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Precari della scuola

Prescrizione decennale per la restituzione della Naspi all’Inps

di Annalisa Scura (avvocata)
Prescrizione decennale per la restituzione della Naspi all’Inps

Il caso di un docente : i consigli dell'avvocato

09 settembre 2024
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Sono un docente che, prima di vincere il concorso per l’assunzione del ruolo a tempo indeterminato, ho svolto servizio precario con reiterati contratti a termine, facendo richiesta di NASpI per i mesi di disoccupazione. Tutto regolarmente sempre comunicato e segnalato all’Inps sul portale on line. Nel settembre 2024 ho ricevuto dall’Inps l’invito a restituire oltre mille euro erogati nei mesi da settembre a novembre 2016, quando avevo già sottoscritto un nuovo contratto, anch’esso regolarmente comunicato all’Inps. Posso oppormi alla restituzione giacché sono in possesso sia della comunicazione all’Inps, sia della ricevuta di quest’ultima in merito all’inizio dell’attività lavorativa regolarmente segnalata entro i termini di legge?
Prof. F. R.

Annualmente si ripete l’odissea dei cosiddetti precari della scuola che a giugno cessano il rapporto di lavoro con un istituto scolastico, prontamente fanno accesso al trattamento di disoccupazione (oggi denominato NASpI) presso l’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) e fiduciosi attendono settembre per la stipulazione di un nuovo contratto a termine. Tutto in attesa del cosiddetto passaggio di ruolo.

Altrettanto annualmente accade che un percettore del trattamento di disoccupazione, pur avendo regolarmente comunicato l’inizio della nuova attività lavorativa nello stesso od in altro istituto scolastico, continui a percepire la cosiddetta NASpI, del tutto in buona fede.

In mancanza di norme speciali, il nostro ordinamento conosce le regole generali dell’indebito oggettivo e della prescrizione: il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato si prescrive nel termine ordinario di 10 anni che decorre dal momento in cui il diritto dell’ente erogatore può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento non dovuto è stato effettuato, e sempre a condizione che la prescrizione non sia stata sospesa o interrotta e che il percettore del trattamento non abbia omesso dolosamente e volontariamente di comunicare la decadenza dal beneficio all’ente erogatore.

Dunque, salvo particolarità che variano da caso a caso, due sono i presupposti che consentono all’Inps di richiedere la ripetizione di quanto indebitamente pagato e che obbligano il percettore a restituire la somma indebitamente percepita: da un lato, la prescrizione e, dall’altro, l’omessa comunicazione della decadenza.

L’ente erogatore potrà pretendere dal percettore del trattamento di disoccupazione la restituzione solo di ciò che è stato erogato entro i 10 anni anteriori alla data di comunicazione della richiesta di restituzione (ad esempio, l’Inps potrà richiedere a settembre 2024 solo quanto ha pagato da ottobre 2014 in poi), mentre non può chiedere ciò che è stato pagato prima di tale arco temporale (prima di ottobre 2014). Inoltre, l’Inps dovrà verificare se l’errata erogazione del trattamento sia stata conseguenza di un errore del proprio ufficio (a fronte, dunque, della regolare comunicazione di inizio dell’attività lavorativa da parte del percettore del trattamento) ovvero sia stata conseguenza della dolosa omissione di comunicazione del percettore del trattamento (che volontariamente non ha segnalato all’Inps la decadenza del beneficio). In entrambi i casi, l’ignaro percettore del trattamento potrà proporre ricorso amministrativo all’Inps e, in caso di mancato accoglimento, potrà far valere in giudizio il proprio diritto alla cosiddetta irripetibilità del trattamento per intervenuta prescrizione ovvero per buona fede e regolare comunicazione della decadenza del beneficio.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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