L’incapacità naturale dà la possibilità di annullare un contratto
Cosa prevede il codice civile: i consigli dell'avvocato Biagio De Presbìteris
Ad un anno dall’acquisto di un immobile il venditore può chiedere l’annullamento del contratto perché versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della sua stipulazione?
Giuseppe
Al fine di indagare se un contratto può essere annullato per incapacità naturale della parte che lo ha sottoscritto, è d’obbligo soffermarci preliminarmente sugli istituti della capacità giuridica, della capacità di agire e dell’incapacità a concludere contratti.
L’articolo 1 del codice civile prevede che la capacità giuridica, quale attitudine ad essere titolari di diritti ed obblighi, nonché di situazioni giuridiche soggettive, si acquista “al momento della nascita” e si perde al momento della morte.
La capacità di agire, invece, intesa come attitudine di un soggetto a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica soggettiva, si acquista con la maggiore età, ai sensi dell’articolo 2 c.c. e si conserva sino al momento della morte, tuttavia, si può perdere definitivamente o anche solo temporaneamente per varie ragioni, tassativamente previste. Nello stesso ambito si colloca la cosiddetta capacità naturale o capacità di intendere e di volere, che si definisce quale “idoneità a valutare e a comprendere adeguatamente il valore sociale dell’atto commesso e di determinarsi in modo autonomo”, che prescinde quindi dal compimento del diciottesimo anno di età, ma deve accertarsi caso per caso.
Anche perché tutte le volte in cui si presenti una dissociazione tra capacità giuridica e capacità di agire, il soggetto non sarà ritenuto idoneo a porre in essere atti giuridici vincolanti e, pertanto, ex art. 428 c.c., questi potranno essere annullati sulla base dell’incapacità legale del soggetto che li ha posti in essere.
Attraverso l’azione di annullamento, infatti, si chiede all’autorità giudiziaria di rimuovere gli effetti giuridici di un contratto, privandolo della relativa e originaria efficacia a causa di un vizio che può ravvisarsi sul consenso manifestato delle parti al momento della conclusione del contratto.
Le cause di annullamento, infatti, si determinano quando almeno uno dei contraenti sia incapace di contrarre, perché manifesta il proprio consenso per errore, ovvero per violenza, minaccia o dolo.
L’art. 1425 c.c. rubricato “Incapacità delle parti” sancisce che: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere”.
Sul punto, l’orientamento costante della Corte di Cassazione propone di valutare caso per caso per ravvisare la presenza della capacità legale in capo ai contraenti e, d’altra parte, la possibilità di inficiare gli effetti di un determinato contratto attraverso presunzioni che non si limitano all’effettivo momento della relativa sottoscrizione.
In particolare, un principio di diritto espresso recentemente esprime che: “In tema di annullamento del contratto, la prova dell’incapacità di intendere e di volere non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l’atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell’atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti” (cfr. Cass. civ., sez. II, 25/10/2018, n. 27061).
In ogni caso, all’interno del nostro ordinamento sono parimenti previsti degli istituti tesi a tutelare i soggetti c.d. incapaci o interdetti, nonché i soggetti che con essi si rapportano.
Gli istituti della tutela, della curatela e dell’amministrazione di sostegno, infatti, permettono al soggetto debole di essere assistito da una figura che, in modo più o meno stringente, andrà ad aiutarlo o a sostituirlo per il compimento di alcune attività giuridiche che lo riguardano.
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