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Scatta la riforma delle sanzioni tributarie: importi ridotti. Cosa cambia, le cifre e i tempi

di Leonardo Monselesan

	La guida sulla riforma del sistema sanzionatorio tributario
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La guida sulla riforma del sistema sanzionatorio tributario

Tutte le nuove multe dovranno tenere conto di quelle che sono già state emanate sulla base della stessa causale

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Dallo scorso 1° settembre è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio tributario prevista dal decreto legislativo 87/2024. La retroattività della normativa è prevista solo in ambito penale, mentre, per le sanzioni amministrative, le novità si applicheranno solo alle violazioni commesse successivamente. In ambito penale, si va incontro ai contribuenti che si impegnano per ravvedersi dalle proprie violazioni, proponendo sconti sulle sanzioni o la non applicazione delle stesse per causali prima non contemplate. Inoltre, d’ora in avanti, tutte le nuove sanzioni dovranno inoltre tenere conto di quelle già emanate per la stessa causale, prevedendo il cumulo giuridico delle stesse, secondo disposizioni che differiscono dalla banale sommatoria delle diverse sanzioni. Ma a cambiare di più sono le sanzioni amministrative, che diventano pagabili, entro 60 giorni dalla comunicazione delle somme dovute, con i propri crediti d’imposta.

Le novità e i tempi

L’altra importante novità è che non saranno punibili i contribuenti che, entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti di prassi di cui all’articolo 10 sexies della legge 212/2000, si adeguano alle indicazioni dell’amministrazione competente, presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irpef, Irap o Iva, la sanzione passa al 120% delle imposte dovute (minimo di 250 euro) rispetto al precedente 120/240%. Se non sono dovute imposte, la sanzione può andare da 250 a 1000 euro, e tale somma può essere aumentata fino al doppio nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Per i sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute relative ad eventuali somme non dichiarate, la sanzione assume un valore compreso tra 250 e 2000 euro. Se la dichiarazione viene presentata con più di 90 giorni di ritardo, ma entro le scadenze stabilite dall’articolo 43 del d.P.R. 600/1973 e prima che il contribuente venga formalmente a conoscenza di attività di accertamento amministrativo, allora si applica una sanzione pari al 75%.

Le cifre

Se invece nella stessa dichiarazione è indicato un reddito o un’imposta inferiore a quelli accertati, un credito superiore a quello spettante, o detrazioni o deduzioni non spettanti, la sanzione avrà un valore del 70%, con un minimo di 150 euro (che sale a 250 per i sostituti d’imposta che dichiarano somme inferiori a quelle reali), invece che il 90/180%. Se la violazione è realizzata con condotta fraudolenta, la sanzione viene aumentata dalla metà al doppio. Se la dichiarazione integrativa viene presentata negli stessi termini temporali e di notifica dell’errore, la sanzione ha invece un valore del 50%. Chi dovesse richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile in assenza dei presupposti individuati dal d.P.R. 633/1972 sarà sottoposto ad una sanzione del 25% del rimborso, invece del 30%. Chi computa illegittimamente in detrazione l’Iva assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa è punito con una sanzione del 70%, invece del 90%, della detrazione compiuta. Se invece viene applicata un’aliquota incorretta all’operazione, il cessionario o committente viene punito con una sanzione tra i 250 e i 10.000 euro. Queste però non si applicano se l’interessato è già stato punito ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lvo 471/1997.

Spetta invece una sanzione compresa tra 500 e 10.000 euro per il committente che, nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, non effettua gli adempimenti connessi all’inversione contabile. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione viene elevata al 5% dell’imponibile (invece del 5/10%), con un minimo di 1.000 euro. Scende al 50% dell’imposta la sanzione per chi esporta beni all’estero senza applicare l’Iva, ma questo non si applica se la questione viene regolarizzata entro 30 giorni. Per le esportazioni di merci in misura superiore al 5% di quanto dichiarato si applica invece una sanzione del 70% dell’imposta dovuta.

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