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La Legge Cirinnà

Ecco quali sono i diritti che l’ordinamento estende al convivente di fatto

Ecco quali sono i diritti che l’ordinamento estende al convivente di fatto

Le modifiche al diritto di famiglia: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

11 novembre 2024
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Il mese scorso il mio compagno ha avuto un brutto incidente. Da allora è in coma in terapia intensiva. Dal giorno della caduta non mi hanno permesso di vederlo perché non siamo sposati. Mi chiedo come sia possibile che, dopo quasi 30 anni passati accanto a una persona, accada una cosa simile. Non c’è una legge che tutela i conviventi? E poi mi chiedo: i suoi figli mi possono mandare via da casa in questa situazione? Grazie.M. F.

Recentemente il nostro ordinamento ha esteso al convivente di fatto diritti analoghi a quelli spettanti alla persona coniugata tramite matrimonio, come previsto dalla legge n. 76/2016 (conosciuta come Legge Cirinnà). Questo riconoscimento distingue il convivente di fatto dalla figura regolamentata nelle unioni civili, riservata alle coppie dello stesso sesso. Le modifiche al diritto di famiglia hanno reso la convivenza una realtà sempre più diffusa e tutelata, assicurando che anche eventuali figli nati durante l’unione godano degli stessi diritti dei figli legittimi nati all’interno di un matrimonio.

Per beneficiare dei diritti previsti dalla legge n. 76/2016, il convivente deve dichiarare il proprio "status" di fronte all’ufficio di stato civile e soddisfare almeno il requisito della coabitazione. La convivenza di fatto, infatti, si fonda su un legame affettivo stabile tra due persone, che comporta anche doveri di assistenza reciproca. Esistono due tipi di convivenza: quella "di fatto", dove le persone scelgono di vivere insieme senza formalizzare il loro legame, e quella ufficializzata, tramite una dichiarazione rilasciata all’ufficio di stato civile. Quest’ultima modalità facilita l’accesso alle garanzie previste dalla legge per il convivente.

Se la coppia intende disciplinare anche i rapporti patrimoniali presenti e futuri, oppure regolare il patrimonio in caso di cessazione dell’unione, deve stipulare un contratto redatto da un notaio o da un avvocato (articolo 51), successivamente depositato presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza. Questa formalizzazione consente ai conviventi di accedere a diritti solitamente riservati alle coppie coniugate.

La legge Cirinnà include tra i diritti più rilevanti per i conviventi: il diritto di visita e assistenza in caso di ricovero ospedaliero; il diritto a continuare a vivere nella stessa abitazione per un periodo di due anni (o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, fino a un massimo di cinque anni); la possibilità di succedere nel contratto di locazione; il diritto a essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno; e, in caso di morte causata da fatto illecito, il diritto al risarcimento del danno.

Unica lacuna della normativa è l’assenza del diritto alla legittima in caso di successione senza testamento e il diritto alla reversibilità della pensione, diritti invece riconosciuti alle coppie unite civilmente. Recenti pronunce della Corte di Cassazione, tuttavia, sembrano orientate verso il riconoscimento del diritto alla reversibilità per i conviventi. In particolare, l’ordinanza del 21 agosto 2024 n. 22992 ha sottoposto la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per ottenere un indirizzo definitivo su questo aspetto.

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