Attenzione
Capitolo 3
Cartelle pazze e Comuni avidi
Antonio Scuglia
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Non ha neanche l'auto ma gli arriva la multa con la cartella esattoriale
Immaginate di avere un'auto e trovare sul parabrezza il foglietto della contravvenzione, per divieto di sosta o altro. Ve ne fregate e non pagate. Poi vi arriva il verbale a casa e non pagate nemmeno quello. Passa il tempo e vi arriva l'ingiunzione di pagamento. Ma voi non pagate. Alla fine, probabilmente, a causa del vostro comportamento omissivo vi arriverà la cartella esattoriale.
Ora riavvolgete il nastro. E pensate a una situazione un po' kafkiana: vi arriva la famigerata cartella, ma prima di questa non avevate ricevuto nessuna ingiunzione, prima ancora nessun verbale, e non avevate trovato nessun foglietto sul parabrezza. Perché... non ce l'avete neanche, un'automobile. Anzi non ne avete mai avuta una.
Fantascienza? No, può succedere. Anzi è successo a un uomo che ha dovuto rivolgersi al giudice. Davanti al magistrato, l'uomo ha fatto ricorso contro il Comune ed Equitalia. Il Comune si costituiva eccependo l'assoluta carenza di legittimazione passiva e presentava i documenti che comprovano la non riconducibilità della cartella al verbale. In sostanza diceva: noi non c'entriamo niente, vedetevela con chi ha emesso la cartella. Ma Equitalia non si è costituita e non è comparsa in udienza. Per cui , come abbia fatto uno che non ha mai posseduto un'auto a prendere quella multa, forse resterà per sempre un mistero. Naturalmente la cartella esattoriale è stata annullata. (MTC 1492/2010)
Bolletta di nove anni fa? Richiederla può essere una “furbata”
Chiedere (tramite Equitalia) il pagamento di una bolletta di nove anni fa è una furbata nei confronti dei cittadini che non conoscono i loro diritti. Con questa motivazione il giudice ha condannato un’azienda a pagare mille euro di spese legali a un cittadino che davanti allo stesso giudice, aveva proposto ricorso contro l'esecutività di una cartella esattoriale. Il cittadino eccepiva la prescrizione di quella bolletta dell'acqua, datata 2001: la cartella esattoriale fu notificata al ricorrente solo nel marzo del 2010.
«Dalla documentazione prodotta - rileva il giudice - emerge in maniera incontrovertibile la prescrizione del diritto azionato dalla società opposta, dovendosi ritenere ampiamente trascorso il termine prescrizionale di 5 anni previsto dalla legge. Tale circostanza trova ulteriore conferma nell'atteggiamento della stessa convenuta che, nel costituirsi in giudizio, dà atto dell'avvenuto sgravio della cartella esattoriale. Tuttavia è innegabile che l'annullamento delle somme opposte e la comunicazione all' odierno attore siano avvenuti solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione ed all'introduzione del giudizio. Ne consegue che, nonostante la cessazione della materia del contendere parte convenuta debba ritenersi virtualmente soccombente» e quindi condannata a pagare le spese di lite.
«È comunque da stigmatizzare - scrive il giudice - il comportamento del convenuto che ha azionato il tentativo di recupero del credito ben oltre qualunque termine giuridico e razionale, forse confidando sulla “modestia” della cifra ingiunta e fondando la pretesa sul fatto che un quisque de populo* non addentro alle “segrete cose”, vedendosi notificare la cartella esattoriale, avrebbe provveduto ad onorarla pur di non dar seguito ad ulteriore aggravio di spese». (MC 2163/2010)
*= uno qualunque fra il popolo, nell’accezione di persona non provvista di competenze tecniche specifiche sull’argomento.
L’invalido si ammala, la multa raddoppia: il giudice di pace lo salva
La multa va pagata entro sessanta giorni, altrimenti raddoppia: «dura lex, sed lex*», da lì non si scappa. Ma davanti all'impossibilità fisica di pagarla, anche la legge può ammorbidirsi. In base a questo ragionamento il giudice di pace ha annullato l'ulteriore sanzione emessa dalla Società delle entrate del Comune nei confronti di un invalido
Il ricorrente si opponeva a un'ingiunzione da 324 euro: «Il ritardo nel pagamento, di soli due giorni, era stato determinato dal mio stato di salute», ha spiegato. L’uomo ha prodotto in giudizio un atto di riconoscimento della sua invalidità civile al 50% a seguito di grave patologia, e una certificazione medica, precedente alla scadenza del pagamento, attestante una fase acuta della malattia con venti giorni di riposo e cura. Tenuto conto dell'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni proprio nella fase finale del termine concesso per il pagamento, avvenuto comunque in lievissimo ritardo, rileva il magistrato, «si può ritenere giustificata la condotta del ricorrente, che si trovò in una situazione di forza maggiore temporaneamente preclusiva dell'adempimento». (AS 1546/2010).
*= la legge è dura, ma è la legge
Cartelle esattoriali in arrivo dopo 10 anni? Sono ancora valide se la prescrizione fu interrotta
A volte arrivano ingiunzioni per multe di 8-10 anni fa. E si rischia di dover pagare somme esorbitanti per sanzioni che credevamo cadute ormai nel dimenticatoio. Le contravvenzioni per violazioni al codice della strada - e con esse molte altre - infatti si prescrivono in cinque anni, ma basta un qualsiasi atto notificato prima della scadenza per fare ripartire l'orologio da zero. Anche se chi aveva subìto la multa... non si era fatto trovare in casa all'atto della notifica. Respinto quindi il ricorso di un automobilista e confermata la validità di una multa risalente addirittura al 2000, e della cartella esattoriale emessa da Equitalia. La multa, sosteneva il ricorrente, è prescritta essendo passati (da molto tempo) i termini di legge. Ma gli allegati presentati dalla controparte hanno deciso facilmente la causa: «A fronte della sanzione stradale elevata il 21 ottobre 2000 - si legge nella sentenza - vi è stato atto interruttivo con la notifica dell'ingiunzione fiscale chiarita all'opponente il 16 giugno 2005 mediante notifica dell'atto per compiuta giacenza».(MC 1446/2010)
Multa annullata, ma la società delle entrate del Comune insiste: ora dovrà pagare le spese
La multa era stata annullata, ma una automobilista si è vista arrivare lo stesso l'ingiunzione di pagamento dalla Spa concessionaria del Comune. Che ora è stata condannata. Il contenzioso si è svolto davanti al giudice di pace. La ricorrente contestava un'ingiunzione appena ricevuta, per mancato pagamento di precedenti verbali di accertamento. Secondo la ricorrente, l'ingiunzione era fondata su di un verbale di accertamento già annullato un anno prima da una sentenza del giudice di pace e quindi nulla. Il giudice ha in effetti dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha accolto la richiesta della ricorrente, condannando quindi la Spa e il Comune alle spese: «Infatti - si legge nella sentenza - quest'ultimo per negligenza propria ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed è quindi naturale che ne assuma l'onere». (GC 1269/2010)
Scooterista sanzionata a Napoli mentre era a Pisa
Sant'Antonio da Padova, pare, aveva il dono dell'ubiquità: poteva essere in più posti contemporaneamente. La Polizia municipale di Napoli deve aver pensato la stessa cosa di una cittadina pisana, multandola per aver guidato il suo motorino senza casco nel capoluogo campano... mentre lei si trovava a Pisa e il suo scooter pure, fermo in garage perché rotto da più di un anno. La singolare vicenda è finita nei mesi scorsi sulla scrivania del Giudice di pace.
La donna si era vista notificare a domicilio un verbale di accertamento che era stato elevato dai vigili urbani a Napoli, secondo cui il 16 ottobre 2005, nella centralissima piazza Vanvitelli, il conducente del suo ciclomotore “circolava senza indossare il casco protettivo”.
La signora ovviamente è cascata dalle nuvole: il suo motorino da oltre un anno non era circolante perché guasto, non essendo possibile ed economica la sua riparazione. E lei stessa, quel giorno, non poteva sicuramente trovarsi a Napoli perché era al lavoro a Pisa, circostanza poi confermata in giudizio dal suo datore di lavoro. Per cui ha fatto ricorso al Giudice di pace. Il Comune di Napoli però non ha mollato la presa: non si è costituito in giudizio ma due giorni prima dell'udienza ha inviato un fax in cui sosteneva l'incompetenza territoriale del giudice. Il magistrato ha dato ragione alla donna ed ha annullato la sanzione. In difetto di una valida costituzione in giudizio, ha rilevato il giudice, l'attività difensiva dell'opposto non può essere ammessa. In sostanza: se vuoi difenderti, vieni e dici quello che hai da dire.
Passando al merito della vicenda, il giudice non ha avuto dubbi: i testimoni portati dalla donna hanno concordemente sostenuto che sia lei, sia il motorino, quel giorno erano a Pisa. «Già appare poco verosimile - recita la sentenza - che una persona possa recarsi in ciclomotore da Pisa a Napoli, ma lo è a maggior ragione quando il ciclomotore stesso di trova nelle condizioni di degrado e di abbandono comprovate». (SM 2006)
Perseguitata per anni da una multa annullata: il giudice di pace pone fine a un incubo burocratico
Una multa annullata? Storia comune, ma in qualche caso la burocrazia può diventare un incubo per il cittadino. Il caso che trattiamo riguarda una multa che risorge, maggiorata, dalle proprie ceneri: non una ma due volte. Finché il Giudice di pace, si spera, mette la parola fine alla vicenda.
Tutto è iniziato nel 2000, con una multa elevata da una polizia municipale con l'autovelox (135 euro). L'automobilista aveva presentato ricorso al prefetto, che aveva disposto l'archiviazione del verbale contestato. Ciò nonostante, nel 2004 alla donna era stata notificata una cartella di pagamento per l'importo complessivo di 440 euro, emessa sulla base della vecchia multa. La donna aveva proposto istanza al Comune, che aveva comunicato il provvedimento di discarico amministrativo; senonché... nel 2005 ecco la notifica di una nuova cartella di pagamento: 431 euro. Vane erano state le richieste formali della cittadina, alla quale non restava che andare dal giudice di pace. Chiedendo però a questo punto, e ottenendo, non solo l'annullamento della cartella, ma anche la condanna della controparte, che solo in corso di lite aveva provveduto ad annullare sanzione e cartella: 600 euro per le spese legali. (FC 2007)
Dalla cartella esattoriale non si capiva con chiarezza quale fosse il motivo di un aggravio. Il Comune non risponde? La multa è nulla
Il Comune non risponde alle richieste di chiarimenti del cittadino multato? La sanzione è nulla. Perché rispondere a chi chiede lumi su un aspetto essenziale è un dovere della pubblica amministrazione, non un atto di cortesia che si può fare o non fare a proprio piacimento.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione di un automobilista contro un Comune per un verbale pagato oltre i 60 giorni previsti dalla legge e quindi seguito dal secondo, ovvero l'aggravio della prima multa. L'automobilista si è visto quindi arrivare a casa una cartella esattoriale, dalla quale però non si capiva perché dovesse pagare di nuovo: aveva infatti inutilmente chiesto chiarimenti. In sostanza, il silenzio dell'amministrazione significava «è così e basta». Il magistrato ha dato ragione al cittadino: «Il ricorrente ha effettivamente pagato il verbale posto a base della cartella qui opposta, ma, secondo il resistente, oltre i 60 giorni previsti dalla legge. Poiché dalla cartella non si desumeva questa causale con chiarezza, il ricorrente scriveva al Comune chiedendo ulteriori delucidazioni. La risposta era atto dovuto e nulla lo autorizzava a ritenere esaustive le comunicazioni di cui in cartella, visto che proprio su di esse il ricorrente chiedeva chiarimenti». (GC 757/2010)
Multato due volte e assolto due volte, meglio di così...
La burocrazia a volte è davvero una macchina schiacciasassi. Multato dalla polizia municipale per una violazione al codice della strada, il titolare di una ditta aveva fatto ricorso al giudice di pace e la sanzione era stata annullata.
Ma la pronuncia favorevole del magistrato non lo aveva salvato da... una multa ulteriore: la famigerata e salatissima sanzione (altri 250 euro abbondanti) «per non aver ottemperato all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che aveva commesso l'infrazione».
E così il cittadino ha dovuto fare un nuovo ricorso allo stesso ufficio giudiziario. Per fortuna, di nuovo con successo: «La domanda - scrive il giudice di pace - appare fondata. Infatti alla luce di quanto disposto con la sopra citata sentenza (che il cittadino aveva allegato, ndr) appare palesemente illegittimo il verbale oggi opposto». (MTC 2010)
Suolo pubblico? Il Comune lo dimostri. Annullata la multa per l'occupazione di 2 metri di marciapiede
Occupazione abusiva di suolo pubblico e 150 euro circa di multa alla proprietaria. Anzi 300, perché viene multato anche il presunto socio. La contravvenzione è stata elevata ad un esercizio commerciale che tiene due tavolini in un marciapiede in un centro storico, occupando 2 metri quadrati. «Macché suolo pubblico: quel marciapiede è un porticato privato, anche se ci passa la gente. Io non pago». Così ha argomentato la commerciante. E il giudice di pace le ha dato ragione.
Ha dunque annullato la sua multa e anche l'altra, perché il “socio” è un dipendente, e in quanto tale non può essere il legittimato passivo. Se dalle carte catastali non risulta nulla, spiega il giudice, deve essere il Comune a provare di essere proprietario dell'area che pretende essere pubblica. Ha spiegato l’avvocato della donna: «La ricorrente esercita l'attività già da molti anni e sotto il loggiato, davanti al suo esercizio, da sempre vi erano posizionati due tavolini per la comodità dei clienti. In passato, non le era stato chiesto alcunché da chicchessia per il semplice motivo che l'area occupata dai tavolini faceva parte del portico sottostante il palazzo da tempo immemorabile, immobile di proprietà di soggetti che di esso ne hanno sempre disposto senza limitazione alcuna in legittimo esercizio della potestà padronale. E mai è stato a lei richiesto alcun pagamento per l'occupazione di suolo pubblico».
Negli ultimi anni, rileva l'avvocato, la donna aveva partecipato attivamente al “Progetto unitario per la riqualificazione della piazza”, scambiando corrispondenza con il Comune «nel corso della quale essa, allegando anche una piantina planimetrica, aveva evidenziato la natura privata del porticato senza che, in alcun modo e mai le fossero state avanzate eccezioni di alcuna sorta».
Il Comune ribatteva che una norma regola i suoli pubblici e in particolare le vie percorse dai pedoni, affermando che il portico nel quale insistevano i tavolini era un marciapiede, ovvero una pubblica via al servizio dei pedoni. Ma non si è trovato un documento che attestasse la proprietà dei luoghi. (MC 3611 e 3615/08).
Ingiunzioni lumaca, basta interessi
Se la società comunale delle entrate chiede il pagamento di una sanzione quasi cinque anni dopo che questa è stata comminata, il cittadino non può essere tenuto a pagare gli interessi per tutto questo tempo. Lo ha stabilito il giudice di pace, negando alla società di riscossione il diritto di lucrare sul ritardo della sua stessa ingiunzione. La sentenza riguarda il ricorso di un cittadino contro un'ingiunzione che riguardava due infrazioni commesse cinque anni prima. La società delle entrate ha avuto partita vinta su quasi tutti i motivi del ricorso. Entrambi i verbali infatti sono stati infatti regolarmente notificati, la prescrizione non si è mai verificata, né è stata accolta l'eccezione relativa alla regolarità del procedimento di riscossione che il Comune ha affidato alla Società, che secondo il giudice non può essere posta in discussione: «Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, Il Comune infatti, tra le possibili opzioni ha scelto un sistema che appare del tutto legittimo». Ovvero quello concesso da un decreto del 1910, anziché l'iscrizione a Ruolo prevista dal Dpr 602 del 1973.
Ma il cittadino si è visto riconoscere la ragione su un altro punto: riteneva ingiusto che le conseguenze della tardività nell'ingiunzione (leggi: maggiorazioni apportate) fossero fatte ricadere su di lui. E infatti per i giudice il ricorso è fondato nella parte in cui contesta le maggiorazioni, che con il metodo del ruolo sarebbero finite il 31 dicembre dell'anno successivo, data ultima concessa per l'ingiunzione. Secondo il giudice «appare del tutto ingiustificabile e non rispondente a criteri di giustizia che possa qualificarsi “ritardato pagamento” non una scelta del trasgressore ma del titolare del diritto di riscossione, che ritardando l'emissione dell'ingiunzione di pagamento viene a lucrare gli interessi per un periodo la cui durata viene in definitiva rimessa solo ed esclusivamente alla volontà del creditore». Nel caso specifico, il cittadino doveva pagare solo gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello delle multe «ed è questa la data fino alla quale le maggiorazioni possono e debbono essere applicate - ha stabilito il giudice, - in modo che il ritardo con cui l'ingiunzione è stata emessa non vada ingiustamente a ricadere sull' opponente». (CS, 47/2007)
Se la data sul verbale è... futura
Prendere una multa per qualcosa che si è commesso, va bene, anche se non fa piacere. Ma prenderla per qualcosa che... deve ancora succedere, proprio no.
E’ quanto ha detto un automobilista al giudice di pace, vincendo un ricorso. La sanzione era stata elevata nei suoi confronti perché a bordo della sua auto «non rispettava durante la marcia la segnaletica orizzontale (oltrepassava la striscia bianca longitudinale continua). Il ricorrente lamentava un errore nella compilazione del verbale, nel quale risultava indicata una data impossibile, perché futura. Il giudice ha dato ragione al cittadino: dall'esame del verbale allegato al ricorso, risulta infatti la data di accertamento… tre giorni dopo la presentazione del ricorso in Cancelleria. E l'errore della data non consente di verificare in quali circostanze di tempo l’accertamento sia realmente stato effettuato. (GC 2006)
Non sospese la contravvenzione a un'automobilista: Comune condannato per i punti di una patente
Prima di leggere questa sentenza, fate attenzione: la legge ora è cambiata e questo ricorso sarebbe stato perso. Detto questo… leggete pure. Fa ricorso contro una sanzione chiedendone la sospensione in attesa del giudizio, ma il Comune la invia alla Motorizzazione. L'automobilista si vede perciò appioppare 4 punti di decurtazione dalla patente e perde il bonus concesso per legge a chi non sgarra mai. Parte il nuovo ricorso della donna, stavolta per chiedere il risarcimento: e il giudice di pace condanna il Comune. La ricorrente dovrà ricevere un rimborso di 350 euro, e altrettanti dovranno essere pagati dal Comune per le spese processuali. Difatti la donna ha vinto anche il primo ricorso e la sanzione, comminatale in seguito a un incidente stradale, è stata annullata. La segnalazione alla Motorizzazione non sarebbe mai dovuta partire, ma può succedere. «E' certo che gli uffici della Polizia municipale sono oberati di lavoro», rileva il giudice nella sentenza. Che però imputa al Comune «la mancata sollecitudine nel far sì che il precedente errore non aggravasse una situazione già difficile da sopportare da parte del cittadino, che vede sempre più divieti e sempre più si sente impotente di fronte a una pubblica amministrazione che ne pone sempre di maggiori». Il comportamento del soggetto pubblico quindi «nel caso specifico è da censurare ed è giusto che ad esso segua un equo risarcimento del danno». (ES 2333/06)
Immaginate di avere un'auto e trovare sul parabrezza il foglietto della contravvenzione, per divieto di sosta o altro. Ve ne fregate e non pagate. Poi vi arriva il verbale a casa e non pagate nemmeno quello. Passa il tempo e vi arriva l'ingiunzione di pagamento. Ma voi non pagate. Alla fine, probabilmente, a causa del vostro comportamento omissivo vi arriverà la cartella esattoriale.
Ora riavvolgete il nastro. E pensate a una situazione un po' kafkiana: vi arriva la famigerata cartella, ma prima di questa non avevate ricevuto nessuna ingiunzione, prima ancora nessun verbale, e non avevate trovato nessun foglietto sul parabrezza. Perché... non ce l'avete neanche, un'automobile. Anzi non ne avete mai avuta una.
Fantascienza? No, può succedere. Anzi è successo a un uomo che ha dovuto rivolgersi al giudice. Davanti al magistrato, l'uomo ha fatto ricorso contro il Comune ed Equitalia. Il Comune si costituiva eccependo l'assoluta carenza di legittimazione passiva e presentava i documenti che comprovano la non riconducibilità della cartella al verbale. In sostanza diceva: noi non c'entriamo niente, vedetevela con chi ha emesso la cartella. Ma Equitalia non si è costituita e non è comparsa in udienza. Per cui , come abbia fatto uno che non ha mai posseduto un'auto a prendere quella multa, forse resterà per sempre un mistero. Naturalmente la cartella esattoriale è stata annullata. (MTC 1492/2010)
Bolletta di nove anni fa? Richiederla può essere una “furbata”
Chiedere (tramite Equitalia) il pagamento di una bolletta di nove anni fa è una furbata nei confronti dei cittadini che non conoscono i loro diritti. Con questa motivazione il giudice ha condannato un’azienda a pagare mille euro di spese legali a un cittadino che davanti allo stesso giudice, aveva proposto ricorso contro l'esecutività di una cartella esattoriale. Il cittadino eccepiva la prescrizione di quella bolletta dell'acqua, datata 2001: la cartella esattoriale fu notificata al ricorrente solo nel marzo del 2010.
«Dalla documentazione prodotta - rileva il giudice - emerge in maniera incontrovertibile la prescrizione del diritto azionato dalla società opposta, dovendosi ritenere ampiamente trascorso il termine prescrizionale di 5 anni previsto dalla legge. Tale circostanza trova ulteriore conferma nell'atteggiamento della stessa convenuta che, nel costituirsi in giudizio, dà atto dell'avvenuto sgravio della cartella esattoriale. Tuttavia è innegabile che l'annullamento delle somme opposte e la comunicazione all' odierno attore siano avvenuti solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione ed all'introduzione del giudizio. Ne consegue che, nonostante la cessazione della materia del contendere parte convenuta debba ritenersi virtualmente soccombente» e quindi condannata a pagare le spese di lite.
«È comunque da stigmatizzare - scrive il giudice - il comportamento del convenuto che ha azionato il tentativo di recupero del credito ben oltre qualunque termine giuridico e razionale, forse confidando sulla “modestia” della cifra ingiunta e fondando la pretesa sul fatto che un quisque de populo* non addentro alle “segrete cose”, vedendosi notificare la cartella esattoriale, avrebbe provveduto ad onorarla pur di non dar seguito ad ulteriore aggravio di spese». (MC 2163/2010)
*= uno qualunque fra il popolo, nell’accezione di persona non provvista di competenze tecniche specifiche sull’argomento.
L’invalido si ammala, la multa raddoppia: il giudice di pace lo salva
La multa va pagata entro sessanta giorni, altrimenti raddoppia: «dura lex, sed lex*», da lì non si scappa. Ma davanti all'impossibilità fisica di pagarla, anche la legge può ammorbidirsi. In base a questo ragionamento il giudice di pace ha annullato l'ulteriore sanzione emessa dalla Società delle entrate del Comune nei confronti di un invalido
Il ricorrente si opponeva a un'ingiunzione da 324 euro: «Il ritardo nel pagamento, di soli due giorni, era stato determinato dal mio stato di salute», ha spiegato. L’uomo ha prodotto in giudizio un atto di riconoscimento della sua invalidità civile al 50% a seguito di grave patologia, e una certificazione medica, precedente alla scadenza del pagamento, attestante una fase acuta della malattia con venti giorni di riposo e cura. Tenuto conto dell'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni proprio nella fase finale del termine concesso per il pagamento, avvenuto comunque in lievissimo ritardo, rileva il magistrato, «si può ritenere giustificata la condotta del ricorrente, che si trovò in una situazione di forza maggiore temporaneamente preclusiva dell'adempimento». (AS 1546/2010).
*= la legge è dura, ma è la legge
Cartelle esattoriali in arrivo dopo 10 anni? Sono ancora valide se la prescrizione fu interrotta
A volte arrivano ingiunzioni per multe di 8-10 anni fa. E si rischia di dover pagare somme esorbitanti per sanzioni che credevamo cadute ormai nel dimenticatoio. Le contravvenzioni per violazioni al codice della strada - e con esse molte altre - infatti si prescrivono in cinque anni, ma basta un qualsiasi atto notificato prima della scadenza per fare ripartire l'orologio da zero. Anche se chi aveva subìto la multa... non si era fatto trovare in casa all'atto della notifica. Respinto quindi il ricorso di un automobilista e confermata la validità di una multa risalente addirittura al 2000, e della cartella esattoriale emessa da Equitalia. La multa, sosteneva il ricorrente, è prescritta essendo passati (da molto tempo) i termini di legge. Ma gli allegati presentati dalla controparte hanno deciso facilmente la causa: «A fronte della sanzione stradale elevata il 21 ottobre 2000 - si legge nella sentenza - vi è stato atto interruttivo con la notifica dell'ingiunzione fiscale chiarita all'opponente il 16 giugno 2005 mediante notifica dell'atto per compiuta giacenza».(MC 1446/2010)
Multa annullata, ma la società delle entrate del Comune insiste: ora dovrà pagare le spese
La multa era stata annullata, ma una automobilista si è vista arrivare lo stesso l'ingiunzione di pagamento dalla Spa concessionaria del Comune. Che ora è stata condannata. Il contenzioso si è svolto davanti al giudice di pace. La ricorrente contestava un'ingiunzione appena ricevuta, per mancato pagamento di precedenti verbali di accertamento. Secondo la ricorrente, l'ingiunzione era fondata su di un verbale di accertamento già annullato un anno prima da una sentenza del giudice di pace e quindi nulla. Il giudice ha in effetti dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha accolto la richiesta della ricorrente, condannando quindi la Spa e il Comune alle spese: «Infatti - si legge nella sentenza - quest'ultimo per negligenza propria ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed è quindi naturale che ne assuma l'onere». (GC 1269/2010)
Scooterista sanzionata a Napoli mentre era a Pisa
Sant'Antonio da Padova, pare, aveva il dono dell'ubiquità: poteva essere in più posti contemporaneamente. La Polizia municipale di Napoli deve aver pensato la stessa cosa di una cittadina pisana, multandola per aver guidato il suo motorino senza casco nel capoluogo campano... mentre lei si trovava a Pisa e il suo scooter pure, fermo in garage perché rotto da più di un anno. La singolare vicenda è finita nei mesi scorsi sulla scrivania del Giudice di pace.
La donna si era vista notificare a domicilio un verbale di accertamento che era stato elevato dai vigili urbani a Napoli, secondo cui il 16 ottobre 2005, nella centralissima piazza Vanvitelli, il conducente del suo ciclomotore “circolava senza indossare il casco protettivo”.
La signora ovviamente è cascata dalle nuvole: il suo motorino da oltre un anno non era circolante perché guasto, non essendo possibile ed economica la sua riparazione. E lei stessa, quel giorno, non poteva sicuramente trovarsi a Napoli perché era al lavoro a Pisa, circostanza poi confermata in giudizio dal suo datore di lavoro. Per cui ha fatto ricorso al Giudice di pace. Il Comune di Napoli però non ha mollato la presa: non si è costituito in giudizio ma due giorni prima dell'udienza ha inviato un fax in cui sosteneva l'incompetenza territoriale del giudice. Il magistrato ha dato ragione alla donna ed ha annullato la sanzione. In difetto di una valida costituzione in giudizio, ha rilevato il giudice, l'attività difensiva dell'opposto non può essere ammessa. In sostanza: se vuoi difenderti, vieni e dici quello che hai da dire.
Passando al merito della vicenda, il giudice non ha avuto dubbi: i testimoni portati dalla donna hanno concordemente sostenuto che sia lei, sia il motorino, quel giorno erano a Pisa. «Già appare poco verosimile - recita la sentenza - che una persona possa recarsi in ciclomotore da Pisa a Napoli, ma lo è a maggior ragione quando il ciclomotore stesso di trova nelle condizioni di degrado e di abbandono comprovate». (SM 2006)
Perseguitata per anni da una multa annullata: il giudice di pace pone fine a un incubo burocratico
Una multa annullata? Storia comune, ma in qualche caso la burocrazia può diventare un incubo per il cittadino. Il caso che trattiamo riguarda una multa che risorge, maggiorata, dalle proprie ceneri: non una ma due volte. Finché il Giudice di pace, si spera, mette la parola fine alla vicenda.
Tutto è iniziato nel 2000, con una multa elevata da una polizia municipale con l'autovelox (135 euro). L'automobilista aveva presentato ricorso al prefetto, che aveva disposto l'archiviazione del verbale contestato. Ciò nonostante, nel 2004 alla donna era stata notificata una cartella di pagamento per l'importo complessivo di 440 euro, emessa sulla base della vecchia multa. La donna aveva proposto istanza al Comune, che aveva comunicato il provvedimento di discarico amministrativo; senonché... nel 2005 ecco la notifica di una nuova cartella di pagamento: 431 euro. Vane erano state le richieste formali della cittadina, alla quale non restava che andare dal giudice di pace. Chiedendo però a questo punto, e ottenendo, non solo l'annullamento della cartella, ma anche la condanna della controparte, che solo in corso di lite aveva provveduto ad annullare sanzione e cartella: 600 euro per le spese legali. (FC 2007)
Dalla cartella esattoriale non si capiva con chiarezza quale fosse il motivo di un aggravio. Il Comune non risponde? La multa è nulla
Il Comune non risponde alle richieste di chiarimenti del cittadino multato? La sanzione è nulla. Perché rispondere a chi chiede lumi su un aspetto essenziale è un dovere della pubblica amministrazione, non un atto di cortesia che si può fare o non fare a proprio piacimento.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione di un automobilista contro un Comune per un verbale pagato oltre i 60 giorni previsti dalla legge e quindi seguito dal secondo, ovvero l'aggravio della prima multa. L'automobilista si è visto quindi arrivare a casa una cartella esattoriale, dalla quale però non si capiva perché dovesse pagare di nuovo: aveva infatti inutilmente chiesto chiarimenti. In sostanza, il silenzio dell'amministrazione significava «è così e basta». Il magistrato ha dato ragione al cittadino: «Il ricorrente ha effettivamente pagato il verbale posto a base della cartella qui opposta, ma, secondo il resistente, oltre i 60 giorni previsti dalla legge. Poiché dalla cartella non si desumeva questa causale con chiarezza, il ricorrente scriveva al Comune chiedendo ulteriori delucidazioni. La risposta era atto dovuto e nulla lo autorizzava a ritenere esaustive le comunicazioni di cui in cartella, visto che proprio su di esse il ricorrente chiedeva chiarimenti». (GC 757/2010)
Multato due volte e assolto due volte, meglio di così...
La burocrazia a volte è davvero una macchina schiacciasassi. Multato dalla polizia municipale per una violazione al codice della strada, il titolare di una ditta aveva fatto ricorso al giudice di pace e la sanzione era stata annullata.
Ma la pronuncia favorevole del magistrato non lo aveva salvato da... una multa ulteriore: la famigerata e salatissima sanzione (altri 250 euro abbondanti) «per non aver ottemperato all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che aveva commesso l'infrazione».
E così il cittadino ha dovuto fare un nuovo ricorso allo stesso ufficio giudiziario. Per fortuna, di nuovo con successo: «La domanda - scrive il giudice di pace - appare fondata. Infatti alla luce di quanto disposto con la sopra citata sentenza (che il cittadino aveva allegato, ndr) appare palesemente illegittimo il verbale oggi opposto». (MTC 2010)
Suolo pubblico? Il Comune lo dimostri. Annullata la multa per l'occupazione di 2 metri di marciapiede
Occupazione abusiva di suolo pubblico e 150 euro circa di multa alla proprietaria. Anzi 300, perché viene multato anche il presunto socio. La contravvenzione è stata elevata ad un esercizio commerciale che tiene due tavolini in un marciapiede in un centro storico, occupando 2 metri quadrati. «Macché suolo pubblico: quel marciapiede è un porticato privato, anche se ci passa la gente. Io non pago». Così ha argomentato la commerciante. E il giudice di pace le ha dato ragione.
Ha dunque annullato la sua multa e anche l'altra, perché il “socio” è un dipendente, e in quanto tale non può essere il legittimato passivo. Se dalle carte catastali non risulta nulla, spiega il giudice, deve essere il Comune a provare di essere proprietario dell'area che pretende essere pubblica. Ha spiegato l’avvocato della donna: «La ricorrente esercita l'attività già da molti anni e sotto il loggiato, davanti al suo esercizio, da sempre vi erano posizionati due tavolini per la comodità dei clienti. In passato, non le era stato chiesto alcunché da chicchessia per il semplice motivo che l'area occupata dai tavolini faceva parte del portico sottostante il palazzo da tempo immemorabile, immobile di proprietà di soggetti che di esso ne hanno sempre disposto senza limitazione alcuna in legittimo esercizio della potestà padronale. E mai è stato a lei richiesto alcun pagamento per l'occupazione di suolo pubblico».
Negli ultimi anni, rileva l'avvocato, la donna aveva partecipato attivamente al “Progetto unitario per la riqualificazione della piazza”, scambiando corrispondenza con il Comune «nel corso della quale essa, allegando anche una piantina planimetrica, aveva evidenziato la natura privata del porticato senza che, in alcun modo e mai le fossero state avanzate eccezioni di alcuna sorta».
Il Comune ribatteva che una norma regola i suoli pubblici e in particolare le vie percorse dai pedoni, affermando che il portico nel quale insistevano i tavolini era un marciapiede, ovvero una pubblica via al servizio dei pedoni. Ma non si è trovato un documento che attestasse la proprietà dei luoghi. (MC 3611 e 3615/08).
Ingiunzioni lumaca, basta interessi
Se la società comunale delle entrate chiede il pagamento di una sanzione quasi cinque anni dopo che questa è stata comminata, il cittadino non può essere tenuto a pagare gli interessi per tutto questo tempo. Lo ha stabilito il giudice di pace, negando alla società di riscossione il diritto di lucrare sul ritardo della sua stessa ingiunzione. La sentenza riguarda il ricorso di un cittadino contro un'ingiunzione che riguardava due infrazioni commesse cinque anni prima. La società delle entrate ha avuto partita vinta su quasi tutti i motivi del ricorso. Entrambi i verbali infatti sono stati infatti regolarmente notificati, la prescrizione non si è mai verificata, né è stata accolta l'eccezione relativa alla regolarità del procedimento di riscossione che il Comune ha affidato alla Società, che secondo il giudice non può essere posta in discussione: «Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, Il Comune infatti, tra le possibili opzioni ha scelto un sistema che appare del tutto legittimo». Ovvero quello concesso da un decreto del 1910, anziché l'iscrizione a Ruolo prevista dal Dpr 602 del 1973.
Ma il cittadino si è visto riconoscere la ragione su un altro punto: riteneva ingiusto che le conseguenze della tardività nell'ingiunzione (leggi: maggiorazioni apportate) fossero fatte ricadere su di lui. E infatti per i giudice il ricorso è fondato nella parte in cui contesta le maggiorazioni, che con il metodo del ruolo sarebbero finite il 31 dicembre dell'anno successivo, data ultima concessa per l'ingiunzione. Secondo il giudice «appare del tutto ingiustificabile e non rispondente a criteri di giustizia che possa qualificarsi “ritardato pagamento” non una scelta del trasgressore ma del titolare del diritto di riscossione, che ritardando l'emissione dell'ingiunzione di pagamento viene a lucrare gli interessi per un periodo la cui durata viene in definitiva rimessa solo ed esclusivamente alla volontà del creditore». Nel caso specifico, il cittadino doveva pagare solo gli interessi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello delle multe «ed è questa la data fino alla quale le maggiorazioni possono e debbono essere applicate - ha stabilito il giudice, - in modo che il ritardo con cui l'ingiunzione è stata emessa non vada ingiustamente a ricadere sull' opponente». (CS, 47/2007)
Se la data sul verbale è... futura
Prendere una multa per qualcosa che si è commesso, va bene, anche se non fa piacere. Ma prenderla per qualcosa che... deve ancora succedere, proprio no.
E’ quanto ha detto un automobilista al giudice di pace, vincendo un ricorso. La sanzione era stata elevata nei suoi confronti perché a bordo della sua auto «non rispettava durante la marcia la segnaletica orizzontale (oltrepassava la striscia bianca longitudinale continua). Il ricorrente lamentava un errore nella compilazione del verbale, nel quale risultava indicata una data impossibile, perché futura. Il giudice ha dato ragione al cittadino: dall'esame del verbale allegato al ricorso, risulta infatti la data di accertamento… tre giorni dopo la presentazione del ricorso in Cancelleria. E l'errore della data non consente di verificare in quali circostanze di tempo l’accertamento sia realmente stato effettuato. (GC 2006)
Non sospese la contravvenzione a un'automobilista: Comune condannato per i punti di una patente
Prima di leggere questa sentenza, fate attenzione: la legge ora è cambiata e questo ricorso sarebbe stato perso. Detto questo… leggete pure. Fa ricorso contro una sanzione chiedendone la sospensione in attesa del giudizio, ma il Comune la invia alla Motorizzazione. L'automobilista si vede perciò appioppare 4 punti di decurtazione dalla patente e perde il bonus concesso per legge a chi non sgarra mai. Parte il nuovo ricorso della donna, stavolta per chiedere il risarcimento: e il giudice di pace condanna il Comune. La ricorrente dovrà ricevere un rimborso di 350 euro, e altrettanti dovranno essere pagati dal Comune per le spese processuali. Difatti la donna ha vinto anche il primo ricorso e la sanzione, comminatale in seguito a un incidente stradale, è stata annullata. La segnalazione alla Motorizzazione non sarebbe mai dovuta partire, ma può succedere. «E' certo che gli uffici della Polizia municipale sono oberati di lavoro», rileva il giudice nella sentenza. Che però imputa al Comune «la mancata sollecitudine nel far sì che il precedente errore non aggravasse una situazione già difficile da sopportare da parte del cittadino, che vede sempre più divieti e sempre più si sente impotente di fronte a una pubblica amministrazione che ne pone sempre di maggiori». Il comportamento del soggetto pubblico quindi «nel caso specifico è da censurare ed è giusto che ad esso segua un equo risarcimento del danno». (ES 2333/06)
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