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Comodato e locazione di un appartamento: ecco in cosa si distinguono
La disciplina dei due contratti: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Buongiorno, un mio caro amico si è separato dalla moglie ed ora è costretto a vivere in macchina. Io ho un piccolo monolocale che avrebbe bisogno di alcuni lavoretti ma che vorrei dare a lui per permettergli di riprendersi. Mia moglie, però, non è d’accordo perché dice che sarebbe comunque un costo per me e poi, se trovassi da affittarlo, avrei problemi. Lei vorrebbe che facessi un contratto ma lui non può pagare e io comunque non me la sento neppure di farlo pagare. Come posso aiutarlo senza incorrere in problemi?
Giovanni da Firenze
Risponde l’avvocato Biagio Depresbìteris
I casi di persone costrette a vivere in auto a seguito di una separazione, purtroppo, sono frequenti. Le ragioni che determinano una situazione tanto drammatica spesso si incrociano con altre emergenze sociali quali il caro affitti, gli stipendi troppo bassi o il sovraindebitamento delle famiglie. L’insufficienza di strutture e presìdi sociali in grado di far fronte a queste situazioni di marginalità improvvisa, nei casi più fortunati, è superata solo grazie all’intervento della rete sociale e familiare del singolo, come nel caso descritto dal lettore del Tirreno che può trovare nella disciplina del comodato la risposta alle sue perplessità.
Il comodato è un tipo di contratto previsto dall’art. 1803 del codice civile, in base al quale “una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile affinché quest'ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Il contratto può essere concluso sia verbalmente sia per iscritto (in genere, è preferibile la forma scritta), e in quest’ultimo caso è necessario provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Il contratto può prevedere un termine di durata o essere a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso, il bene dovrà essere restituito “non appena il comodante lo richieda”.
Il comodatario deve utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, rimanendo però responsabile per i danni arrecati al bene.
Il comodato si distingue facilmente dalla locazione poiché il primo è un contratto fiduciario ed essenzialmente gratuito, che crea un rapporto obbligatorio in cui una parte acquisisce solo il diritto di godimento. Al contrario, la locazione crea un diritto reale con prestazioni corrispettive, prevedendo il pagamento di un canone.
Anche nel comodato può essere prevista una controprestazione, trasformandolo così in un comodato "oneroso". In questo caso, il contratto si definisce "modale" poiché comporta un onere per il beneficiario, che può consistere in un impegno di valore simbolico, come il pagamento di alcune bollette, quote condominiali o il mantenimento del buono stato del bene. Tuttavia, tale onere non deve essere ricorrente o costituire un vero e proprio corrispettivo. Se è presente un impegno fisso, come un pagamento mensile indicato ad esempio come rimborso spese, il contratto si trasforma di fatto in una locazione con il pagamento di un canone. In questo caso, prevale la sostanza del negozio sulla forma letterale, considerando la reale volontà delle parti che può essere quella di stipulare un contratto di natura diversa.
Le problematiche che possono sorgere nella gestione di questo tipo di contratto, sia gratuito sia oneroso, possono essere risolte in maniera simile. Se il comodatario rifiuta di restituire il bene alla scadenza del termine (se previsto) o a seguito della richiesta di restituzione nel caso di contratto a tempo indeterminato, il comodante potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la restituzione del bene, oltre al risarcimento dei danni.
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