale si richiedeva l’aggiudicazione di un quadro di Karpoff: “Senza Titolo” e uno di Monachesi: “Agrà”. L’uomo si era aggiudicato entrambi i lotti e nei giorni successivi la Sala d’arte gli aveva inviato via e-mail il dettaglio delle opere con indicate le modalità di pagamento. Ma da qual momento in poi, dall’altra parte silenzio assoluto, nonostante i vari solleciti, nemmeno davanti alla successiva lettera di intimazione del legale con la richiesta del pagamento dei diritti d’asta perduti. A quel punto è stato necessario andare davanti al giudice, e il convenuto anche lì è rimasto zitto, anzi addirittura contumace.
Il magistrato ha quindi accolto la domanda, corroborata da documenti e prove testimoniali: la scheda con l’offerta, a suo tempo debitamente sottoscritta, costituisce scrittura privata tacitamente riconosciuta. Di qui la condanna: 1.659 euro più gli interessi di risarcimento per l’inadempienza contrattuale e 1.500 per le spese legali. (FC 127/2009)

Vendite immobiliari e onorario all’agenzia

Se comprate, o vendete, una casa, e la trattativa inizia tramite un’agenzia immobiliare, dovete pagare la prestazione di quest’ultima, anche se poi gli accordi fra le parti cambiano radicalmente. Se non pagate, rischiate di vedervi citare in giudizio, e pagare molto di più. Il titolare di un’agenzia ha citato un cliente per farsi pagare la provvigione su un immobile venduto da quest’ultimo: la proposta d’acquisto fu firmata per 95mila euro, e l’agenzia doveva quindi avere 1900 euro più Iva. La vendita però, afferma in giudizio la controparte, avvenne per 50mila euro, molto più tardi e a condizioni completamente diverse, per 50mila euro. Ma il giudice ha dato pienamente ragione all’agenzia: fa fede infatti la proposta d’acquisto firmata dal venditore, sulla carta intestata dell’agenzia. (MTC 07/2009).

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