Assicurazione danni: ecco quando le clausole si rivelano vessatorie
Riparazione dell’auto in officina : i consigli dell'avvocato
Mi rivolgo a voi per avere un parere su un fatto che mi riguarda personalmente. Ho assicurato la mia macchina presso una compagnia assicurativa e stipulato la polizza che mi assicurava la copertura per eventi naturali e fenomeni atmosferici. Proprio l’anno scorso, in seguito ad una grande grandinata, la mia macchina subiva danni quantificati in € 6.000 e pertanto aprivo il sinistro e facevo riparare l’autovettura dal mio meccanico di fiducia. In sede di liquidazione l’assicurazione mi liquida una somma minore proprio per non aver fatto riparare l’autovettura dal meccanico convenzionato con l’assicurazione. È possibile?
Tiziano da Montignoso
L’art. 1882 del Codice Civile definisce l'assicurazione come "il contratto con cui l'assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno subito a seguito di un sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". Questo articolo introduce le due principali categorie di contratto assicurativo: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita. La disciplina specifica di queste tipologie è successivamente approfondita negli articoli seguenti del Codice Civile. Nel caso di un evento atmosferico che danneggia un'autovettura, tale situazione rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, come previsto dall’art. 1882 c.c. Queste assicurazioni possono includere clausole che impongono la riparazione del veicolo presso officine o carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa. Tali clausole potrebbero essere considerate vessatorie e quindi inefficaci tra le parti. Senza entrare nel vasto tema delle clausole vessatorie, è utile ricordare che l’art. 33 del Codice del Consumo definisce vessatorie quelle clausole che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, a sfavore del consumatore. Il Codice Civile, invece, all’art. 1341, regola le condizioni generali del contratto, stabilendo che le clausole predisposte da una delle parti sono vincolanti solo se l’altra parte ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, e se vi è stata una specifica approvazione scritta per le clausole vessatorie. Da ciò si deduce che, salvo clausole espressamente vietate (ad esempio quelle che limitano la possibilità di far valere nullità, annullabilità o rescissione), le clausole vessatorie sono efficaci solo se approvate specificamente per iscritto dalla parte "vessata" e non creano uno squilibrio eccessivo nel rapporto contrattuale.
La clausola che impone l'uso di un’officina o carrozzeria convenzionata, quindi, deve essere valutata nel contesto generale del contratto. Può risultare vantaggiosa per l'assicurato, ad esempio, se accompagnata da uno sconto sul premio o da prestazioni aggiuntive quali il soccorso in autostrada gratuito. Al contrario, diventa inefficace se non vi sono benefici compensativi per l'assicurato o se prevede addirittura la possibilità che l'assicuratore si rifiuti di risarcire chi si rivolga a un tecnico non convenzionato.
In conclusione, la clausola che impone la riparazione presso un'officina o carrozzeria convenzionata con la compagnia assicuratrice è valida e vincolante solo se è stata espressamente approvata dall’assicurato, non crea uno squilibrio eccessivo tra le parti e prevede benefici reali per l'assicurato.
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