Il Tirreno

Capitolo 4

Cinture, inseguimenti, revisioni & telefonini

Antonio Scuglia
Cinture, inseguimenti, revisioni & telefonini

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Bastano poche ore per la maximulta. Fermato mentre andava all'officina: la revisione biennale era appena scaduta

A mezzanotte mi è scaduta la revisione dell'auto; la mattina dopo metto in moto e vado verso l'officina, più o meno volentieri, per effettuare l'operazione e pagare il balzello biennale. Possibile che i vigili mi fermino proprio oggi?
Possibile. Anzi è successo. E lo sfortunato automobilista ha dovuto pagare una grossa multa. Non solo: ritenendola ingiusta (per così poche ore!) ha fatto ricorso al giudice di pace, ma ha perso anche il ricorso, perché la legge in materia è chiara e rigorosa.
Sfortunato protagonista di questa vicenda è un automobilista di Vecchiano. Per la legge «non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza, neanche se la prenotazione della revisione viene presentata nei termini, a conferma della ratio del controllo teso ad accertare il permanere nei veicoli delle condizioni di sicurezza per la circolazione. Di alcun pregio che la revisione fosse scaduta, nel caso di specie, da un solo giorno. La normativa, infatti, non prevede deroghe». (DB 3917/09).

Parli al cellulare in auto? La multa è valida anche se eri fermo.

Sei alla guida? Se non hai l’auricolare o il viva voce, non parlare al telefonino, nemmeno se sei fermo. Il giudice di pace ha respinto il ricorso di un automobilista contro una sanzione che gli era stata comminata dalla polizia municipale. Una marachella in realtà frequentissima, ma piuttosto grave quanto alle possibili conseguenze: multa da 150 a 600 euro circa, e in caso di recidiva entro due anni, sospensione della patente da uno a tre mesi.
L'uomo era stato multato «per avere fatto uso di cellulare privo di auricolare o vivavoce durante la guida» ed ha spiegato al giudice: «E' vero, ho utilizzato il telefonino, ma solo mentre ero fermo in coda al semaforo rosso». Secondo il giudice, «il ricorso è infondato e va respinto: l'art. 173 vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici, a eccezione di quelli dotati di vivavoce o di auricolare, durante la marcia. Tale accezione ricomprende ogni situazione comunque ricollegata alla guida del veicolo e dunque anche la fase di arresto per motivi dovuti al traffico, o alla presenza di impianti semaforici». (DB 1591/2010)

Guida con la patente ritirata: multa da 3700 euro, il giudice la dimezza

Mettersi al volante con la patente ritirata è come sfidare la sorte: se ti beccano, le pene sono salatissime. Il giudice ha deciso un ricorso contro la prefettura: la proprietaria e il conducente di un'autovettura contestavano una multa di 3690 euro per aver guidato nonostante l'avvenuto ritiro della patente per la violazione dell'articolo 187 cds (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). La sanzione è pesante: ammenda da 1500 a 6mila euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni raddoppiata se la vettura appartiene (come nel caso esaminato) a un'altra persona. Il giudice, «tenuto conto di ciò che emerge dagli atti di causa (non sono stati evidenziati elementi sintomatici di una particolare gravità del fatto)», ha parzialmente accolto il ricorso dimezzando la sanzione: 1842 euro. (AS 1720/2010)

Bici elettrica: con l'acceleratore diventa motorino

Avete comprato una bici elettrica? Occhio agli accessori, perché potreste trovarvi a guidare un mezzo che la legge considera ciclomotore, con tutto ciò che ne consegue. Il giudice di pace ha respinto il ricorso di un cittadino contro una multa presa perché «circolava alla guida della bicicletta elettrica, da considerarsi ciclomotore in quanto dotata di un motore elettrico che permette il movimento senza pedalare, per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione».
Il ciclista ha fatto presente in corso di giudizio che il mezzo l'aveva comprato come «bicicletta a pedalata assistita», ma il Consulente tecnico d’ufficio ha rilevato che quella bici non era conforme alle specifiche di fabbrica «in quanto equipaggiata di una manopola acceleratore non prevista dal costruttore». Secondo il perito, la trasformazione può avvenire grazie a dei kit dello stesso costruttore, ma questo incide solo sui rapporti fra l'acquirente e il venditore, non rilevando sulla correttezza della sanzione emessa. Per cui il giudice ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese, oltre 400 euro. (BN 2832/2009)

Contravvenzione da 1500 euro. Era sul motorino e non ha soldi: pagherà a rate

Prendere quasi 1500 euro di multa in un colpo solo con un motorino è un'impresa non facile, ma un giovane muratore straniero (con regolare permesso di soggiorno) c'è riuscito. Senza però avere i soldi per pagare le sanzioni.
E così è dovuto andare dal giudice di pace e dire: è vero, sono colpevole, non ho niente da dire che possa attenuare la mia colpa, ma posso almeno pagare a rate?
L'uomo era stato fermato a bordo di un Piaggio Zip di sua proprietà. E il dialogo con la polizia stradale deve essere stato davvero interessante.
«Favorisca la patente». «Non ce l'ho».
«Idoneità alla guida?». «Neanche».
«La revisione del ciclomotore l'ha fatta?». «No».
«Mi fa vedere l'assicurazione?» «Veramente non sono assicurato».
Il giudice per sua fortuna non ha avuto nulla da eccepire sulla rateizzazione , benché la Prefettura (la Stradale lo aveva beccato in flagrante) si fosse opposta. (FC 1226/2010)

La cintura è sempre obbligatoria. Non l’aveva indossata perché si sentiva male: multato

Indossare la cintura di sicurezza guidando l’auto non è facoltativo, è un dovere. Ma se uno sta male e non la può indossare? Non è esentato dall’obbligo, né dalla sanzione se viene beccato. Anzi: proprio perché stava male non doveva mettersi alla guida. Un automobilista ha fatto invano ricorso davanti al giudice: gli era stata elevata una multa, con l’avvertimento che alla prossima infrazione gli sarebbe anche stata sospesa la patente, dopo che i vigili lo avevano intercettato su una strada cittadina.
Spiegava il ricorrente: «Due giorni prima ero stato vittima di un infortunio lavorativo e avevo quindi un dolore al torace che non mi consentiva di fare uso delle cinture di sicurezza». Il giudice ha respinto il ricorso: «Se si trovava in precarie condizioni di salute non doveva mettersi alla guida di un autoveicolo, contravvenendo così all’articolo 115 commi 1 e 3 del Codice della strada». Annullata però la postilla «Sosp. patente x 2 infrazioni», che «non ha ragione di essere, in quanto si trattava di una prima infrazione di tal genere, ed è idonea a trarre in inganno chi la legge». (GC 93/2909)

Scorribanda in moto: via 22 punti dalla patente. «Non guidavo io». E allora chi?

Ventidue punti “scalati” dalla patente e una maximulta: tanto è costata a un giovane una scorribanda in moto fra il casello autostradale di Pisa centro e la Fi-Pi-Li, con tanto di inseguimento della Stradale, solo apparentemente seminata. A nulla è valso il ricorso al giudice di pace. Il giovane chiedeva di annullare la sanzione amministrativa riguardante ben sei articoli del codice della strada: «Il veicolo oggetto delle sanzioni, al tempo delle elevazioni, era in vendita e quindi veniva “provato” da più persone». «È pur vero - osserva il giudice - che la Polizia Stradale che ha elevato le sanzioni non ha potuto identificare compiutamente il soggetto che ha trasgredito più articoli del Codice, mettendo in essere una serie di comportamenti che sono, a dir poco, pirateschi. Ma dalla serena esposizione dei fatti chiariti dai verbalizzanti si è ricostruito l'iter che ha condotto all'elevazione di tutte le contravvenzioni contestate”.
Una pattuglia, sentito il rumore proveniente da una moto lanciata ad altissima velocità, la inseguiva e affiancava, rilevando il numero di targa: il guidatore, dopo aver fatto cenno di aver capito ed accostandosi all'auto, all'improvviso accelerava al massimo e con una serie di manovre spericolate si dileguava nel traffico intenso effettuando numerosi sorpassi in contromano. Dalla targa, però, veniva identificato il proprietario, destinatario quindi delle sanzioni. La sua difesa, secondo la sentenza, non appare sostenibile poiché «non ha saputo fornire il nominativo del presunto trasgressore, o nessuno ha voluto assumersi la responsabilità dell'accaduto». (MC 2006)

Inseguito dalla polizia armi in pugno. L'automobilista, multato, ha vinto il ricorso: credevo che cercassero un altro

Inseguito dalla polizia stradale senza rendersene conto, fermato con tanto di pistola mostrata dagli agenti e pesantemente sanzionato. La disavventura per un automobilista è poi finita bene, nel senso che il giudice di pace pisano lo ha salvato dalle ultime pesanti conseguenze. L’automobilista chiedeva la revoca del verbale e di tutte le pene accessorie conseguenti, compresa la decurtazione dei punti dalla patente. I fatti erano avvenuti una sera di dicembre: l'uomo percorreva l'autostrada quando veniva superato da un'auto della Stradale con i lampeggianti accesi. La pattuglia quindi si posizionava davanti all'autovettura che precedeva l'auto dell'uomo. Il quale così si convinceva di non essere il reale oggetto della segnalazione e procedeva la sua normale marcia.
Senonché, uscendo al casello, veniva fermato dalla stessa pattuglia che, evidentemente, era rientrata in autostrada e lo aveva inseguito. Gli agenti, ha affermato l'uomo in giudizio, uscivano dalla macchina e «mediante esibizione dell'arma di ordinanza» gli intimavano di scendere dal suo veicolo e di appoggiarsi al tettuccio con le mani. L'ispettore procedeva quindi a perquisizione personale dell'uomo e, rilevata la sua assoluta innocuità, procedeva alla contestazione delle supposte infrazioni.
Il giudice ha scagionato l'uomo: «Non vi è alcuna prova - si legge nella sentenza - che il ricorrente si fosse reso conto che la Polizia stradale intendesse fermare lui. Affinché quanto attestato dagli organi di polizia stradale abbia efficacia probatoria fino a querela di falso, infatti, è necessario che quanto verbalizzato sia frutto di diretta percezione o di inequivocabile accertamento. Nella fattispecie, invece, gli agenti hanno dovuto ricorrere ad un apprezzamento, ad una valutazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati per fare comprendere al ricorrente che avrebbe dovuto fermarsi e seguirli. Tale valutazione è evidentemente errata, e ne è prova il fatto che il conducente dell'autovettura che precedeva il ricorrente si sia determinato per errore a seguire l'autovettura della Polizia nell'arresto del veicolo. Al buio la paletta indicata nel verbale non può essere visibile con chiarezza». (MTC 2023/06)

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