Sicurezza
Capitolo 2
Autovelox, Telelaser, Vistared e altri mostri spaziali
Antonio Scuglia
20 MINUTI DI LETTURA
Multato per eccesso di velocità durante il blitz antiterrorismo
«Maresciallo corra, è iniziata l'Operazione Domino». E il sottufficiale dei paracadutisti ovviamente prende la moto e corre, in direzione Monte Serra, dove si sta svolgendo una missione antiterrorismo nell'ambito del piano di sicurezza interna a cui la Folgore partecipa insieme all'arma dei carabinieri, alla polizia di stato e alla guardia di finanza. Dopo di che... si vede recapitare a casa la notifica di una multa e il taglio di due punti dalla patente: lui era stato svelto, ma l'autovelox di San Martino Ulmiano (Comune di San Giuliano Terme) era stato più svelto ancora. Il militare ha dovuto fare ricorso al giudice di pace per riavere i punti e non pagare i 143 euro della contravvenzione.
L'uomo, in motocicletta, viaggiava a 83 chilometri all'ora (il limite era di cinquanta) e l'autovelox, regolarmente tarato, lo aveva colto in flagrante. Di qui la multa e la decurtazione di due punti dalla patente.
«E' vero che ho commesso l'infrazione - ha spiegato in giudizio il militare, - ma non potevo fare diversamente: il mio comando mi aveva richiamato con urgenza per un'operazione antiterrorismo». Si tratta appunto dell'operazione Domino, fra l'altro una delle più importanti missioni antiterrorismo, che coinvolse 2.500 militari su tutto il territorio nazionale.
La circostanza è stata confermata e documentata dai vertici militari, e il giudice di pace ha accolto il ricorso: il militare infatti «ebbe a commettere l'infrazione in adempimento di un preciso dovere, il che esclude l'illiceità del comportamento contestato, altrimenti vietato». Secondo la legge 689 del 1981, l'adempimento di un dovere esclude l'applicabilità delle sanzioni. (SM 2006)
Correva dal figlio morente, via la multa
Una telefonata drammatica: «Suo figlio è in fin di vita». E subito la corsa dell'anziano in auto verso l'ospedale. Corsa inutile, perché le condizioni del congiunto, 51 anni, erano troppo gravi e lo stesso giorno quest'ultimo morì.
A distanza di poco tempo, al lutto si aggiunse la beffa: a casa dell'anziano fu recapitato un verbale che lo sanzionava con un'ammenda di 170 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Proprio in quell'occasione, infatti, un autovelox aveva rilevato l'eccesso di velocità della sua vettura (114 km all'ora, dove il limite era di 90). All'uomo non è rimasto che rivolgersi al giudice di pace, che ha annullato la sanzione, ravvisando nella situazione lo «stato di necessità». (CS 682/2010)
Era scortato dalla Polstrada che andava veloce per evitare agguati: multa cancellata al pullman dei tifosi
Avevo un'auto della polizia davanti e un'auto della polizia dietro che mi scortavano: come facevo a rallentare? Deve essere stata questa la giustificazione dell'autista di un pullman all'amministratore della sua azienda, quando è arrivata la multa - salata - per eccesso di velocità. E aveva ragione, tanto che l'azienda ha fatto ricorso al giudice di pace e lo ha facilmente vinto.
La vicenda risale a pochi mesi fa. Il pullman, che trasportava i tifosi dell'Empoli Calcio in una trasferta, transitava velocemente per la superstrada Firenze-Pisa-Livorno scortato dalla polizia stradale quando un autovelox lo ha immortalato a una velocità superiore a quella di novanta chilometri orari.
Il magistrato non ha avuto dubbi nell'annullare il verbale: «La velocità tenuta sulla superstrada - afferma la sentenza, - determinata evidentemente dalla scorta, era dovuta alla necessità di ridurre al minimo il tempo di percorrenza del veicolo in un territorio dove potevano verificarsi minacce ai tifosi dell'Empoli trasportati». (GC 3764/2009)
Autovelox, il vigile può nascondersi
Gli autovelox, si sa, non sono simpatici a nessuno. Ma purtroppo per gli automobilisti... sono legali. E gli agenti non sono tenuti a farsi vedere. Se ne sono accorti due giovani che hanno inutilmente presentato ricorso davanti al giudice di pace. «La polizia municipale - lamentavano i ricorrenti - ha operato nascosta su un'autovettura e con un autovelox posto all'interno della stessa». Il che contrasterebbe con gli articoli 43 e 183 del codice della strada. Il ricorso però, rileva il giudice, è infondato: «La normativa citata non prevede prescrizioni che non risultino essere state osservate dalla polizia municipale. Il fatto che l'apparecchio rilevatore di velocità sia stato posto all'interno dell'auto non comporta alcuna conseguenza. Gli agenti accertatori erano in divisa e il servizio è stato svolto con un'auto del Comune. Non è dato dunque comprendere di cosa si dolgano i ricorrenti». (BN 2007)
Anche Fido è un familiare.
Un automobilista vince il ricorso: correva in auto per salvare la vita al cane che aveva ingerito il veleno per topi Una notizia che farà piacere ai tantissimi amanti degli animali: se Fido è in pericolo di vita, è come se si trattasse di un familiare.
Il giudice di pace di Pisa, diversamente dai colleghi di altri Uffici, ha accolto il ricorso di un automobilista, multato dall'autovelox perché doveva portare con urgenza il suo cane dal veterinario: la bestiola aveva ingerito dal veleno e versava in pericolo di vita.
Il ricorrente era stato intercettato dall'autovelox mentre circolava a 103 km orari su una strada con limite 70 km orari: multa e 2 punti decurtati dalla patente.
L'automobilista ha fatto ricorso spiegando che, mentre era sul posto di lavoro, riceveva una telefonata dalla madre nella quale veniva comunicato che il suo cane stava molto male ed era quasi agonizzante.
L'uomo tornava a casa, metteva il cane in auto e correva verso uno studio medico dove la dottoressa già contattata telefonicamente lo attendeva. La tempestiva lavanda gastrica (il cane aveva ingerito veleno per topi) salvava la vita all'animale. L'uomo ha vinto il ricorso, benché altri Uffici del giudice di pace abbiano emesso sentenze dal contenuto dissonante. Infatti, la legge numero 689 del 1981, nell'articolo 4 esclude dalla responsabilità per violazioni amministrative, fra l'altro, chi agisce in stato di necessità. E secondo il giudice di pace pisano, questa giustificazione (il pericolo attuale di un danno grave alla persona) è estensibile anche agli animali. (MTC 2124/2006)
Anche il computer ha un'anima. Per salvare l'hard disk parcheggia in sosta vietata, il giudice annulla la multa: la fretta era giustificata
Ricordate il film Blade Runner e la tragica vicenda degli androidi cacciati da Harrison Ford? Forse prima o poi i computer e i robot saranno davvero talmente intelligenti da prendere coscienza di se stessi, e chiedere il riconoscimento dei loro diritti come persone. Se succederà, una sentenza del giudice di pace di Pisa potrebbe diventare la prima al mondo a dar loro un appiglio legale. Il magistrato infatti ha riconosciuto che lo stato di necessità può riguardare anche un pc in quanto patrimonio della collettività.
Una ditta si opponeva a due sanzioni amministrative. «In entrambi i casi - sosteneva il ricorrente - le soste irregolari erano state determinate dall'urgenza di intervento, richiesto dall'Azienda delle case popolari per avarie all'impianto di climatizzazione che avrebbe potuto determinare danni irreparabili all'impianto esistente nella sala Ced».
In sostanza, l'urgenza dell'intervento era determinata dal surriscaldamento dell'impianto che, se non moderato, avrebbe potuto condurre alla perdita definitiva dei dati giacenti nell'elaboratore ammalorato, con danno irreparabile al sistema informatico dell'azienda proprietaria. La scelta per la ditta, dato che non c'era modo di trovare parcheggio, era dunque la seguente: violare le norme del Codice della strada oppure lasciar “morire” il computer.
Il Comune ha inutilmente ribadito la liceità della multa, spiegando: è pur vero che lo stato di necessità rende non punibile il fatto, ma la “necessità” prevista dalla legge è quella di evitare un danno grave a una persona. Concetto che però era stato già superato da un'altra sentenza del giudice di pace pisano: un cittadino, multato con l'autovelox, si era visto annullare la sanzione perché correva solo per salvare il suo cane, vittima di un avvelenamento. Fido dunque è equiparabile a un familiare, se la sua vita è in pericolo. Ed ora anche l'“anima” di un computer lo è, quantomeno se i dati che rischiano di essere persi sono importanti per la comunità. (MC 2007)
Multa annullata alle guardie giurate: andavano veloce per una chiamata d’emergenza
«E' vero, signor giudice, la nostra auto andava veloce. Ma solo perché avevamo ricevuto una chiamata di soccorso». Con questa giustificazione un istituto di guardie giurate ha chiesto e ottenuto dal Giudice l'annullamento di una multa presa sulla superstrada. La pattuglia viaggiava a 115 km all'ora, il limite era 90, e il ricorrente invocava lo stato di necessità. Le guardie giurate hanno portato in giudizio la documentazione che comprovava la chiamata: «L'intervento era volto al controllo ispettivo». Tale ragione , scrive il magistrato nella sentenza, “appare plausibile dato il servizio istituzionale del ricorrente ed anche la velocità contestata non appare tale da poter recare pericolo di danno maggiore”. (MC 1682/2010)
Sanzionato da un autovelox... che non c'è
Va bene mettere sempre più controlli, va bene aumentare a dismisura l'importo delle multe. Ma almeno l'autovelox mettetecelo davvero, se volete sanzionarmi. Più o meno così avrà ragionato un automobilista, che ha fatto ricorso al giudice di pace dopo aver preso una multa mentre viaggiava sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Nel verbale della multa si legge: «…superamento del limite di velocità di km/h 24,95 all'altezza del km 75+850 in direzione Firenze-Pisa. Fatto rilevato mediante autovelox 104/c2 in postazione fissa». Solo che… «dalla documentazione prodotta dall’ente impositore - si legge nel dispositivo della sentenza - non risulta alcuna postazione di autovelox al km 75+850. Conseguentemente, il verbale impugnato deve essere annullato». (AS 1610/2010).
Perde il ricorso, dovrà pagare il doppio
Fate ricorso al giudice di pace contro una multa? Attenzione perché se perdete potreste ritrovarvi a pagare le spese legali. Il magistrato ha respinto l'opposizione di un automobilista, beccato da un autovelox sulla Statale Aurelia. Multa confermata dunque, i 38 euro del ricorso persi e 172 euro da pagare all'avvocato del Comune che ha elevato la sanzione. Con una beffa: l'automobilista eccepiva che la segnalazione dell'autovelox fosse troppo vicina all'apparecchio, il Comune ha avuto partita vinta perché si trovava a 500 metri, ma col nuovo codice, una volta che saranno emessi i decreti ministeriali attuativi, la distanza minima è un chilometro. Solo che la novità, una delle poche favorevoli all'utente della strada in mezzo a una giungla di rincari e trappole, non era ancora operativa. (AS 1614/2010)
Il giudice sfida il “grande fratello” elettronico: «Usate i vigili, non l'autovelox e il vistared»
Al giudice di pace il Grande Fratello (inteso come sorvegliante occulto, non come programma tv) non ispira simpatia. I Comuni vogliono fare le multe? Quantomeno in centro città e dintorni usino il proprio personale, non le reti a strascico come autovelox e vistared. Il giudice “assolve” così un automobilista multato grazie alle apparecchiature elettroniche.
L’uomo si opponeva ad una sanzione relativa ad un presunto attraversamento di un incrocio quando il semaforo era rosso. Riteneva infatti, di essere passato sotto il semaforo prima che la luce diventasse rossa. Una questione sostanziale ma anche formale: «La sanzione - si legge in sentenza - deve essere annullata a causa della mancata presenza degli organi di polizia al momento dell'accertamento, alla luce della evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'articolo 201 comma 1-bis lettera b Cds. La contestazione immediata sull'autostrada e sulle strade di grande circolazione non è necessaria, ma nei pressi delle città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento». Aggiunge la sentenza: l'apparecchiatura del rilevamento in oggetto «è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l'inseguimento, sia l'arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto procedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente». E invece «la polizia municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione perché il rilievo della contravvenzione è avvenuto a mezzo di apparecchiature, senza la presenza degli organi di polizia». (MTC 1245/2010)
Il semaforo non è infallibile
Una volta tanto, l'implacabile semaforo con telecamera incorporata viene colto in fallo e la vittima di turno (l'ennesima automobilista multata) si salva dalla pena. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di una donna contro una sanzione «per avere proseguito la marcia nonostante il divieto imposto dal semaforo proiettante luce rossa». La donna affermava di avere impegnato l'incrocio non con il rosso, ma con la luce gialla accesa, «lamentando altresì la durata troppo breve della luce gialla, che non permetteva di liberare per tempo l'incrocio prima del passaggio alla luce rossa». Di ricorsi come questo ce ne sono stati tanti, di solito finiti nel nulla. Perché il Comune porta in giudizio le immagini girate dal Vista-Red (debitamente installato presso lo stesso semaforo) e registrate su computer, inchiodando l'automobilista alle sue responsabilità. Stavolta però non è stato così: «Il ricorso - si legge in sentenza - deve essere accolto, non sussistendo sufficienti prove di responsabilità a carico della ricorrente». Il filmato infatti inizia mostrando il semaforo che proietta la luce rossa e l'auto già parzialmente oltre la linea d'arresto, che sta impegnando l'intersezione. Non esiste quindi un'immagine che provi che l'auto, nell'esatto momento in cui è scattato il rosso, fosse ancora “al di qua” della linea. (FC 444/2010)
Multa annullata perché l'autovelox non era segnalato
I Comuni hanno tutto il diritto di mettere gli autovelox, però devono anche segnalarli. Se omettono di avvertire gli automobilisti che su un determinato tratto di strada c'è la macchinetta infernale, il cittadino che riceve la multa può contestarla e vedersela annullare. Lo ha fatto con successo una coppia che ha presentato al giudice l'opposizione ad una sanzione per eccesso di velocità sulla strada statale Aurelia. I due eccepivano in giudizio la violazione dell'obbligo di preventiva segnalazione dell'autovelox e il giudice ha dato loro ragione citando l'articolo 142 comma 6 bis del codice della strada, che prevede che «le postazioni di controllo e rilevazione della velocità siano ben visibili». Può trattarsi di un cartello stradale permanente o temporaneo, di un segnale luminoso a messaggio variabile, persino un dispositivo di segnalazione luminosa montato su un veicolo. Ma qualcosa che dica al cittadino «occhio che ti stiamo sorvegliando» deve esserci, e va posizionato in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo.
Nel caso specifico, la segnalazione del controllo elettronico della velocità era presente sulla via secondaria da cui i due provenivano, ma non dopo l'incrocio con l'Aurelia. «Ne consegue - scrive il giudice - che l'accertamento avvenuto su un tratto di strada nel quale non sia stata data idonea informazione all'utenza circa il controllo elettronico deve ritenersi illegittimo». (DB 417/2010)
Niente furbate: il Telelaser deve essere segnalato
Contro il Telelaser non si può mai averla vinta? Sbagliato. Un limite ce l'ha anche questo prodigio della tecnica sanzionatoria: deve essere quantomeno segnalato in maniera adeguata. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di un automobilista contro un Comune, che lo aveva multato perché circolava alla velocità di 67 km orari in un tratto in cui il limite era di 50. «L'opposizione - rileva il giudice - è fondata in relazione all'inidoneità della segnaletica». Il codice della strada infatti (art. 142 comma 6 bis) prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. La segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento.
«Dall'esame della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente - si legge nella sentenza, - si evince l'esistenza in loco di una scarsa e inidonea segnaletica, genericamente riportante la dicitura “rilevamento di velocità”, non risultante con certezza posta a idonea distanza del punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per il conducente di regolare per tempo la velocità di percorso». Il segnale era stato piazzato oltre la banchina laterale, nei pressi di un cespuglio e appoggiato in basso quasi a toccare il terreno, in maniera tale da non rendersi visibile dall'interno dell'abitacolo dei veicoli che transitano. (DB 3844/09)
Limite di velocità senza preavviso, la multa è valida
Beccata dal telelaser dei vigili a 75 all’ora su un viale del litorale, una donna ha chiesto al giudice di pace l’annullamento della sanzione: «Non c’era da nessuna parte l’indicazione del limite di velocità di 50 km/h». Ma il magistrato le ha dato torto: «Deve essere rilevato come fatto notorio, come il luogo sia all’interno di un centro abitato: il segnale di inizio centro abitato ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici. Pertanto non è necessario aggiungere i segnali di limite di velocità e divieto di segnalazioni acustiche”. Per raggiungere il luogo ove era stata rilevata l’infrazione, l’automobilista «a prescindere dalla sua provenienza aveva necessariamente incontrato il cartello indicante il centro abitato». (FC 362/2009)
Passiamo col rosso e la telecamera ci inchioda? Difficile contestare il filmino
Siete passati col rosso e venite multati? Sfuggire alla pena è difficile, anzi sempre più difficile. Il Grande Fratello ora agisce anche sotto forma di piccole telecamere sui semafori. In passato alcune sentenze del giudici di pace avevano assolto degli automobilisti che, con prove testimoniali, affermavano di essere passati col giallo. Ma ora è andata male a una donna che è ricorsa al magistrato affermando la sua innocenza. La polizia municipale ha chiesto al giudice di «esaminare la registrazione di quanto contestato a decidere di conseguenza». L’automobilista dichiarava di «non aver proseguito la marcia quando il semaforo rosso proiettava la luce rossa nella sua direzione di marcia».
Il giudice in udienza si è messo davanti al computer portato dai vigili, che mostrava il filmato del passaggio della donna, realizzato con la telecamera regolarmente segnalata e collegata al semaforo: appunto, «in pieno semaforo rosso». Confermata dunque la multa: 152 euro. (ES 64/2009)
L'autovelox perdona, il telelaser no.
L'autovelox può sbagliare, il telelaser invece no. La nuova tecnologia, purtroppo per gli automobilisti, non teme i ricorsi. Una signora chiedeva l’annullamento di un verbale ritenuto illegittimo, e in subordine la derubricazione a una violazione meno grave «in ragione del margine di errore del 15,9% dello strumento di rilevazione, esistendo precedenti».
La donna era stata sanzionata tramite un telelaser per eccesso di velocità. Circolava infatti a 95 km orari su un tratto con il limite di 50 (velocità misurata e visualizzata km/h 100, applicata la tolleranza di legge del 5%). E lamentava: la mancata indicazione della taratura dell'apparecchiatura; l'inattendibilità del telelaser in mancanza di dati oggettivi di riscontro; la mancata contestazione immediata dell'infrazione con conseguente venir meno del diritto di difesa. Ma il ricorso è stato respinto: “L'apparecchiatura telelaser funziona in modo diverso dall'autovelox, e pertanto le problematiche in relazione a detta apparecchiatura non sono automaticamente richiamabili in relazione al telelaser. Neppure risulta applicabile la decurtazione del 15,9%; i precedenti sono infatti inerenti all'apparecchiatura autovelox», con una famosa perizia del tribunale di Lodi «che non ha nessuna attinenza con il telelaser». (FC 2008)
Senza foto non si paga, vinto il ricorso contro l’autovelox
Se la foto scattata dall'autovelox (regolarmente richiesta) non arriva, il cittadino può aspettare per pagare, senza essere passibile di sovrattasse.
Il giudice ha accolto il ricorso di un automobilista contro una maximulta, facendogli pagare solo il minimo di legge. «Essendo in attesa di ricevere presso il mio domicilio la foto - affermava l'uomo - non avevo, nel dubbio pagato, la sanzione nei termini abbreviati. Quando la foto è arrivata, dopo diversi mesi, chiedevo di pagare la sanzione in termini ridotti ma il Comune non ha accettato». Il giudice gli ha dato ragione: «Il ricorrente può realmente avere atteso l'invio della foto prima di pagare, e normalmente dato l'importo elevato si concede quasi a tutti di pagare il minimo edittale». (ES, 2741/06)
Foto sulla strada non “elencata” e l'automobilista evita la sanzione
Autovelox, qualcuno si salva. I Comuni infatti non possono scegliere dove piazzarli, se non c'è la contestazione immediata degli agenti. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune di S. Giuliano Terme. L'uomo era stato multato per eccesso di velocità nel marzo 2006, in via Che Guevara a Pontasserchio, senza contestazione immediata.
Il ricorrente eccepiva fra l'altro la mancata contestazione immediata della violazione e il mancato inserimento della via Che Guevara tra le strade indicate nella circolare prefettizia. Il giudice gli ha dato ragione: «Nel verbale impugnato, come motivo della mancata contestazione immediata della violazione, viene evidenziato il fatto che l'apparecchio consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo si trovava già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile». Il che non si può fare in tutte le strade, ma solo quelle segnalate dalla Prefettura, elenco nel quale la strada all’epoca non figurava. (AS, 2007)
Un autovelox dopo l'altro: per il giudice non si può
Mettere l'autovelox, va bene. Metterne due, uno dietro l'altro, non è leale. Nella sentenza non c'è scritto, ma fra le righe sembra di leggere questo ragionamento. Il giudice di pace salva così un automobilista.
L'uomo era stato sanzionato con un autovelox a postazione fissa: stava rientrando in città perché avvertito di un malore dell'anziana madre che doveva essere accompagnata al Pronto soccorso. E la cosa curiosa è che pochi metri prima un altro autovelox lo aveva beccato a commettere la stessa violazione al limite di velocità.
L'uomo peraltro aveva subito provveduto a pagare la prima multa (152 euro); il giudice ha accolto il suo ricorso annullando la seconda per il principio della non ripetibilità della sanzione. (MTC 2006)
L'autovelox ha violato la privacy: annullata la contravvenzione
La sfida è la solita: da una parte i Comuni e la tecnologia, dall'altra gli automobilisti e l'inventiva, anche legale. Un uomo beccato dall’autovelox è riuscito a trovare una falla nella sanzione e a non pagarla. Appellandosi addirittura alla legge sulla privacy. Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci: gli autovelox sono perfettamente legali, e le sentenze già uscite in materia non lasciano adito a dubbi (né scampo agli automobilisti). Ma la legge impone a chi se ne serve di sorvegliare tutto il funzionamento, compresi lo sviluppo e la stampa dei rullini fotografici, salvo che stipuli convenzioni precise con un privato.
Le norme in materia di circolazione stradale vanno infatti comparate con la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto destinatario.
Nel caso in esame, rileva il giudice, per stessa ammissione del Comune che aveva emesso la sanzione, l'attività di documentazione dell'illecito (operazioni di sviluppo e stampa della pellicola contenente le risultanze fotografiche) da cui emergono i dati per elevare il verbale, viene affidata a soggetti esterni alla struttura pubblica e quindi privati.
Il Garante per la privacy ha precisato nel 1998 che senz'altro «il soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati nel trattamento di dati connesso allo svolgimento dei propri compiti», ma «i compiti del soggetto privato devono risultare da un atto scritto dell'amministrazione (anche nell'ambito di un provvedimento amministrativo o di una convenzione)». Se non c'è una convenzione, e l'ente pubblico non ha sorvegliato tutte le operazioni, avremmo un privato (il fotografo) che svolge operazioni di trattamento di dati personali senza essere individuato come incaricato del trattamento ai sensi della legge 675. «Risulta a questo giudicante - conclude la sentenza - che non tutta l'attività di documentazione dell'illecito è stata svolta dalla polizia municipale, ma parte di essa (le operazioni di sviluppo e stampa della pellicola fotografica) è stata eseguita da soggetto privato non legittimato», non risultando alcun provvedimento amministrativo o convenzione col soggetto privato che legittimasse quest'ultimo a compiere tale operazione, né sono stati offerti concreti elementi per sostenere che tali attività siano state eseguite sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare e del responsabile del trattamento. Così come non emerge che tale attività sia stata svolta di riflesso, dalla polizia “che quanto meno dovrebbe presenziare a tali operazioni essendo titolare della pretesa punitiva ed organo destinato al controllo della legalità dell'operato dei privati”. (DB 2006)
Due maxi-multe in 10 minuti : l'automobilista contesta ma deve pagare
Autovelox che passione! Anzi, che patimento. Un uomo è stato beccato per due volte nel corso di pochi minuti... ma in due Comuni diversi. E ha dovuto pagare due multe: inutile l'opposizione proposta davanti al Giudice di pace. A bordo di una Toyota, l'automobilista percorreva la Statale 206 Pisana-Livornese nel territorio del comune di Castellina Marittima. E aveva preso la multa per eccesso di velocità. Non poteva certo prevedere che di lì a pochi minuti sarebbe incappato in un altro controllo, sulla stessa strada ma entrato ormai nel territorio di Santa Luce.
L'uomo ha fatto ricorso: non contestava il fatto di essere andato un po' veloce, ma chiedeva che la violazione fosse considerata unica. Difatti erano passati solo dieci minuti dalla prima contravvenzione.
Il giudice ha però respinto il ricorso ed ha imposto il pagamento anche della seconda multa, dell'ammontare di 152.60 euro (la prima era stata già pagata): le due sanzioni sono state irrogate da diverse autorità, ovvero la Polizia municipale di due Comuni diversi. Insomma, se ti beccano ti conviene andare subito più piano. Altrimenti rischi di nuovo. (MC 2006)
Gli autovelox devono essere tarati
Se l'autovelox non risulta tarato di recente, l'automobilista ha qualche speranza di scansare la multa. Ma solo se l'eccesso di velocità era lieve. Un automobilista che aveva fatto opposizione contro una multa si è visto respingere il ricorso in cui affermava la mancata taratura dell'apparecchio, ma la velocità ricalcolata con una tara del 15% (anziché del 5%) gli è valsa la possibilità di pagare il minimo della sanzione. (2006)
Tachimetro: se non funziona sono guai
Il tachimetro della tua auto non funziona? Peggio per te. La legge parla chiaro, l'unico sconto te lo può fare un giudice se accerta la tua buona fede. Una signora si è vista recapitare una serie di contravvenzioni per eccesso di velocità, eppure era sicura di aver guidato sempre in modo corretto. Ha portato l'auto dal meccanico, ed ecco la risposta: l'indicatore di velocità non funzionava. La donna lo ha quindi fatto sostituire e si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli di annullare le sanzioni. Dall'altra parte, il Comune convenuto spiegava: «Spesso viene invocato dai ricorrenti il difetto del tachimetro della propria auto per giustificare la velocità non rispettata». Insomma, è una scusa frequente. Il giudice ha respinto il ricorso stabilendo però che la donna pagasse la sanzione amministrativa senza nessuna ulteriore maggiorazione: ognuno risponde delle eventuali anomalie della propria vettura. (ES 2006)
«Maresciallo corra, è iniziata l'Operazione Domino». E il sottufficiale dei paracadutisti ovviamente prende la moto e corre, in direzione Monte Serra, dove si sta svolgendo una missione antiterrorismo nell'ambito del piano di sicurezza interna a cui la Folgore partecipa insieme all'arma dei carabinieri, alla polizia di stato e alla guardia di finanza. Dopo di che... si vede recapitare a casa la notifica di una multa e il taglio di due punti dalla patente: lui era stato svelto, ma l'autovelox di San Martino Ulmiano (Comune di San Giuliano Terme) era stato più svelto ancora. Il militare ha dovuto fare ricorso al giudice di pace per riavere i punti e non pagare i 143 euro della contravvenzione.
L'uomo, in motocicletta, viaggiava a 83 chilometri all'ora (il limite era di cinquanta) e l'autovelox, regolarmente tarato, lo aveva colto in flagrante. Di qui la multa e la decurtazione di due punti dalla patente.
«E' vero che ho commesso l'infrazione - ha spiegato in giudizio il militare, - ma non potevo fare diversamente: il mio comando mi aveva richiamato con urgenza per un'operazione antiterrorismo». Si tratta appunto dell'operazione Domino, fra l'altro una delle più importanti missioni antiterrorismo, che coinvolse 2.500 militari su tutto il territorio nazionale.
La circostanza è stata confermata e documentata dai vertici militari, e il giudice di pace ha accolto il ricorso: il militare infatti «ebbe a commettere l'infrazione in adempimento di un preciso dovere, il che esclude l'illiceità del comportamento contestato, altrimenti vietato». Secondo la legge 689 del 1981, l'adempimento di un dovere esclude l'applicabilità delle sanzioni. (SM 2006)
Correva dal figlio morente, via la multa
Una telefonata drammatica: «Suo figlio è in fin di vita». E subito la corsa dell'anziano in auto verso l'ospedale. Corsa inutile, perché le condizioni del congiunto, 51 anni, erano troppo gravi e lo stesso giorno quest'ultimo morì.
A distanza di poco tempo, al lutto si aggiunse la beffa: a casa dell'anziano fu recapitato un verbale che lo sanzionava con un'ammenda di 170 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Proprio in quell'occasione, infatti, un autovelox aveva rilevato l'eccesso di velocità della sua vettura (114 km all'ora, dove il limite era di 90). All'uomo non è rimasto che rivolgersi al giudice di pace, che ha annullato la sanzione, ravvisando nella situazione lo «stato di necessità». (CS 682/2010)
Era scortato dalla Polstrada che andava veloce per evitare agguati: multa cancellata al pullman dei tifosi
Avevo un'auto della polizia davanti e un'auto della polizia dietro che mi scortavano: come facevo a rallentare? Deve essere stata questa la giustificazione dell'autista di un pullman all'amministratore della sua azienda, quando è arrivata la multa - salata - per eccesso di velocità. E aveva ragione, tanto che l'azienda ha fatto ricorso al giudice di pace e lo ha facilmente vinto.
La vicenda risale a pochi mesi fa. Il pullman, che trasportava i tifosi dell'Empoli Calcio in una trasferta, transitava velocemente per la superstrada Firenze-Pisa-Livorno scortato dalla polizia stradale quando un autovelox lo ha immortalato a una velocità superiore a quella di novanta chilometri orari.
Il magistrato non ha avuto dubbi nell'annullare il verbale: «La velocità tenuta sulla superstrada - afferma la sentenza, - determinata evidentemente dalla scorta, era dovuta alla necessità di ridurre al minimo il tempo di percorrenza del veicolo in un territorio dove potevano verificarsi minacce ai tifosi dell'Empoli trasportati». (GC 3764/2009)
Autovelox, il vigile può nascondersi
Gli autovelox, si sa, non sono simpatici a nessuno. Ma purtroppo per gli automobilisti... sono legali. E gli agenti non sono tenuti a farsi vedere. Se ne sono accorti due giovani che hanno inutilmente presentato ricorso davanti al giudice di pace. «La polizia municipale - lamentavano i ricorrenti - ha operato nascosta su un'autovettura e con un autovelox posto all'interno della stessa». Il che contrasterebbe con gli articoli 43 e 183 del codice della strada. Il ricorso però, rileva il giudice, è infondato: «La normativa citata non prevede prescrizioni che non risultino essere state osservate dalla polizia municipale. Il fatto che l'apparecchio rilevatore di velocità sia stato posto all'interno dell'auto non comporta alcuna conseguenza. Gli agenti accertatori erano in divisa e il servizio è stato svolto con un'auto del Comune. Non è dato dunque comprendere di cosa si dolgano i ricorrenti». (BN 2007)
Anche Fido è un familiare.
Un automobilista vince il ricorso: correva in auto per salvare la vita al cane che aveva ingerito il veleno per topi Una notizia che farà piacere ai tantissimi amanti degli animali: se Fido è in pericolo di vita, è come se si trattasse di un familiare.
Il giudice di pace di Pisa, diversamente dai colleghi di altri Uffici, ha accolto il ricorso di un automobilista, multato dall'autovelox perché doveva portare con urgenza il suo cane dal veterinario: la bestiola aveva ingerito dal veleno e versava in pericolo di vita.
Il ricorrente era stato intercettato dall'autovelox mentre circolava a 103 km orari su una strada con limite 70 km orari: multa e 2 punti decurtati dalla patente.
L'automobilista ha fatto ricorso spiegando che, mentre era sul posto di lavoro, riceveva una telefonata dalla madre nella quale veniva comunicato che il suo cane stava molto male ed era quasi agonizzante.
L'uomo tornava a casa, metteva il cane in auto e correva verso uno studio medico dove la dottoressa già contattata telefonicamente lo attendeva. La tempestiva lavanda gastrica (il cane aveva ingerito veleno per topi) salvava la vita all'animale. L'uomo ha vinto il ricorso, benché altri Uffici del giudice di pace abbiano emesso sentenze dal contenuto dissonante. Infatti, la legge numero 689 del 1981, nell'articolo 4 esclude dalla responsabilità per violazioni amministrative, fra l'altro, chi agisce in stato di necessità. E secondo il giudice di pace pisano, questa giustificazione (il pericolo attuale di un danno grave alla persona) è estensibile anche agli animali. (MTC 2124/2006)
Anche il computer ha un'anima. Per salvare l'hard disk parcheggia in sosta vietata, il giudice annulla la multa: la fretta era giustificata
Ricordate il film Blade Runner e la tragica vicenda degli androidi cacciati da Harrison Ford? Forse prima o poi i computer e i robot saranno davvero talmente intelligenti da prendere coscienza di se stessi, e chiedere il riconoscimento dei loro diritti come persone. Se succederà, una sentenza del giudice di pace di Pisa potrebbe diventare la prima al mondo a dar loro un appiglio legale. Il magistrato infatti ha riconosciuto che lo stato di necessità può riguardare anche un pc in quanto patrimonio della collettività.
Una ditta si opponeva a due sanzioni amministrative. «In entrambi i casi - sosteneva il ricorrente - le soste irregolari erano state determinate dall'urgenza di intervento, richiesto dall'Azienda delle case popolari per avarie all'impianto di climatizzazione che avrebbe potuto determinare danni irreparabili all'impianto esistente nella sala Ced».
In sostanza, l'urgenza dell'intervento era determinata dal surriscaldamento dell'impianto che, se non moderato, avrebbe potuto condurre alla perdita definitiva dei dati giacenti nell'elaboratore ammalorato, con danno irreparabile al sistema informatico dell'azienda proprietaria. La scelta per la ditta, dato che non c'era modo di trovare parcheggio, era dunque la seguente: violare le norme del Codice della strada oppure lasciar “morire” il computer.
Il Comune ha inutilmente ribadito la liceità della multa, spiegando: è pur vero che lo stato di necessità rende non punibile il fatto, ma la “necessità” prevista dalla legge è quella di evitare un danno grave a una persona. Concetto che però era stato già superato da un'altra sentenza del giudice di pace pisano: un cittadino, multato con l'autovelox, si era visto annullare la sanzione perché correva solo per salvare il suo cane, vittima di un avvelenamento. Fido dunque è equiparabile a un familiare, se la sua vita è in pericolo. Ed ora anche l'“anima” di un computer lo è, quantomeno se i dati che rischiano di essere persi sono importanti per la comunità. (MC 2007)
Multa annullata alle guardie giurate: andavano veloce per una chiamata d’emergenza
«E' vero, signor giudice, la nostra auto andava veloce. Ma solo perché avevamo ricevuto una chiamata di soccorso». Con questa giustificazione un istituto di guardie giurate ha chiesto e ottenuto dal Giudice l'annullamento di una multa presa sulla superstrada. La pattuglia viaggiava a 115 km all'ora, il limite era 90, e il ricorrente invocava lo stato di necessità. Le guardie giurate hanno portato in giudizio la documentazione che comprovava la chiamata: «L'intervento era volto al controllo ispettivo». Tale ragione , scrive il magistrato nella sentenza, “appare plausibile dato il servizio istituzionale del ricorrente ed anche la velocità contestata non appare tale da poter recare pericolo di danno maggiore”. (MC 1682/2010)
Sanzionato da un autovelox... che non c'è
Va bene mettere sempre più controlli, va bene aumentare a dismisura l'importo delle multe. Ma almeno l'autovelox mettetecelo davvero, se volete sanzionarmi. Più o meno così avrà ragionato un automobilista, che ha fatto ricorso al giudice di pace dopo aver preso una multa mentre viaggiava sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Nel verbale della multa si legge: «…superamento del limite di velocità di km/h 24,95 all'altezza del km 75+850 in direzione Firenze-Pisa. Fatto rilevato mediante autovelox 104/c2 in postazione fissa». Solo che… «dalla documentazione prodotta dall’ente impositore - si legge nel dispositivo della sentenza - non risulta alcuna postazione di autovelox al km 75+850. Conseguentemente, il verbale impugnato deve essere annullato». (AS 1610/2010).
Perde il ricorso, dovrà pagare il doppio
Fate ricorso al giudice di pace contro una multa? Attenzione perché se perdete potreste ritrovarvi a pagare le spese legali. Il magistrato ha respinto l'opposizione di un automobilista, beccato da un autovelox sulla Statale Aurelia. Multa confermata dunque, i 38 euro del ricorso persi e 172 euro da pagare all'avvocato del Comune che ha elevato la sanzione. Con una beffa: l'automobilista eccepiva che la segnalazione dell'autovelox fosse troppo vicina all'apparecchio, il Comune ha avuto partita vinta perché si trovava a 500 metri, ma col nuovo codice, una volta che saranno emessi i decreti ministeriali attuativi, la distanza minima è un chilometro. Solo che la novità, una delle poche favorevoli all'utente della strada in mezzo a una giungla di rincari e trappole, non era ancora operativa. (AS 1614/2010)
Il giudice sfida il “grande fratello” elettronico: «Usate i vigili, non l'autovelox e il vistared»
Al giudice di pace il Grande Fratello (inteso come sorvegliante occulto, non come programma tv) non ispira simpatia. I Comuni vogliono fare le multe? Quantomeno in centro città e dintorni usino il proprio personale, non le reti a strascico come autovelox e vistared. Il giudice “assolve” così un automobilista multato grazie alle apparecchiature elettroniche.
L’uomo si opponeva ad una sanzione relativa ad un presunto attraversamento di un incrocio quando il semaforo era rosso. Riteneva infatti, di essere passato sotto il semaforo prima che la luce diventasse rossa. Una questione sostanziale ma anche formale: «La sanzione - si legge in sentenza - deve essere annullata a causa della mancata presenza degli organi di polizia al momento dell'accertamento, alla luce della evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'articolo 201 comma 1-bis lettera b Cds. La contestazione immediata sull'autostrada e sulle strade di grande circolazione non è necessaria, ma nei pressi delle città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento». Aggiunge la sentenza: l'apparecchiatura del rilevamento in oggetto «è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l'inseguimento, sia l'arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto procedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente». E invece «la polizia municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione perché il rilievo della contravvenzione è avvenuto a mezzo di apparecchiature, senza la presenza degli organi di polizia». (MTC 1245/2010)
Il semaforo non è infallibile
Una volta tanto, l'implacabile semaforo con telecamera incorporata viene colto in fallo e la vittima di turno (l'ennesima automobilista multata) si salva dalla pena. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di una donna contro una sanzione «per avere proseguito la marcia nonostante il divieto imposto dal semaforo proiettante luce rossa». La donna affermava di avere impegnato l'incrocio non con il rosso, ma con la luce gialla accesa, «lamentando altresì la durata troppo breve della luce gialla, che non permetteva di liberare per tempo l'incrocio prima del passaggio alla luce rossa». Di ricorsi come questo ce ne sono stati tanti, di solito finiti nel nulla. Perché il Comune porta in giudizio le immagini girate dal Vista-Red (debitamente installato presso lo stesso semaforo) e registrate su computer, inchiodando l'automobilista alle sue responsabilità. Stavolta però non è stato così: «Il ricorso - si legge in sentenza - deve essere accolto, non sussistendo sufficienti prove di responsabilità a carico della ricorrente». Il filmato infatti inizia mostrando il semaforo che proietta la luce rossa e l'auto già parzialmente oltre la linea d'arresto, che sta impegnando l'intersezione. Non esiste quindi un'immagine che provi che l'auto, nell'esatto momento in cui è scattato il rosso, fosse ancora “al di qua” della linea. (FC 444/2010)
Multa annullata perché l'autovelox non era segnalato
I Comuni hanno tutto il diritto di mettere gli autovelox, però devono anche segnalarli. Se omettono di avvertire gli automobilisti che su un determinato tratto di strada c'è la macchinetta infernale, il cittadino che riceve la multa può contestarla e vedersela annullare. Lo ha fatto con successo una coppia che ha presentato al giudice l'opposizione ad una sanzione per eccesso di velocità sulla strada statale Aurelia. I due eccepivano in giudizio la violazione dell'obbligo di preventiva segnalazione dell'autovelox e il giudice ha dato loro ragione citando l'articolo 142 comma 6 bis del codice della strada, che prevede che «le postazioni di controllo e rilevazione della velocità siano ben visibili». Può trattarsi di un cartello stradale permanente o temporaneo, di un segnale luminoso a messaggio variabile, persino un dispositivo di segnalazione luminosa montato su un veicolo. Ma qualcosa che dica al cittadino «occhio che ti stiamo sorvegliando» deve esserci, e va posizionato in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo.
Nel caso specifico, la segnalazione del controllo elettronico della velocità era presente sulla via secondaria da cui i due provenivano, ma non dopo l'incrocio con l'Aurelia. «Ne consegue - scrive il giudice - che l'accertamento avvenuto su un tratto di strada nel quale non sia stata data idonea informazione all'utenza circa il controllo elettronico deve ritenersi illegittimo». (DB 417/2010)
Niente furbate: il Telelaser deve essere segnalato
Contro il Telelaser non si può mai averla vinta? Sbagliato. Un limite ce l'ha anche questo prodigio della tecnica sanzionatoria: deve essere quantomeno segnalato in maniera adeguata. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di un automobilista contro un Comune, che lo aveva multato perché circolava alla velocità di 67 km orari in un tratto in cui il limite era di 50. «L'opposizione - rileva il giudice - è fondata in relazione all'inidoneità della segnaletica». Il codice della strada infatti (art. 142 comma 6 bis) prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. La segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento.
«Dall'esame della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente - si legge nella sentenza, - si evince l'esistenza in loco di una scarsa e inidonea segnaletica, genericamente riportante la dicitura “rilevamento di velocità”, non risultante con certezza posta a idonea distanza del punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per il conducente di regolare per tempo la velocità di percorso». Il segnale era stato piazzato oltre la banchina laterale, nei pressi di un cespuglio e appoggiato in basso quasi a toccare il terreno, in maniera tale da non rendersi visibile dall'interno dell'abitacolo dei veicoli che transitano. (DB 3844/09)
Limite di velocità senza preavviso, la multa è valida
Beccata dal telelaser dei vigili a 75 all’ora su un viale del litorale, una donna ha chiesto al giudice di pace l’annullamento della sanzione: «Non c’era da nessuna parte l’indicazione del limite di velocità di 50 km/h». Ma il magistrato le ha dato torto: «Deve essere rilevato come fatto notorio, come il luogo sia all’interno di un centro abitato: il segnale di inizio centro abitato ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici. Pertanto non è necessario aggiungere i segnali di limite di velocità e divieto di segnalazioni acustiche”. Per raggiungere il luogo ove era stata rilevata l’infrazione, l’automobilista «a prescindere dalla sua provenienza aveva necessariamente incontrato il cartello indicante il centro abitato». (FC 362/2009)
Passiamo col rosso e la telecamera ci inchioda? Difficile contestare il filmino
Siete passati col rosso e venite multati? Sfuggire alla pena è difficile, anzi sempre più difficile. Il Grande Fratello ora agisce anche sotto forma di piccole telecamere sui semafori. In passato alcune sentenze del giudici di pace avevano assolto degli automobilisti che, con prove testimoniali, affermavano di essere passati col giallo. Ma ora è andata male a una donna che è ricorsa al magistrato affermando la sua innocenza. La polizia municipale ha chiesto al giudice di «esaminare la registrazione di quanto contestato a decidere di conseguenza». L’automobilista dichiarava di «non aver proseguito la marcia quando il semaforo rosso proiettava la luce rossa nella sua direzione di marcia».
Il giudice in udienza si è messo davanti al computer portato dai vigili, che mostrava il filmato del passaggio della donna, realizzato con la telecamera regolarmente segnalata e collegata al semaforo: appunto, «in pieno semaforo rosso». Confermata dunque la multa: 152 euro. (ES 64/2009)
L'autovelox perdona, il telelaser no.
L'autovelox può sbagliare, il telelaser invece no. La nuova tecnologia, purtroppo per gli automobilisti, non teme i ricorsi. Una signora chiedeva l’annullamento di un verbale ritenuto illegittimo, e in subordine la derubricazione a una violazione meno grave «in ragione del margine di errore del 15,9% dello strumento di rilevazione, esistendo precedenti».
La donna era stata sanzionata tramite un telelaser per eccesso di velocità. Circolava infatti a 95 km orari su un tratto con il limite di 50 (velocità misurata e visualizzata km/h 100, applicata la tolleranza di legge del 5%). E lamentava: la mancata indicazione della taratura dell'apparecchiatura; l'inattendibilità del telelaser in mancanza di dati oggettivi di riscontro; la mancata contestazione immediata dell'infrazione con conseguente venir meno del diritto di difesa. Ma il ricorso è stato respinto: “L'apparecchiatura telelaser funziona in modo diverso dall'autovelox, e pertanto le problematiche in relazione a detta apparecchiatura non sono automaticamente richiamabili in relazione al telelaser. Neppure risulta applicabile la decurtazione del 15,9%; i precedenti sono infatti inerenti all'apparecchiatura autovelox», con una famosa perizia del tribunale di Lodi «che non ha nessuna attinenza con il telelaser». (FC 2008)
Senza foto non si paga, vinto il ricorso contro l’autovelox
Se la foto scattata dall'autovelox (regolarmente richiesta) non arriva, il cittadino può aspettare per pagare, senza essere passibile di sovrattasse.
Il giudice ha accolto il ricorso di un automobilista contro una maximulta, facendogli pagare solo il minimo di legge. «Essendo in attesa di ricevere presso il mio domicilio la foto - affermava l'uomo - non avevo, nel dubbio pagato, la sanzione nei termini abbreviati. Quando la foto è arrivata, dopo diversi mesi, chiedevo di pagare la sanzione in termini ridotti ma il Comune non ha accettato». Il giudice gli ha dato ragione: «Il ricorrente può realmente avere atteso l'invio della foto prima di pagare, e normalmente dato l'importo elevato si concede quasi a tutti di pagare il minimo edittale». (ES, 2741/06)
Foto sulla strada non “elencata” e l'automobilista evita la sanzione
Autovelox, qualcuno si salva. I Comuni infatti non possono scegliere dove piazzarli, se non c'è la contestazione immediata degli agenti. Il giudice di pace ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune di S. Giuliano Terme. L'uomo era stato multato per eccesso di velocità nel marzo 2006, in via Che Guevara a Pontasserchio, senza contestazione immediata.
Il ricorrente eccepiva fra l'altro la mancata contestazione immediata della violazione e il mancato inserimento della via Che Guevara tra le strade indicate nella circolare prefettizia. Il giudice gli ha dato ragione: «Nel verbale impugnato, come motivo della mancata contestazione immediata della violazione, viene evidenziato il fatto che l'apparecchio consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo si trovava già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile». Il che non si può fare in tutte le strade, ma solo quelle segnalate dalla Prefettura, elenco nel quale la strada all’epoca non figurava. (AS, 2007)
Un autovelox dopo l'altro: per il giudice non si può
Mettere l'autovelox, va bene. Metterne due, uno dietro l'altro, non è leale. Nella sentenza non c'è scritto, ma fra le righe sembra di leggere questo ragionamento. Il giudice di pace salva così un automobilista.
L'uomo era stato sanzionato con un autovelox a postazione fissa: stava rientrando in città perché avvertito di un malore dell'anziana madre che doveva essere accompagnata al Pronto soccorso. E la cosa curiosa è che pochi metri prima un altro autovelox lo aveva beccato a commettere la stessa violazione al limite di velocità.
L'uomo peraltro aveva subito provveduto a pagare la prima multa (152 euro); il giudice ha accolto il suo ricorso annullando la seconda per il principio della non ripetibilità della sanzione. (MTC 2006)
L'autovelox ha violato la privacy: annullata la contravvenzione
La sfida è la solita: da una parte i Comuni e la tecnologia, dall'altra gli automobilisti e l'inventiva, anche legale. Un uomo beccato dall’autovelox è riuscito a trovare una falla nella sanzione e a non pagarla. Appellandosi addirittura alla legge sulla privacy. Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci: gli autovelox sono perfettamente legali, e le sentenze già uscite in materia non lasciano adito a dubbi (né scampo agli automobilisti). Ma la legge impone a chi se ne serve di sorvegliare tutto il funzionamento, compresi lo sviluppo e la stampa dei rullini fotografici, salvo che stipuli convenzioni precise con un privato.
Le norme in materia di circolazione stradale vanno infatti comparate con la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto destinatario.
Nel caso in esame, rileva il giudice, per stessa ammissione del Comune che aveva emesso la sanzione, l'attività di documentazione dell'illecito (operazioni di sviluppo e stampa della pellicola contenente le risultanze fotografiche) da cui emergono i dati per elevare il verbale, viene affidata a soggetti esterni alla struttura pubblica e quindi privati.
Il Garante per la privacy ha precisato nel 1998 che senz'altro «il soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati nel trattamento di dati connesso allo svolgimento dei propri compiti», ma «i compiti del soggetto privato devono risultare da un atto scritto dell'amministrazione (anche nell'ambito di un provvedimento amministrativo o di una convenzione)». Se non c'è una convenzione, e l'ente pubblico non ha sorvegliato tutte le operazioni, avremmo un privato (il fotografo) che svolge operazioni di trattamento di dati personali senza essere individuato come incaricato del trattamento ai sensi della legge 675. «Risulta a questo giudicante - conclude la sentenza - che non tutta l'attività di documentazione dell'illecito è stata svolta dalla polizia municipale, ma parte di essa (le operazioni di sviluppo e stampa della pellicola fotografica) è stata eseguita da soggetto privato non legittimato», non risultando alcun provvedimento amministrativo o convenzione col soggetto privato che legittimasse quest'ultimo a compiere tale operazione, né sono stati offerti concreti elementi per sostenere che tali attività siano state eseguite sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare e del responsabile del trattamento. Così come non emerge che tale attività sia stata svolta di riflesso, dalla polizia “che quanto meno dovrebbe presenziare a tali operazioni essendo titolare della pretesa punitiva ed organo destinato al controllo della legalità dell'operato dei privati”. (DB 2006)
Due maxi-multe in 10 minuti : l'automobilista contesta ma deve pagare
Autovelox che passione! Anzi, che patimento. Un uomo è stato beccato per due volte nel corso di pochi minuti... ma in due Comuni diversi. E ha dovuto pagare due multe: inutile l'opposizione proposta davanti al Giudice di pace. A bordo di una Toyota, l'automobilista percorreva la Statale 206 Pisana-Livornese nel territorio del comune di Castellina Marittima. E aveva preso la multa per eccesso di velocità. Non poteva certo prevedere che di lì a pochi minuti sarebbe incappato in un altro controllo, sulla stessa strada ma entrato ormai nel territorio di Santa Luce.
L'uomo ha fatto ricorso: non contestava il fatto di essere andato un po' veloce, ma chiedeva che la violazione fosse considerata unica. Difatti erano passati solo dieci minuti dalla prima contravvenzione.
Il giudice ha però respinto il ricorso ed ha imposto il pagamento anche della seconda multa, dell'ammontare di 152.60 euro (la prima era stata già pagata): le due sanzioni sono state irrogate da diverse autorità, ovvero la Polizia municipale di due Comuni diversi. Insomma, se ti beccano ti conviene andare subito più piano. Altrimenti rischi di nuovo. (MC 2006)
Gli autovelox devono essere tarati
Se l'autovelox non risulta tarato di recente, l'automobilista ha qualche speranza di scansare la multa. Ma solo se l'eccesso di velocità era lieve. Un automobilista che aveva fatto opposizione contro una multa si è visto respingere il ricorso in cui affermava la mancata taratura dell'apparecchio, ma la velocità ricalcolata con una tara del 15% (anziché del 5%) gli è valsa la possibilità di pagare il minimo della sanzione. (2006)
Tachimetro: se non funziona sono guai
Il tachimetro della tua auto non funziona? Peggio per te. La legge parla chiaro, l'unico sconto te lo può fare un giudice se accerta la tua buona fede. Una signora si è vista recapitare una serie di contravvenzioni per eccesso di velocità, eppure era sicura di aver guidato sempre in modo corretto. Ha portato l'auto dal meccanico, ed ecco la risposta: l'indicatore di velocità non funzionava. La donna lo ha quindi fatto sostituire e si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli di annullare le sanzioni. Dall'altra parte, il Comune convenuto spiegava: «Spesso viene invocato dai ricorrenti il difetto del tachimetro della propria auto per giustificare la velocità non rispettata». Insomma, è una scusa frequente. Il giudice ha respinto il ricorso stabilendo però che la donna pagasse la sanzione amministrativa senza nessuna ulteriore maggiorazione: ognuno risponde delle eventuali anomalie della propria vettura. (ES 2006)
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