Assegno di mantenimento e obbligo degli ascendenti di fornire mezzi necessari
Per il superiore interesse dei figli: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Egregio direttore, voglio sapere se il mio ex marito può smettere di pagare il mantenimento per me e per i nostri figli perché dice che non ce la fa ad arrivare a fine mese. Insiste dicendo che, appena ripartirà bene col lavoro, non ci saranno problemi e che per il momento, siccome i nonni sono ricchi, possono pensarci loro. Secondo me non è giusto.
Francesca
Il tema del mantenimento del coniuge emerge nel momento in cui il rapporto matrimoniale (o l’unione civile) giunge alla fine. In caso di separazione consensuale o giudiziale, si può prevedere un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi, qualora ne ricorrano i presupposti.
Nella separazione consensuale, che deve comunque essere omologata dal Tribunale, la parte economica è stabilita liberamente dalle parti.
In caso di separazione giudiziale, invece, è il giudice a decidere se e come stabilire l’assegno, su richiesta di uno dei coniugi. In questa fase, l’assegno si basa sul dovere di assistenza derivante dal matrimonio.
La sua entità è determinata da vari fattori, come la durata del matrimonio, la capacità reddituale di ciascun coniuge, la presenza di figli affidati a una delle parti, e mira a ricreare le condizioni di vita godute durante il matrimonio, per quanto possibile.
Successivamente, con la sentenza di divorzio, il giudice può disporre un assegno divorzile, avente esclusivamente carattere assistenziale.
Tale assegno può essere erogato in un’unica soluzione ("una tantum") o periodicamente, ma solo se il coniuge beneficiario non ha un lavoro, non riesce a trovarlo o non può lavorare a causa dell’età, della salute o della formazione professionale.
In presenza di figli, il loro mantenimento è prioritario. A tal fine, la casa familiare può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni ma conviventi.
L’interesse superiore dei figli, sia nella separazione sia nel divorzio, prevede che, se il genitore obbligato al mantenimento non può assolvere questo compito, l’obbligo può ricadere sugli ascendenti, ma solo in via sussidiaria.
Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, gli ascendenti possono essere tenuti a provvedere alla cura e all’istruzione dei nipoti solo se il genitore obbligato non ha le capacità economiche per farlo e l’altro genitore non dispone di risorse sufficienti.
Tale orientamento è stato confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28446/2023, secondo cui "l’obbligo degli ascendenti di fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano adempiere i loro doveri verso i figli è subordinato e sussidiario rispetto a quello primario dei genitori".
Questo significa che non è possibile rivolgersi agli ascendenti per un supporto economico se uno dei genitori è in grado di garantire il mantenimento.
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