Lutto
Quando il Comune rifiuta di concedere la residenza anagrafica
Il caso di un lavoratore pendolare: i consigli dell'avvocato Giulia Orsatti
Buongiorno, mi è successa una cosa strana! Io abito a Piombino, mia città natale, e dove dunque ho fissato la mia residenza. Per motivi di lavoro quattro giorni su sette devo recarmi a Firenze. Dunque, vista la nota distanza, qualche anno fa acquistavo una casetta in cui ci stavo solo per il periodo in cui il lavoro mi portava nella città Fiorentina. Qualche tempo fa decidevo di cambiare la mia residenza da Piombino a Firenze e pertanto facevo istanza agli uffici territoriali competenti. Con tanto stupore, la istanza veniva respinta sul presupposto che in seguito a vari controlli effettuati io non avevo stabilito la dimora abituale e perlopiù i vicini di casa avevano confermato che la casa fosse disabitata. Sono incredulo! Potete aiutarmi a far chiarezza? Saluti.
Luciano
L’articolo 43 del codice civile, rubricato “Domicilio e residenza” dispone che: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
La norma, quindi, disciplina tre diverse tipologie di relazioni territoriali che sorgono nella vita di una persona ovvero la dimora, il domicilio e la residenza.
Si definisce dimora il luogo in cui la persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale, o meglio, il luogo in cui una persona permane in maniera continuativa come, ad esempio, in forza di un contratto di locazione; il domicilio invece è il luogo dove la persona ha fissato i suoi principali interessi o affari, inclusi quelli economici e sociali. Si parla anche di domicilio eletto, quando la persona include – all’interno di questa definizione – la ricezione di specifici atti presso il proprio domicilio.
A differenza delle prime due, la residenza è una situazione di fatto che implica l’abituale e volontaria presenza del soggetto che intende stabilirla in un determinato luogo, protratto per un tempo indefinito e necessario ad accertare la propria presenza.
Chiarito quest’aspetto, è importante precisare che nel corso della vita, ogni soggetto potrebbe spostare il centro dei propri interessi sociali, familiari ed economici in un altro luogo e, pertanto, chiedere con apposita istanza agli uffici territoriali di modificare la propria residenza.
Una simile richiesta presso gli uffici amministrativi potrebbe essere rifiutata se il Comune, esaminando la richiesta di trasferimento di residenza, nota che in essa ci sono finalità diverse da quelle dichiarate.
A tal proposito è intervenuta anche la Corte di Cassazione a chiarire che: “La residenza di una persona, secondo la previsione degli artt. 43 c.c. e 3 del D.P.R. n. 223 del 1989, è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass. civ., sez. VI, 28 maggio 2018, n. 13241).
Alla luce di quanto fin ora esposto si deve ritenere che il mutamento di residenza è costituito da un elemento di carattere soggettivo e da un elemento di carattere oggettivo.
Il primo è rappresentato dalla volontà della singola persona a modificare la propria residenza e il secondo dalla stabile permanenza nel Comune in cui si intende trasferirsi. A seguito dell’istanza di cambio di residenza, l’amministrazione pubblica può eseguire i controlli del caso per verificare la presenza dei requisiti predetti.
In mancanza, si può incorrere nel diniego da parte dell’ufficio territoriale competente.
Probabilmente, in un caso di pendolarismo come quello prospettato, accompagnato dall’assenza presso l’abitazione a causa dell’orario di lavoro, è consigliabile prendere contatto con gli uffici preposti al fine di rappresentare la particolare situazione di fatto.
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